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Il senso di un testo può mutare "anche da parte del medesimo interprete in diversi contesti applicativi, secondo le varie modalità e le mutevoli esigenze delle situazioni che volta a volta vengono a concretarsi nell‟ambito normativo del testo". autore Lui
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pasquale melissari diritto del lavoro etica -principi il senso di un testo può mutare anche da parte del medesimo interprete in diversi contesti applicativi secondo le varie modalità e le mutevoli esigenze delle situazioni che volta a volta vengono a concretarsi nellambito normativo del testo luigi mengoni 2
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indice 1 diritto al diritto del lavoro la ricerca dell ordine sistematico 3
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1 diritto al diritto del lavoro la ricerca dell ordine sistematico nel libro lavoro diritti tutele ci siamo occupati di conoscere esclusivamente ed unicamente lesseità del diritto del lavoro il lavoro per poi identificare il suo pragma l oggetto in questione cercando di rispondere alla domanda che cosa è e come è il diritto del lavoro non però alla domanda come deve essere o come si deve produrre il diritto del lavoro1 lultima domanda assume un significato rilevante se ricondotta al problema sollevato in dottrina sulla crisi del diritto del lavoro2 e su ciò che questo comporta3 anche se più che di crisi si ritiene trattarsi di evoluzione 1 utilizzando una espressione di hans kelsen sulla sua dottrina pura del diritto e scienza del diritto cfr del lavoro non già politica del diritto cfr del lavoro 2 il problema della crisi del diritto del lavoro si è affacciato più volte nel dibattito delle scienze giuridiche si ricorda mazzoni crisi o evoluzione del diritto del lavoro in ridl 1954,i p.9 mortati il lavoro nella costituzione italiana in dir lav 1954 i p.160 venturi odierni contrasti di tendenze nel diritto del lavoro in dir lav 1956 p.125 durand p il diritto del lavoro nel quadro delle scienze sociali alla metà del xx secolo in ridl 1958 p.193 pera g diritto del lavoro e indirizzo etico-politico in ridl 1990 p.6 che riconduce la crisi del diritto del lavoro alla contestuale crisi della società proprio perché da alcuni decenni essa ha avuto limpatto di questo nostro diritto dei valori di cui è portatore romagnoli un diritto a misura duomo in rcdp 1989 285 spec n.3 giugni.g lavoro legge contratti il mulino 1989 p.2324 cossu b verso il tramonto del diritto del lavoro in adilass prospettive del diritto del lavoro per gli anni 80 milano giuffrè 1983 giugni g prospettive del diritto del lavoro per gli anni 80 in adilass prospettive del diritto del lavoro per gli anni 80 milano giuffrè 1983 ed in lavoro legge contratti bologna il mulino 1989 31 3 dal lavoro ai lavori già la sostituzione della seconda parola alla prima nel linguaggio comune è idonea ad evocare il complesso degli effetti che nel quadro della mondializzazione dei mercati e della terziarizzazione dell economia le trasformazioni e le innovazioni produttive organizzative e tecnologiche hanno determinato negli ultimi decenni sul lavoro quello socialmente e giuridicamente tipico come tale destinatario di un complesso di tutele legali e contrattual-collettive forti e fondamentalmente omogenee infatti innanzitutto per soddisfare le esigenze di competitività delle imprese il legislatore è intervenuto con una serie di provvedimenti che consentono alle stesse di disporre di modalità più flessibili di approvvigionamento di utilizzazione e di organizzazione del lavoro e in particolare sia di dimensionare la forza lavoro attraverso processi di esternalizzazione o di internalizzazione di lavoro e di attività tramite 5
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del diritto del lavoro e delladeguarsi ai tempi che cambiano del suo pragma il rapporto individuale di lavoro4 in questo contesto lespressione rapporto individuale di lavoro fa riferimento ad un fatto della vita di relazione5 che supera i limiti del rapporto individuale6 il rapporto di lavoro divenuto oggetto di un diritto speciale che continua nondimeno ad attingere alle categorie del codice civile princìpi contratti di appalto subappalto trasferimenti di azienda o di parti di essa somministrazione di lavoro franchising ecc sia di scegliere sulla base di criteri di convenienza tra una serie sempre più ampia di tipologie contrattuali autonome e subordinate per l assunzione di personale tipologie contrattuali che essendo caratterizzate in negativo dal dato fattuale che non instaurano rapporti a tempo pieno e/o indeterminato sono state definite convenzionalmente atipiche o flessibili o non standard contemporaneamente per quest ultima via il legislatore ha mirato anche a rispondere alle nuove esigenze emerse dal lato dell offerta di lavoro in un contesto di profondi cambiamenti sociali e demografici quali l aumento della partecipazione femminile al mercato del lavoro la trasformazione dei modelli familiari l allungamento delle speranze di vita ecc l articolazione dei modelli contrattuali e la connessa diversificazione dei trattamenti e delle tutele comunque ridotte rispetto a quelle del tipo elettivo non ha ampliato però la libertà contrattuale di chi offre le proprie energie lavorative in una condizione di debolezza contrattuale cioè la maggioranza dei soggetti coinvolti essa è divenuta piuttosto fonte di diseguaglianze che accentuano la frammentazione se non la individualizzazione degli interessi delle domande e dell agire dei lavoratori coinvolti incidendo sulla capacità del sindacato di interpretarli e dunque di rappresentarli efficacemente bellardi l nuovi lavori e rappresentanza.limiti e potenzialità di innovazione della realtà sindacale attuale dir relaz ind 2005 1 70 4 è da dire che i fatti e le norme oggetto degli studi di altri giuristi soltanto per essere in costante trasformazione ed evoluzione caratteristica però che è non esclusiva del diritto del lavoro e che comunque è naturale quando si tratti di fenomeni connessi al mutevole assetto delleconomia e della produzione e per una legislazione costretta a tener conto di quelle trasformazione per garantire un costante ed equilibrato assetto di interessi così che oggetto dellindagine del giurista del lavoro È un fatto che muta con levolversi costante delle tecniche persiani m cenni sul metodo del diritto del lavoro in diritto del lavoro cedam 2004 pg.5 già pubblicato in diritto del lavoro e categorie civilistiche e categorie civilistiche a cura di g santoro-passarelli torino 1992 p.123 ss 5 scognamiglio r lezioni di diritto del lavoro parte generale bari cacucci 1966 118 6 grandi m voce rapporto di lavoro enc dir xxxviii 1987 313 6
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di riflessione sui propri contenuti di senso e di verifica della propria coerenza normativa 7 nella sua essenza questo è un atteggiamento riduzionista perchè cerca di dare un particolare tipo di spiegazione che consiste nel considerare certi ordini di fenomeni cfr il lavoro come soggetti alle norme giuridiche meglio stabilite o più precise senza considerare lo stesso fenomeno come ordine di altre discipline8 lassioma perciò crisi del diritto del lavoro ci induce a riconsiderare il diritto del lavoro o come ha scritto santoro-passarelli lo spirito del diritto del lavoro9 come diritto ed il ruolo del giurista essenzialmente come un mediatore fra il fatto e il diritto10 non dimenticando che il diritto del lavoro nel solco di un moto generale di 7 deve ormai considerarsi estromesso dal sistema generale del diritto delle obbligazioni il rapporto di lavoro che è divenuto oggetto di un diritto speciale un diritto che superando un postulato dell economia classica è penetrato nella sfera della produzione ciò non significa che l obbligazione di lavoro abbia perso ogni riferimento alle categorie del codice civile non lo ha perduto nella misura in cui i diritti speciali o diritti secondi come qualcuno dottamente li chiama attingono a queste categorie princìpi di riflessione sui propri contenuti di senso e di verifica della propria coerenza normativa mengoni l obbligazioni in i cinquant anni del codice civile atti del convegno di milano 4-6 giugno 1992 i milano 1993 p 239 fa parte altresì con il titolo i cinquant anni del codice civile considerazioni sulla parte generale delle obbligazioni degli scritti in onore di rodolfo sacco ii milano 1994 p 755 mazzoni g crisi o evoluzione del diritto del lavoro in ridl 1954 i pg 9 ss 8 come il diritto privato il diritto del lavoro che dal primo viene a distinguersi non tanto per fregiarsi delletichetta ormai sbiadita di droit social quanto per linsana aspirazione di annettersi i rapporti di pubblico impiego viene ricostruito sistematicamente da f carinci r de luca tamajo p.tosi e t.treu nel loro manuale edito dalla utet come un diritto della produzione e non soltanto della distribuzione p.4 e dunque come un ramo del diritto dellimpresa secondo la prospettiva del codice civile che vede nel prestatore di lavoro un produttore responsabile e non soltanto un contraente da proteggere contro il potere economico mengoni l la questione della subordinazione in ridl 1986 i p.6 9 mentre tutti gli altri contratti riguardano lavere delle parti il contratto di lavoro riguarda e garantisce per il lavoratore lessere cioè il bene che è condizione dellavere e di ogni altro bene santoro-passarelli spirito del diritto del lavoro in dir lav 1948 p.274 10 l espressione è di francesco santoro passarelli in occasione del convegno dei giuristi cattolici del 1952 riflessioni sul convegno in funzioni e ordinamento dello stato moderno 7
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rinnovamento della scienza giuridica in senso antiformalistico si sviluppa a partire dalla monografia di gino giugni sull ordinamento intersindacale una dottrina giuslavoristica indipendente dalla scienza del diritto civile anche se ciò non vuol dire priva di connessioni con quest ultima e affrancata dal bisogno di ricorso alle sue categorie concettuali una dottrina dogmaticamente più elastica arricchita da aperture al pensiero giuridico di altri paesi specialmente dei paesi anglosassoni all economia e alla sociologia del lavoro e integrata da apporti di sapere empirico ma sempre nelle importanti monografie apparse in questo decennio gli anni 60 e 70 metodologicamente controllata 11 ma stranamente la crisi del diritto del lavoro diventa sempre più acuta quando il suo spirito si allontana sempre di più dal corpo il diritto civile perché questultimo è divenuto il diritto della città vivente 12 superato dal sistema delle norme della costituzione13 e poi successivamente da tutta la legislazione speciale intervenuta nel tempo 11 il corsivo è di mengoni l il contratto individuale di lavoro in giornale dir lav e rel ind 2000 p 189 occorre ricordare che insieme a gino giugni giuseppe federico mancini è coprotagonista del processo di rifondazione del diritto del lavoro iniziatosi tra la fine del decennio 50 e linizio del decennio 60 con le due fondamentali monografie su la responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro milano giuffrè 1957 pp vii 176 e su il recesso unilaterale e i rapporti di lavoro i individuazione della fattispecie recesso ordinario milano giuffrè 1962 pp viii 438 e con la celeberrima prolusione alluniversità di bologna s libertà sindacale e contratto collettivo erga omnes in riv trim dir proc civ 1963 pp 570 596 ripubblicato in forma ridotta in il mulino 1964 pp 315 327 e in il diritto sindacale cit pp 190 207 nonché con il titolo il problema dell art 39 libertà sindacale e contratto collettivo erga omnes in costituzione e movimento operaio cit pp 133 162 vedi anche persiani m cenni sul metodo del diritto del lavoro in diritto del lavoro cedam 2004 pg.7 già pubblicato in diritto del lavoro e categorie civilistiche e categorie civilistiche a cura di g santoro-passarelli torino 1992 p.123 ss,il quale ritiene che secondo una tradizione una disciplina giuridica è tale in quanto utilizzi il metodo dei concetti e quanto meno abbia come punto di riferimento le leggi e il sistema da questo costituito nè può dirsi che dietro il rigore del ricorso ai concetti generali si nasconda come una volta si diceva lipocrisia dellimparzialità del giurista nella nostra cultura non può dirsi giurista chi non utilizza quel metodo o non lo sa utilizzare 12 dacruz e.b presupposti politici e criteri tecnici nellelaborazione del diritto del lavoro in ridl 1963 p.3 13 lo spirito del diritto del lavoro nella nuova costituzione si deduce dal netto contrasto fra i principi del vecchio e quelli del nuovo ordinamento statuale del lavoro ma la 8
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da ciò possiamo delineare due spigolature una secondo cui il diritto del lavoro dovrebbe essere considerato un genus e non una species e si dovrebbe rinunziare alle antiche norme per adottarne altre più vicine ai complicati rapporti economici contemporanei caratterizzando sempre di più laspetto sociale del diritto del lavoro quindi diritto del lavoro come diritto sociale un grande contenitore dove ricondurre non solo laspetto privatistico ma anche quello pubblicistico della materia laltra secondo cui il diritto del lavoro dovrebbe mantenere immutato il sistema così come si è sviluppato sin dalle sue origini e fino ai nostri giorni integrandolo o correggendolo man mano con leggi sociali di carattere contingente e variabile in tal senso risulterebbe giustificabile il rapporto tra tipo e sottotipo che è un rapporto di genere a specie per cui il sottotipo si configura per addizione di uno o più elementi a quelli propri del tipo14 certo è che il diritto del lavoro c è già costruito e praticato dalla dottrina come una unità sistematica15 comprendendo il complesso di costituzione non ha risolto il problema della successione dei due ordinamenti sia perlastratta genericità eprogrammaticità evidente di molte sue norme sia per la mancata attuazione legislativa dei principi costituzionali del lavoro quali quelli degli artt 4 39,40 e 46 mazzoni g manuale di diritto del lavoro giuffrè 1969 pg.31 la costituzione viene vista come contenente un preciso sistema di valori libertà dignità eguaglianza principio dello stato di diritto dello stato sociale principio democratico che si pongono quale indirizzo di tutto il diritto positivo questi valori acquisiscono con la costituzionalizzazione una dimensione obiettiva e materiale ciò significa in primo luogo che tali valori sono indipendenti dalla mutevole volontà delle maggioranze politiche in secondo luogo che per la loro superiorità di rango spetta anche alla giurisdizione ordinaria la loro tutela al di là ed anche contro la lettera della legge 14 cataudella a spunti sulla tipologia dei rapporti di lavoro dl 1983 pp.77ss nogler l metodo tipologico e qualificazione dei rapporti di lavoro subordinato in ridl 1990 p.182 ss 15 la formazione storica del diritto del lavoro dimostra come dalle norme di diritto privato di carattere generalissimo riguardanti i rapporti reciproci tra datore di lavoro e lavoratore nel contratto di lavoro si sia passati ad una tutela personale di carattere pubblicistico del lavoratore vale a dire alla tutela economico-fisica e morale del prestatore di lavoro con norme che lo seguono in tutti gli aspetti della sua vuta giuridica di lavoratore la premessa storico-giuridica ci mostra quindi come il diritto tuteli non il prodotto dellattività di lavoro ma latto del lavoro seguendo il corso della vita delluomo che lavora e produce beni economici o servizi a favore di altri mazzoni g manuale di diritto del lavoro giuffrè 1969 pg.21 9
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norme privatistiche e pubblicistiche che lo riguardano indipendente dalla loro collocazione nel codice civile oppure in leggi speciali protettive16 questa unità si svolge in una parte generale ed in una pluralità di parti speciali17 i due aggettivi generale e speciale stabiliscono una relazione appunto di genere a specie la parte generale eredita e consolida la tradizione dottrinaria del diritto civile quale si è svolta negli ultimi due secoli con piena indipendenza da testi e ordini legislativi lo stile è perciò dogmatico e definitorio assertivo e concettuale di fronte alla parte generale stanno le parti speciali obbedienti di massima all ordine del codice civile mutevoli secondo lo sviluppo legislativo dettate con stile esegetico e didascalico la parte generale enuncia e definisce le parti speciali espongono e spiegano18 e regolano la formazione lattività e la tutela professionale del lavoratore nonché le garanzie contro i rischi fisici ed economici della sua professione19 quindi il diritto del lavoro unitariamente inteso soggiace alla tradizione dottrinaria del diritto civile questa tradizione generatrice di concetti e schemi classificatori si è svolta e consolidata insieme con il diritto pubblico espandendosi di volta in volta secondo i bisogni e i rapporti provenienti dalla società e dall economia tanto è statica la parte generale del diritto del lavoro altrettanto è dinamica la parte speciale in effetti ciò che muta nel tempo sono le parti speciali mentre la parte generale grazie a questultima acquista sempre di più autonomia ed identità la parte generale attraverso i principi fondamentali si ripara dal flusso decodificante delle leggi speciali o delle norme comunitarie la parte 16 la dottrina italiana e straniera è oramai unanime nel considerare questa unità sistematica del diritto del lavoro i noti volumi di santoro-passarelli pergolesi navarra riva sanseverino prosperetti ardau corrado scognamiglio mazzoni accolgono ormai tale criterio unitario anche barassi nel suotrattato del 1957 in tre volumi parla di unità organica del diritto del lavoro rilevando che le leggi protettive della previdenza sociale prospettano il lavoro in potenza e non in atto vol.i 4 17 per la dottrina che propende per la specialità del diritto del lavoro ved scognamiglio la specialità del diritto del lavoro riv giur lav 1960 p.383 e ss 18 il corsivo è di irti n il ritorno alle istituzioni di diritto civile in giur comm 1998 2 151 19 mazzoni g manuale di diritto del lavoro giuffrè 1969 pg.22 10
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speciale si immerge nella attualità delle novità delle fonti e delle discipline l una teme le eccezioni l altra si sviluppa attraverso le eccezioni e si apre alla spazialità economica ossia ad un mercato senza frontiere interne ecco che mentre i rapporti di lavoro conservano caratteristiche di personalità i rapporti commerciali si collegano intimamente alla produzione in serie che determina a sua volta negozi giuridici in serie.20 tutto ciò produce una contrapposizione fra una individuale soggettività e una funzionale oggettività caratterizzata da meccanismi giuridici di massa che hanno soltanto il dovere di funzionare i rapporti di massa si collocano ormai nel quadro giuridico dei mercati dei singoli beni i rapporti di lavoro così come i rapporti commerciali presuppongono non tanto l impresa quanto il mercato cioè una pluralità di soggetti produttori e di consumatori la flessibilità ed anche il c.d lavoro sommerso sono forme di questi fenomeni e lesito della bioeconomia dove tutto lessere umano entra in produzione non più solo tramite i muscoli e le braccia ma sempre più con la sua capacità celebrare e relazionale di rete il lavoro immateriale è presente in forme sempre più massicce in tutte le attività corollarie alla produzione materiale pura e semplice sempre più demandata alle macchine21 anzi alluso della tecnologia sempre più soft che hard la prestazione di lavoro immateriale è per definizione prestazione individuale e unica così come unici sono il cervello e lesperienza dellindividuo e la forma lavorativa più flessibile per eccellenza e tuttavia anche la forma di attività meno controllabile e quindi potenzialmente meno soggetta alle gerarchie del rapporto capitale-lavoro22 tanto che il legislatore tenta di normare la flessibilità prima con il c.d pacchetto treu e poi con la c.d legge biagi invece regola il processo di flessibilizzazione del lavoro oggi in atto attribuendo di fatto al diritto 20 21 il corsivo è di irti n il ritorno alle istituzioni di diritto civile op.cit 151 fumagalli a flessibilità e gerarchie nel mercato del lavoro il potere delleconomia sul diritto in riv giur del lav e della previdenza sociale anno lii-2001 n.3 pg.220 e ss 22 fumagalli a op cit pg.227-228 11
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del lavoro un ruolo strumentale alla definizione delle gerarchie di mercato sulla base di un potere contrattuale non distribuito in modo eguale tra le parti in gioco in questottica il ruolo del diritto del lavoro risulta essere subalterno al ruolo delleconomia e del mercato svolgendo solo attività definitoria e non normativa23 diversamente la tensione che si determina tra parte generale e parte speciale del diritto del lavoro è il riconoscimento che ai principi contrattualistici basati sullo scambio di cui a quelli del libro v del codice civile vengono sovraordinati quelli costituzionali orientati verso la natura associativa-collaborativa-organizzativa anziché di scambio24 e così da un lato la parte generale elaborerà principi funzionali al servizio delle fonti cfr contratto e dall altro lato le parti speciali sempre più varie e mutevoli attingeranno dalla parte generale categorie e schemi capaci di garantire la continuità e la stabilità del diritto del lavoro elaborando principi funzionali al servizio del rapporto sotto il profilo della ratio ciò segna il passaggio dal contratto di lavoro25 libertà formale al rapporto di lavoro libertà sostanziale del resto la nostra costituzione non è fondata sulla proprietà ma sul lavoro dove la libertà del lavoro la libertà nel lavoro la libertà al 23 si pensi ai nuovi modelli di impiego ed utilizzazione flessibile della forza lavoro che tendono a standardizzarsi in tutto il mondo economico globalizzato sono stati più volte ricondotti alle logiche mercificate dellorganizzazione del lavoro delle origini dellindustrializzazione 24 secondo mattia persiani il diritto del lavoro non è solo un diritto di tutela del lavoro subordinato dilatabile a tutto scapito dellimpresa non fossaltro perché vive e sopravvive in simbiosi con limpresa stessa il diritto del lavoro si immette nel diritto delleconomia dove limpresa è vista come fattore propulsivo di sviluppo quindi di lavoro e di reddito ucciderne la razionalità operativa vuol dire prosciugare la fonte stessa della crescita occupazionale e professionale della classe lavoratrice persiani m diritto del lavoro e razionalità 1995 e rispettivamente diritto del lavoro e autorità del punto di vista giuridico 2000 entrambi pubblicati sulla rivista argomenti di diritto del lavoro 25 il contratto di lavoro altro non è se non un contratto di scambio le cui obbligazioni corrispettive hanno ad oggetto da un lato la retribuzione e dallaltro la prestazione intellettuale o manuale quindi sotto il profilo economico un contratto di scambio in cui tramite corresponsione di un prezzo viene acquisita nella pura logica delleconomia capitalistica la merce/lavoro la cui intrinseca utilità materiale costituisce di per sé il risultato immediato atteso dal creditore 12
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lavoro divengono e devono divenire effettive e con queste tutti i principi in essa contenuti26 ciò è rilevabile anche dal conflitto dei principi esistenti nel sistema cfr entropia del sistema diritto secondo mengoni la ristrutturazione è possibile fino a quando si tratti di sostituire a un unico principio incorporante una serie di eccezioni una articolazione di princìpi ciascuno con un proprio campo di applicazione diversi tra loro ma non contraddittori due princìpi che si contraddicono non possono appartenere al medesimo sistema per esempio il principio di temporaneità del vincolo obbligatorio che nei rapporti di durata a tempo indeterminato comporta il diritto di ciascuna parte di recedere in ogni momento con congruo preavviso e il suo opposto 27 infatti il giuslavorista oggi adempie il suo munus di scienziato e di maestro redigendo un breviario di nozioni purificatissime e contempla l usura del mutamento e prende coscienza che il diritto altro non è che un circuito senza interruzione fra fatto e norma l adesione ai fatti immerge la regola giuridica nella società e ne sottolinea l intima socialità 28 perché il binomio diritto-valori rappresenterebbe una sintesi efficace del suo impegno di giurista e di uomo29 da quanto sopra detto non ci resta che prendere atto che la crisi del diritto del lavoro è una crisi metodologica in cui si dibatte la scienza giuridica da sempre30 26 e noto che il codice civile fu emanato in relazione ai principi della carta del lavoro premessa allo stesso codice che di essa costituì appunto lattuazione mazzoni g manuale di diritto del lavoro giuffrè 1969 pg.31 27 mengoni l obbligazioni in i cinquant anni del codice civile atti del convegno di milano 4-6 giugno 1992 i milano 1993 p 239 fa parte altresì con il titolo i cinquant anni del codice civile considerazioni sulla parte generale delle obbligazioni degli scritti in onore di rodolfo sacco ii milano 1994 p 755 28 grossi scienza giuridica italiana un profilo storico 1860-1950 milano 2000 p.302 29 prima el giurista che analizza il dato giuridico lavor nasce il riformatore sociale che si occupa del diritto del lavoro perché deve risolvere la questione sociale della posizione del lavoratore subordinato dacruz e.b presupposti politici e criteri tecnici nellelaborazione del diritto del lavoro in ridl 1963 p.5 30 mazzoni g crisi o evoluzione del diritto del lavoro in ridl 1954 i pg 9 ss 13
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essa pone fondamentalmente due problemi tra loro connessi a elaborare un modello di argomentazione giuridica che renda esplicite le valutazioni dell interprete per loro natura non sono verificabili con certezza e le assoggetti a un controllo razionale in modo da garantirne l oggettività e quindi la plausibilità sociale b definire il rapporto di questo metodo con la dogmatica giuridica cioè col pensiero sistematico31 diventa necessario quindi pervenire ad una scienza filosofica del diritto del lavoro accanto alla scienza del diritto del lavoro perché per dirla con luigi mengoni il pensiero giuridico non può muoversi esclusivamente sul piano dei concetti ma deve farsi mediatore tra il concetto e la forma ideale dell istituto giuridico la quale non può essere colta se non nella concretezza dell esperienza giuridica mediante una corretta concettualizzazione che ne assicuri la coerenza con la razionalità complessiva del sistema giuridico e insieme come strumento selettivo entro limiti compatibili con le possibilità di decisione del sistema del flusso crescente di informazioni proveniente dall ambiente sociale circostante32 non dimenticando che oggi non ci si può limitare ad essere dei tecnici della formazione o interpretazione delle norme ma è necessario illustrare la portata delle norme medesime attraverso lambiente in cui si applicano attraverso la norma giuridica superare la norma stessa per giungere a conoscere il rapporto giuridico che vive in una realtà sociale e non solamente nei concetti elaborati dai giuristi meri aspetti formali33 tutto ciò è coerente con quanto affermato da hegel nei lineamenti della filosofia del diritto 31 mengoni l problema e sistema nella controversia sul metodo giuridico in jus 1976 p 3 ,ripubblicato in diritto e valori bologna 1985 p 11 ss p.28 32 mengoni l prefazione alla raccolta di saggi ermeneutica e dogmatica giuridica milano 1996 p ix 33 il giurista non può trascurare la rilevanza che il diritto del lavoro ha per la scienza economica per altre vie il giurista perviene al campo della scienza politica ma è in particolare con la sociologia che il diritto del lavoro ha interessi comuni infine al giurista preoccupato dallorganizzazione armonica dei rapporti di lavoro è indispensabile la conoscenza della psicologia del lavoratore lunità del mondo naturale dato alluomo lunità del mondo sociale creato dalluomo durand p il diritto del lavoro nel quadro delle scienze sociali alla metà del xx secolo 1958 i p.199201 14
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infatti secondo il filosofo la scienza filosofica del diritto cfr del lavoro ha per oggetto lidea di diritto il concetto e la realizzazione del concetto di diritto cfr.del lavoro cioè la forma e la figurazione dellidea di diritto cfr del lavoro la forma del concetto o idea di diritto del lavoro è la sua forma logica così come noi ora la esponiamo e la concepiamo la figurazione dellidea di diritto cfr del lavoro è la realizzazione del diritto nella realtà storica il suo processo di realizzazione lidea-concetto diritto del lavoro contiene entrambe le determinazioni razionale e reale per idea si intende proprio lunità di concetto e realtà lidea è quel concetto che si conferisce la realtà da se stessa ossia è quel procedere razionale che dà senso alla realtà ricomprende in sé la realtà che permane e che non è transeunte questa corrispondenza fra realtà e concetto nellidea è la stessa corrispondenza fra forma semplicemente concettuale e figurazione cfr rappresentazione del concetto nel corso della sua realizzazione34 il diritto ha un ruolo specifico di mediazione fra la realtà economica e un determinato sistema di valori morali fatto proprio dalla costituzione e più precisamente di contribuire al raggiungimento di un ordine sociale giusto che assicuri a ciascuno una posizione corrispondente alla sua specifica partecipazione alla comunità economica 35 quindi fra contratto come forma e rapporto come figurazione/rappresentazione del resto la nozione del fenomeno giuridico lavoro cfr come fatto giuridico da come si evince dal diritto positivo artt.2092-2094 c.c e da come è stato definito dalla prevalente dottrina è rapporto individuale in virtù del quale una persona mette a disposizione di unaltra su base contrattuale in tutto o in parte le proprie energie lavorative al fine di ottenere in cambio una determinata retribuzione che diventa perciò la causa giuridica del rapporto 36 34 hegel lineamenti della filosofia del diritto edizione italiana curata da v cicero rusconi milano 1996 35 mengoni l forma giuridica e materia economica 1963 ora in diritto e valori cit p.155 36 roberti g espansione e sviluppo del diritto del lavoro in ridl 1964 p.31 15
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