Accordo Provinciale Integrativo

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

accordo provinciale integrativo del contratto collettivo nazionale 20 maggio 2004 per i dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di mantova

[close]

p. 2

cassa operai edili mantova str circonvallazione sud 68/a 46100 mantova tel 0376/380289 fax 0376/381702 e-mail coemn@tin.it www.coemn.org

[close]

p. 3

accordo provinciale integrativo del contratto collettivo nazionale 20 maggio 2004 per i dipendenti dalle imprese della edili ed affini provincia di mantova

[close]

p. 4



[close]

p. 5

accordo provinciale integrativo del contratto collettivo nazionale 20 maggio 2004 per i dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di mantova mantova 7 dicembre 2006 tra · il collegio costruttori edili ­ mantova rappresentato dal presidente geom g coghi dal geom n biancardi e dall ing a bottoli assistiti dal dr m di cillo e dal sig o pistoni del collegio stesso · il sindacato prov artigiani edili ed affini ­ upa ­ mantova rappresentato dal sig a genovesi presidente provinciale assistito dal sig g marangoni responsabile settore rapporti di lavoro · la fnae ­ assoedili ­ cna ­ mantova rappresentata dal direttore dr m salvarani · l associazione lombarda coop.prod.lav ­ mantova rappresentata dal dr g de ruvo · l unione mantovana cooperative ­ mantova rappresentata dal rag g beccari e · la fillea cgil ­ mantova nelle persone dei sig.ri c falavigna e f mori · la filca cisl ­ mantova nelle persone dei sig.ri f marconi e a ribelli · la feneal uil ­ mantova nelle persone dei sig.ri p rossi e g lana -3-

[close]

p. 6

visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai edili ed affini 20 maggio 2004 nonché l accordo provinciale integrativo 13 febbraio 2003 si stipula il presente accordo provinciale integrativo del contratto suddetto da valere per il territorio della provincia di mantova per tutte le imprese edili che vi svolgono le lavorazioni elencate nel c.c.n.l eseguite in proprio e per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati indipendentemente dalla natura industriale artigiana o cooperativa delle imprese stesse tutti i richiami al ccnl 20 maggio 2004 per i dipendenti da imprese edili ed affini per quanto attiene l associazione lombarda cooperative l unione provinciale degli artigiani l unione cooperative e la cna s intendono riferiti ai corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie -4-

[close]

p. 7

art 1 sistema di informazioni le parti contraenti nell ottica ed in ottemperanza a quanto previsto dal sistema di informazione così come disciplinato dal vigente ccnl 20 maggio 2004 che impone rispetto dell autonomia dei ruoli e distinzioni delle specifiche responsabilità premesso · che l evoluzione e la trasformazione della domanda di esecuzione di opere sia pubbliche che private trovano una naturale corrispondenza in modificazioni della struttura produttiva · che tali mutamenti avviano una problematica sul frazionamento sul dimensionamento e sullo sviluppo aziendale al fine di affinare sempre più l attuale metodologia conoscitiva dei flussi informativi sui principali avvenimenti dati e notizie proprie del settore edile in particolare per fenomeni globali e di ampio respiro dichiarano la propria disponibilità ad impegnarsi in ogni iniziativa reciprocamente utile che sia di efficacia ad una approfondita conoscenza del settore in particolare di rilevanti interventi nel comparto pubblico in via esemplificativa le parti indicano quali strumenti utili allo scopo · dare concreta attuazione ad incontri periodici sul predetto argomento · approfondire l esame congiunto con particolare riguardo alle prospettive emergenti con verifica di eventuali conclusioni proposte e/o suggerimenti di origine nazionale osservatorio nazionale · effettuare esami congiunti con le pubbliche stazioni appaltanti per acquisire dati e notizie che soddisfino le menzionate necessità conoscitive nonché informazioni sui flussi finanziari e degli stanziamenti presupposto indispensabile per l individuazione di strategie produttive atte anche a tutelare l occupazione all interno delle imprese locali resta inteso che i risultati di tali iniziative e degli esami congiunti serviranno anche ad approfondire i problemi concernenti il subappalto nella convinzione che esso è uno strumento di organizzazione produttiva che deve favorire la specializzazione delle imprese garantendo la qualificazione e la continuità di occupazione delle maestranze ferma restando la disciplina di cui al c.c.n.l 20 maggio 2004 le parti al fine di avere un quadro più completo per gli incontri a livello territoriale previsti dalla -5-

[close]

p. 8

richiamata disciplina nazionale concordano di impegnare i locali enti contrattuali a gestione paritetica ed in particolare la cassa operai edili a fornire loro i dati a disposizione degli istituti stessi utili per la valutazione dello stato e delle prospettive della produzione dell occupazione della professionalità e della capacità produttiva del settore in provincia di mantova le parti stipulanti il presente accordo si impegnano altresì a trasmettere tali dati alle rispettive organizzazioni regionali e nazionali per gli incontri a detti livelli previsti dalla disciplina medesima gli enti paritetici richiamati non forniranno notizie alle organizzazioni firmatarie riferite alle ore denunciate ed alle qualifiche dei dipendenti delle singole imprese e i periodi di malattia-infortunio e le ore lavorate dai singoli lavoratori dichiarazione a verbale a imprese spurie ­ le parti si impegnano ad azioni congiunte nei confronti delle pubbliche amministrazioni appaltanti e/o preposte ai controlli per eliminare il problema delle imprese spurie b coordinamento regionale ­ le parti si dichiarano disponibili a riesaminare le normative relative alla cassa operai edili scuola edile igiene ed ambiente nel momento in cui venisse deciso un coordinamento regionale sugli stessi istituti la cassa operai edili è autorizzata su richiesta delle parti a consegnare alle stesse elenchi nominativi dei lavoratori iscritti distinti per impresa di appartenenza nonché l elenco delle imprese iscritte suddiviso per comune art 2 osservatorio al fine di monitorare l andamento del settore a raccogliere i dati più significativi le parti firmatarie della presente intesa ribadiscono l impegno a costituire e rendere operativo nel corso dell anno 2003 un osservatorio territoriale di settore gestito dalla cassa operai edili della provincia di mantova ad esso dovranno pervenire tutti i dati e le informazioni utili per una migliore conoscenza dell andamento del settore a livello locale l osservatorio oltre ai dati già oggi rilevati e disponibili presso la c.o.e e gli altri enti paritetici ricercherà e raccoglierà utilizzando le fonti più opportune informazioni relative a -6-

[close]

p. 9

· le opere cantierabili · l assegnazione delle opere pubbliche · la segmentazione del mercato edilizio · le concessioni edilizie rilasciate dai comuni della provincia di mantova l osservatorio che fornirà semestralmente in via sperimentale alle parti sociali i dati aggregati raccolti come sopra sarà formato da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni firmatarie il presente accordo art 3 formazione professionale sulla sicurezza le parti confermano che tra gli obiettivi primari che esse intendono continuare a perseguire in tema di sicurezza rilievo decisivo e prioritario assumono l ampliamento e l affinamento di appropriate iniziative nonché la dotazione di idonei ed efficaci strumenti atti a · tutelare la salute e l integrità fisica · perfezionare l igiene della prestazione lavorativa · migliorare l ambiente di lavoro degli occupati nel settore sulla scorta di tale convinta constatazione le parti dichiarano pertanto il proprio impegno alla promozione delle seguenti nuove iniziative 1 accesso al settore entro quattro mesi dalla data di stipula del presente contratto agli operai ed ai tecnici di cantiere che entrano per la prima volta nel settore verranno fornite appropriate nozioni in tema di sicurezza sul lavoro mediante l istituzione di appositi incontri informativi alla cui frequenza saranno obbligatoriamente tenuti tutti i lavoratori di cui al comma successivo le imprese sono vincolate a far partecipare i propri dipendenti nuovi entrati nel settore che abbiano superato il periodo di prova contrattuale agli incontri in parola che saranno tenuti con modalità e tempi da stabilire presso la scuola apprendisti edili nell arco di due giornate con distacco retribuito con apposito attestato verrà confermata alle imprese interessate l avvenuta partecipazione dei lavoratori alle due giornate informative sulla sicurezza per gli apprendisti tali giornate sono comprese nel numero complessivo delle ore previste dai piani formativi l elaborazione dei relativi programmi sarà curata dalla scuola apprendisti edili che avvalendosi dell esperienza tecnica acquisita al riguardo anche dal cpt stabilirà i tempi e le modalità di attuazione dell iniziativa -7-

[close]

p. 10

2 seminario formativo sulla sicurezza per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali e altri soggetti inviati dalle imprese il comitato paritetico territoriale promuoverà in collaborazione con la scuola apprendisti edili un seminario formativo annuale dei dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale o di altri lavoratori segnalati dalle imprese sull attività da esso svolta ai partecipanti le imprese concederanno le relative ore di permesso non retribuito a norma dell art 24 della legge 20 maggio 1970 n 300 che saranno indennizzate dalla scuola apprendisti edili 3 miglioramento delle condizioni di prevenzione igiene ed ambiente di lavoro la comunanza tra le aspettative dei lavoratori e l interesse delle imprese in merito alla sicurezza del ciclo produttivo edile confermano che livelli sempre più elevati di protezione dei lavoratori medesimi dai fattori di rischio insiti nella prestazione lavorativa si possono ottenere mediante il costante e continuo miglioramento delle condizioni di prevenzione igiene ed ambiente di lavoro in relazione a quanto precede preso atto della puntuale regolamentazione della vigente normativa le parti intendono rivolgere nell ambito delle proprie competenze istituzionali pari attenzione alle problematiche della sicurezza art 4 addestramento professionale le parti riconfermano la validità della scuola edile le modificazioni intervenute nel settore suggeriscono un riesame dei programmi della scuola edile per sovrintendere agli interventi formativi che interessano la categoria attraverso adeguate iniziative di qualificazione riqualificazione specializzazione ed aggiornamento per apprendisti operai tecnici quadri ed impiegati al fine di qualificare la politica di formazione professionale in linea con l evoluzione del settore e delle sue nuove esigenze ad alto contenuto tecnico professionale al consiglio di amministrazione dell ente scuola è demandato il compito di riorganizzare e modificare i programmi formativi e di sottoporli poi all esame delle parti le imprese privilegeranno per quanto riguarda l istruzione teorica prevista dalla vigente legge sull apprendistato i corsi che verranno eventualmente istituiti dalla scuola le organizzazioni firmatarie del presente accordo si adopere-8-

[close]

p. 11

ranno affinché le imprese loro associate diano tempestiva comunicazione dei rapporti di apprendistato alla suddetta scuola con le modalità che saranno dalla medesima fissate a fronte di necessità di manodopera le imprese nelle nuove assunzioni terranno conto dei giovani che hanno frequentato il primo corso e che dal medesimo siano usciti con attestato infine le parti si impegnano ad aderire all articolazione del formedil regionale il contributo per l addestramento professionale di cui all articolo 91 del c.c.n.l 20 maggio 2004 rimane fissato nella misura dello 0,50 da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell articolo 24 del ccnl citato paga base ex indennità di contingenza elemento economico territoriale ed indennità territoriale di settore le parti si impegnano a modificare concordemente detta percentuale di anno in anno in base alle risultanze del bilancio della scuola apprendisti edili il predetto contributo dovrà essere versato mensilmente tramite la c.o.e e secondo le modalità stabilite dalla stessa dichiarazione a verbale le parti convengono che il consiglio di amministrazione della scuola edili sia costituito da 22 membri designati come segue n 4 dal collegio costruttori edili della provincia di mantova n 3 dal sindacato provinciale artigiani della provincia di mantova n 3 dall associazione lombarda cooperative produzione e lavoro ­ lega coop e dall unione provinciale delle cooperative della provincia di mantova n 1 della assoedili cna di mantova n 11 dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo 1 i compiti di programmazione ed erogazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti cui all articolo 22 del d.lgs 626/94 vengono affidati al comitato paritetico territoriale che opererà di concerto con la scuola provinciale apprendisti edili i contenuti delle azioni formative dovranno essere articolati in relazione alle -9-

[close]

p. 12

diverse professionalità dei lavoratori ed alle tipologie di lavorazione delle imprese la formazione dei lavoratori in particolare riguarderà · il primo ingresso nel settore per il quale il cpt predisporrà di concerto con la spae la programmazione delle relative azioni formative con cadenze periodiche rapportate al numero degli assunti interessati · specifiche variazioni nell attività lavorativa cambiamenti di mansione e settore produttivo · l introduzione di nuove attrezzature tecnologie nuove sostanze e preparati pericolosi 2 vengono quindi assunti i progetti formativi messi a punto dalla spae e dal cpt relativi ai corsi per i lavoratori e per i datori di lavoro e/o responsabili aziendali per la sicurezza tali corsi potranno pertanto essere attivati secondo tempi e modalità che saranno definiti a livello della scuola stessa e del cpt e che dovranno tenere conto anche della necessaria articolazione geografica sul territorio provinciale le parti invitano cpt e spae a tenere in particolare considerazione determinate figure professionali quali gruisti ed addetti alle macchine di movimentazione terra per un eventuale integrazione fino ad un massimo di 4 ore aggiuntive della formazione teorica di base il finanziamento complessivo dei corsi in parola docenza costo dei materiali didattici pasto dei frequentatori etc sarà a totale carico della spae mentre resteranno a carico delle imprese gli oneri relativi alla retribuzione delle ore di frequenza le singole imprese saranno peraltro libere di aderire o no all iniziativa potendo in alternativa predisporre corsi in proprio con l unico limite di rispettare i contenuti formativi indicati da formedil resta inteso che la specifica attività di cui sopra non modifica i fini istituzionali della spae e non dovrà influire negativamente sulle attività formative già programmate art 4 bis lavoratori stranieri considerato il numero crescente anche nella provincia di mantova di lavoratori immigrati operanti nel settore edile le parti concordano sull esigenza di prevedere politiche contrattuali adeguate anche attraverso il coinvolgimento degli enti bilaterali di settore al riguardo potrà essere decisivo il ruolo svolto dalla scuola edile che verrà attivata per la definizione di specifici corsi destinati a questa tipologia di lavoratori e riguardanti · il primo ingresso e l alfabetizzazione · la sicurezza sul lavoro · la qualificazione professionale 10 -

[close]

p. 13

per quanto attiene le ferie fermo restando quanto previsto dai rispettivi ccnl le parti impegnano le imprese a favorire il ritorno e la temporanea permanenza nei paesi di origine attraverso la concessione di periodi feriali più lunghi e comunque entro i limiti contrattualmente previsti usufruendo degli istituti previsti e in caso di particolari necessità documentate anche di permessi non retribuiti art 5 comitato paritetico territoriale a il comitato è composto da 22 membri designati come segue · n.4 · n.3 · n.3 · n.1 · n.11 dal collegio costruttori edili ed affini della provincia di mantova dal sindacato provinciale artigiani edili ed affini della provincia di mantova dall associazione lombarda cooperativa produzione e lavoro ­ lega coop e dall unione provinciale delle cooperative di mantova dalla assoedili cna di mantova dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo i componenti del comitato paritetico provvederanno a nominare nel loro ambito un presidente ed un vice presidente b le parti demandano al comitato paritetico territoriale c.p.t per la prevenzione infortuni ambiente ed igiene oltre ai compiti specifici di identificare le forme più idonee per realizzare un intreccio ed un coordinamento delle normative delle attività degli interventi con la asl in rispetto delle norme legislative e contrattuali vigenti sulla prevenzione degli infortuni estendendo l intervento ai problemi ambientali ed igienici dei cantieri c il contributo per il funzionamento del comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni è confermato nello 0,40 da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell articolo 24 del ccnl 20 maggio 2004 paga base ex indennità di contingenza elemento economico territoriale ed indennità territoriale di settore e da versare alla cassa operai edili unitamente al contributo dovuto alla stessa d ai rappresentanti sindacali di cantiere previsti dallo statuto dei lavoratori viene riconosciuto il compito di preposti all infortunistica e il comitato paritetico territoriale nell espletamento della propria attività potrà acquisire informazioni utili sul rilascio delle concessioni edificative ai fini della sicurezza del lavoro nell edilizia presso gli uffici comunali della provincia e di tutte le stazioni appaltanti tali elementi saranno acquisiti anche per una migliore analisi conoscitiva del settore 11 -

[close]

p. 14

1 in applicazione di quanto previsto dall articolo 20 del d.lgs 626/94 il comitato paritetico territoriale cpt per la prevenzione degli infortuni l igiene e l ambiente di lavoro assume i compiti e le funzioni dell organismo paritetico provinciale di seguito indicato con la sigla o.p.p 2 l o.p.p nell ambito delle linee strategiche complessive concordate tra i soggetti firmatari della presente intesa nel corso di appositi incontri che si terranno di norma nei mesi di aprile ed ottobre di ciascun anno svolgerà prioritariamente le funzioni di · orientamento e promozione delle iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti · erogazione delle attività di formazione in collaborazione con gli enti scuola e certificazione della frequentazione ai corsi degli interessati · prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte nell applicazione dei diritti di rappresentanza informazione e formazione in materia di sicurezza del lavoro previsti dalle norme vigenti · tenuta ed aggiornamento degli elenchi dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza · tenuta ed aggiornamento degli elenchi dei nominativi dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione delle aziende all interno delle quali non sia stato designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza · elaborazione di conseguenti azioni di carattere generale in materia di prevenzione e produzione di documentazione sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro da mettere successivamente a disposizione delle imprese e dei soggetti interessati 3 l o.p.p svolgerà le proprie funzioni nel contesto di tutti i comparti produttivi delle imprese compresi cantieri magazzini uffici 4 relativamente alla programmazione ed erogazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti prevista dall articolo 22 del d.lgs 626/94 e ad integrazione di quanto previsto dal verbale di accordo 14/06/1996 che viene qui richiamato e riconfermato si conviene che l o.p.p rilasci tramite la spae la certificazione dell avvenuta formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti e tenga la relativa anagrafe l o.p.p avrà cura di informare le imprese tramite la spae del calendario delle azioni formative di cui al punto 1 del verbale appena citato consentendo alle stesse di comunicare per iscritto al lavoratore la prima data utile per la partecipazione al corso 5 si conviene che la segnalazione all o.p.p dei nominativi dei lavoratori di primo ingresso nel settore e la loro destinazione lavorativa ai fini della loro formazione in materia di sicurezza del lavoro venga effettuata anziché dalle imprese per il tramite delle associazioni di appartenenza direttamente dalla coe 12 -

[close]

p. 15

art 5 bis commissione tecnica paritetica le parti convengono di istituire una commissione tecnica paritetica costituita da 3 rappresentanti delle oo.ss e da 3 rappresentanti delle parti datoriali al fine di regolamentare dettagliatamente quanto segue · rivisitazione ed aggiornamento delle assistenze erogate dalla cassa edile · possibilità di valorizzare delle alte professionalità operaie anche in relazione all anzianità di settore · praticabilità delle modalità di fornitura del vestiario direttamente da parte della cassa edile con mutualizzazione dei relativi oneri a carico delle imprese e delle procedure di esenzione dalla contribuzione a fronte della fornitura diretta degli indumenti da parte delle stesse resta inteso che la commissione dovrà attenersi ad una impostazione che non porti ad un incremento della contribuzione complessiva a carico delle aziende e che salvaguardi l equilibrio delle risorse economiche della cassa edile art 6 elemento economico territoriale · visto l articolo 2 della legge 23/05/97 n 135 · tenuto conto degli accordi sottoscritti dalle organizzazioni nazionali datoriali con le organizzazioni nazionali fillea cgil filca cisl e feneal uil · vista la lettera del ministero del lavoro datata 08/10/97 e le istruzioni contenute nella circolare inps del 06/11/96 n 213 · ritenuto in relazione a quanto precede che la determinazione degli incrementi di secondo livello debba essere correlata all andamento del settore nel territorio ed ai suoi risultati ciò premesso le parti convengono quanto segue 1 l andamento del settore nel territorio di competenza verrà determinato dall escursione dei valori corrispondenti ai parametri economici indicati nell allegato 1 al presente accordo il quale forma parte integrante e in relazione agli stessi si stabiliranno le eventuali misure dell elemento economico territoriale previsto dai ccnl di comparto 2 la prima verifica dell andamento degli indicatori avverrà il 30 novembre 1998 sempre secondo le modalità contemplate dall allegato 1 si determinerà così l ammontare dell elemento economico territoriale a valere per l anno 1999 analoga procedura verrà seguita per tutti gli anni di vigenza del presente accordo 13 -

[close]

Comments

no comments yet

YOUBLISHER
About
What Others Say
Sitemap
Impressum

PUBLISHERS
Login
Signup
Tutorials
FAQ
Support

BUSINESS
Overview
Advertising
Support

DEVELOPERS
API

LEGAL
Report a Copyright Violation
Copyright FAQ
Terms of Use
Privacy Policy