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statuto unione italiana per le onoranze alla m.o.v.m salvo d acquisto eroe dei carabinieri art 1 costituzione e sede È costituita con sede in reggio calabria l associazione denominata unione italiana per le onoranze alla m.o.v.m salvo d aquisto eroe dei carabinieri onlus con sede in reggio calabria via malavenda n 47.l associazione farà uso nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare nella propria denominazione della locuzione organizzazione non lucrativa di attività sociale o dell acronimo onlus art 2 carattere dell associazione l associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse non distribuisce anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la sua esistenza a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse in caso di scioglimento per qualunque causa devolverà il patrimonio dell organizzazione sentito l organismo di controllo ad altre onlus o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge quanto indicato nel precedente comma seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n 460 art 3 durata dell associazione la durata dell associazione è illimitata art 4 scopi e attività dell associazione l associazione che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ha come scopo principale la commemorazione della figura dell eroe nazionale dei carabinieri salvo d aquisto e di rappresentare un sistema premiale autonomo che possa attribuire distinzioni e benemerenze ad enti persone militari civili italiani e stranieri che hanno operato e/o operano a favore della collettività essa intende operare nei seguenti settori tutela del patrimonio storico ed artistica 7 dell art.10 comma 1 lett.a del d.lgs 460/97 promozione della cultura e dell arte 7 dell art.10 comma 1 lett.a del d.lgs 460/97 e decisione n.508 del 14 febbraio 2000 programma cultura 2000 adottata congiuntamente dal parlamento europeo e dal consiglio dell unione europea assistenza sociale e socio-sanitaria formazione tutela dei diritti civili protezione civile l associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal d.lgs 4-12-1997 nr 460 e successive modificazioni ed integrazioni l associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi per il migliore raggiungimento degli scopi sociali l associazione potrà tra l altro possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni siano essi mobili che immobili fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.
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art 5 benemerenze l associazione può concedere le seguenti distinzioni -diploma di benemerenza per persone enti corpi istituzioni e organizzazioni -diploma con medaglia di bronzo raffigurante l effige di salvo d aquisto primo grado di distinzione di benemerenza associativa per persone e/o corpi -diploma con medaglia d argento secondo grado di distinzione di benemerenza associativa per persone e/o corpi -diploma con medaglia d oro terzo grado di distinzione di benemerenza associativa per persone e/o corpi -membro d onore per madrine e altre personalità in attività di servizio e in quiescenza militare e civile che con la loro presenza conferiscono prestigio ed onorabilità all associazione -medaglia con nastrino con 2 pali di colore rosso 2 blu e d oro al centro da 37 mm nastro da 37 mm.idem per la miniatura le benemerenze possono essere concesse motu proprio dal presidente e su parere del consiglio direttivo art 6 requisiti dei soci possono essere soci dell associazione cittadini italiani o stranieri residenti in italia di sentimenti e comportamento democratici senza alcuna distinzione di sesso razza idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell associazione l elenco dei soci dell associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci art 7 ammissione e diritti dei soci l ammissione dei soci è libera l accettazione delle domande per l ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo la domanda di ammissione deve contenere l impegno ad osservare il presente statuto l eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo in caso di diniego espresso il consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego la domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta l adesione all associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso l adesione all associazione garantisce all associato maggiore di età il diritto di voto nell assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all elezione degli organi sociali.
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art 8 categorie dei soci l associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci onorari benemeriti ordinari a sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al consiglio direttivo sono nominati in via permanente dall assemblea su proposta del consiglio b sono soci benemeriti coloro che con la loro munificenza hanno contribuito all affermazione dell associazione vengono nominati dal consiglio direttivo con validità annuale c sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall assemblea dei soci nei termini e con le modalità fissate dal consiglio direttivo la suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell associazione in particolare i soci ordinari benemeriti onorari hanno diritto a partecipare alla vita dell associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea art 9 doveri dei soci l appartenenza all associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie in particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all associazione art 10 sanzioni disciplinari al socio che non osservi lo statuto l eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal consiglio direttivo nell ambito dei suoi poteri si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoci col suo comportamento al buon nome dell associazione potranno essere inflitte dal consiglio direttivo le seguenti sanzioni a richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi b sospensione dell esercizio dei diritti di socio c espulsione art 11 perdita della qualifica di socio la qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi a per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell anno b per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l ammissione c per delibera di espulsione d per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno e per morte.
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art 12 organi dell associazione organi dell associazione sono l assemblea generale dei soci il consiglio direttivo il presidente il vice presidente il cerimoniere i presidenti regionali il segretario direttivo regionali presidenti vice presidenti presidenti provinciali e comunali tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell interesse dell associazione l elezione degli organi dell associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all elettorato attivo e passivo i membri degli organi dell associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente statuto divenuta definitiva decadono automaticamente dall incarico ricoperto art 13 partecipazione all assemblea l associazione ha nell assemblea il suo organo sovrano in questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali hanno diritto di partecipare all assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all associazione in regola con il pagamento delle quote annuali l assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all anno entro il quarto mese dalla chiusura dell esercizio sociale l assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria a per decisione del consiglio direttivo b su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci art 14 convocazione dell assemblea la convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice nonché per affissione nella sede sociale l avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all ordine del giorno in caso di dimissioni del consiglio direttivo l assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni a cura del consiglio dimissionario art 15 costituzione e deliberazioni dell assemblea l assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci l assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci È ammesso l intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio ogni socio non può avere più di una delega l assemblea è presieduta dal presidente dell associazione o in caso di sua assenza dal vice presidente e qualora fosse necessario da persona designata dall assemblea.
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i verbali delle riunioni dell assemblea sono redatti dal segretario in carica o in sua assenza e per quella sola assemblea da persona scelta dal presidente dell assemblea fra i presenti il verbale dell assemblea figurerà nell apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale il presidente ha inoltre la facoltà quando lo ritenga opportuno di chiamare un notaio per redigere il verbale dell assemblea fungendo questi da segretario l assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della meta più uno dei voti espressi in caso di parità di voti l assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta l assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi per deliberare lo scioglimento dell associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti dissidenti o astenuti dal voto art 16 forma di votazione dell assemblea le votazioni dell assemblea avverranno su indicazione della stessa per alzata di mano per appello nominale o con voto segreto l elezione degli organi sociali è nregolata da apposito regolamento proposto dal consiglio direttivo e discusso ed approvato dall assemblea in occasione della seduta elettorale in caso di votazione a scrutinio segreto il presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni ogni aderente all associazione ha diritto a un voto qualunque sia la sua quota di adesione art 17 compiti dell assemblea all assemblea spettano i seguenti compiti in sede ordinaria a discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo b eleggere i membri del consiglio direttivo nazionale ed il segretario nazionale i membri del collegio dei probiviri i revisori dei conti c fissare su proposta del consiglio direttivo le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti d approvare l eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo e discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all ordine del giorno in sede straordinaria f deliberare sulla trasformazione fusione e scioglimento dell associazione g deliberare sulle proposte di modifica dello statuto h deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all ordine del giorno È in facoltà dei soci purché la relativa richiesta scritta sottoscritta da almeno un quinto dei soci pervenga al consiglio direttivo entro un mese precedente la data dell assemblea ottenere l inclusione di argomenti da porre all ordine del giorno dell assemblea.
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art 18 compiti del consiglio direttivo il consiglio direttivo è responsabile verso l assemblea dei soci della gestione dell associazione ed ha il compito di convocare l assemblea predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all assemblea predisporre gli atti da sottoporre all assemblea dare esecuzione alle delibere assembleari cooptare nuovi componenti in misura non superiore al 10 in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti in caso di esaurimento della graduatoria degli eletti nelle elezioni del consiglio direttivo predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all assemblea ratificare o respingere i provvedimenti d urgenza adottati dal presidente deliberare su qualsiasi questione riguardante l attività dell associazione per l attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell assemblea assumendo tutte le iniziative del caso predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all assemblea deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l ordinaria amministrazione dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente o da qualsiasi componente del consiglio direttivo procedere all inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario in caso di necessità verificare la permanenza dei requisiti suddetti deliberare l accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci deliberare sull adesione e partecipazione dell associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l attività dell associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci redigere l eventuale regolamento interno procedere a tutti gli adempimenti concernenti l avvio e l interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza irrogare le sanzioni disciplinari art 19 composizione del consiglio direttivo il consiglio direttivo è formato da 3 a 10 membri nominati dall assemblea ordinaria tutto il consiglio direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 5 anni al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti esso elegge nel suo seno il presidente il vice presidente il segretario ed il tesoriere economo in caso di dimissioni decesso decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri purché meno della metà subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l ultimo eletto nelle elezioni del consiglio a parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato nel caso di dimissioni del consiglio direttivo durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo consiglio direttivo il consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione si considera dimissionario l intero consiglio direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei consiglieri il consiglio direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica il presidente in caso di sfiducia o dimissioni del presidente il consiglio direttivo a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica procede alla sua sostituzione salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di una assemblea straordinaria.
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il consigliere assente senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell arco di un anno viene dichiarato decaduto i membri del consiglio direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni art 20 riunioni del consiglio direttivo il consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate dal presidente mediante avviso scritto almeno cinque giorni prima contenente gli argomenti posti all ordine del giorno in caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto in particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del c.d qualora vengano sentiti tutti i membri del consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo ferme restando le maggioranze previste le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o in sua assenza da un consigliere designato dai presenti il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice per alzata di mano in base al numero dei presenti in caso di parità di voti prevale il voto del presidente le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario i consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari soltanto il consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all esterno il consiglio direttivo qualora lo ritenga opportuno potrà invitare a scopo consultivo alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere il consiglio direttivo nell esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal consiglio stesso composte da soci e non soci il consiglio può attribuire a mezzo del presidente anche a terzi il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell associazione art 21 compiti del presidente il presidente eletto in seno al consiglio direttivo rappresenta agli effetti di legge di fronte a terzi ed in giudizio l associazione stessa e dura in carica 6 sei anni il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi il presidente sovrintende in particolare l attuazione delle deliberazioni dell assemblea dei soci e del consiglio direttivo il presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente in caso di necessità può adottare provvedimenti d urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del consiglio direttivo in caso il presidente sia impedito all esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice presidente in ogni sua attribuzione il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell impedimento momentaneo del presidente.
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art 22 segretario dell associazione il segretario dirige gli uffici dell associazione cura il disbrigo degli affari ordinari svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal consiglio direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti in particolare redige i verbali dell assemblea dei soci e del consiglio direttivo attende alla corrispondenza cura la tenuta del libro dei soci trasmette gli inviti per le adunanze dell assemblea provvede ai rapporti tra l associazione e le pubbliche amministrazioni gli enti locali gli istituti di credito e gli altri enti in genere art 23 il tesoriere-economo il tesoriere economo cura la gestione amministrativa dell associazione e ne tiene idonea contabilità effettua le relative verifiche controlla la tenuta dei libri contabili predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione art 23 altre cariche -presidente onorario viene nominato tra insigne persone enti od istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera e con il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione ed al mantenimento della stessa permanendo nella carica solo onorifica -il cerimoniere i presidenti regionali provinciali comunali ed altre cariche sono nominate dal presidente nazionale in carica durano in carica 3 tre anni e le stesse hanno facoltà di nominare i propri vicepresidenti -il responsabile delle comunicazioni ha il compito di sovrintendere l ufficio stampa gestisce i rapporti con i giornalisti l informazione ed è il portavoce dell associazione art 24 patrimonio dell associazione il patrimonio dell associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all associazione a qualsiasi titolo nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l esercizio dell attività sociale art 25 entrate dell associazione le entrate dell associazione sono costituite dalla quota di iscrizione da versarsi all atto dell ammissione all associazione nella misura fissata dall assemblea ordinaria dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo -da eventuali contributi straordinari deliberati dall assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario da versamenti volontari degli associati da contributi delle pubbliche amministrazioni degli enti locali degli istituti di credito e di altri enti in genere da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni ricorrenze o campagne di sensibilizzazione da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge da donazioni e lasciti da contributi di imprese e privati da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie da rimborsi derivanti da convenzioni.
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art 26 destinazione degli avanzi di gestione all associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge l associazione ha l obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie art 27 durata del periodo di contribuzione i contributi ordinari sono dovuti per tutto l anno sociale in corso qualunque sia il momento dell avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l anno sociale in corso art 28 diritti dei soci al patrimonio sociale l adesione all associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all atto dell ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione È comunque facoltà degli aderenti all associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali i versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l ammissione e l iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso in caso di scioglimento dell associazione in caso di morte di recesso o di esclusione dall associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto tra vivi né a causa di morte art 29 bilanci l esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all approvazione dell assemblea ordinaria dei soci entro i quindici giorni precedenti la data dell annuale assemblea ordinaria dei soci il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all approvazione della stessa assemblea i bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell associazione nei dieci giorni che precedono l assemblea convocata per la loro approvazione consentendone l esame a tutti quei soci che lo richiedano art 30 scioglimento e liquidazione dell associazione in caso di scioglimento dell associazione per qualunque causa il patrimonio verrà devoluto ad altre onlus operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità sentito il parere dell organismo di controllo di cui all art 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n 662 sono ammesse in ogni caso altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.
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art 31 clausola compromissoria qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito dando luogo ad arbitrato irrituale l arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti in mancanza di accordo alla nomina dell arbitro provvederà il presidente del tribunale competente per la sede dell associazione art 32 rinvio per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell ordinamento giuridico italiano esenzione imposta di bollo ai sensi dall art 27 bis dell allegato b al dpr 642/1972 come aggiunto dal d.lgs 460/97 art 17.
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