Documento di indirizzo per la sicurezza negli Istituti scolastici del Piemonte

 

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Documento di indirizzo per la sicurezza negli Istituti scolastici del Piemonte (5 luglio 2012)

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regione piemonte bu27 05/07/2012 codice db2017 d.d 18 giugno 2012 n 411 approvazione del documento di indirizzo per la sicurezza degli istituti scolastici del piemonte premesso che la regione piemonte da anni svolge attività di sensibilizzazione a favore degli studenti piemontesi sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro l art 9 comma 2 lettera f del d.lgs 81/08 e smi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevede che l inail in funzione delle proprie attribuzioni svolga attività di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate l art 10 del d.lgs 81/08 e smi prevede che le regioni tramite le asl e tra gli altri l inail svolgano anche mediante convenzioni attività di informazione assistenza consulenza formazione promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro l art 11 comma 4 del d.lgs 81/08 e smi prevede l inserimento in ogni attività scolastica e universitaria di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro tra regione piemonte inail e ufficio scolastico del piemonte usr vige un accordo approvato con determinazione n 478 del 29/05/11 e stipulato in data 26/07/2011 rep n 16298 di durata quinquennale che tra l altro impegna i tre enti coinvolti nell elaborazione di documenti e alla progettazione di azioni educative e formative in materia di sicurezza rivolte alle scuole e che dà continuità all azione svolta in collaborazione dai tre enti nel biennio 2009-2010 la scuola rimane l agenzia formativa per eccellenza da cui l importanza di privilegiare la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro a partire dagli istituti scolastici con nota prot n 7818/db2001 del 05.03.2010 della direzione sanità la regione piemonte ha istituito uno specifico gruppo di lavoro multidisciplinare e interprofessionale composto da rappresentanti delle istituzioni scolastiche dell inail piemonte e da personale di alcune asl appartenente ai servizi di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro spresal e ai servizi di igiene e sanità pubblica sisp coordinato dalla direzione sanità della regione piemonte al fine di redigere un documento di indirizzo per la sicurezza negli istituti scolastici del piemonte una linea guida orientata a fornire indicazioni univoche ai dirigenti e alle figure preposte alla sicurezza di tutte le scuole del piemonte per l applicazione delle norme di igiene e sicurezza del lavoro nelle scuole piemontesi nel corso dei lavori il gruppo è stato integrato dalla partecipazione di rappresentanti della direzione regionale dei vigili del fuoco del piemonte che hanno curato il capitolo dedicato alla prevenzione incendi la bozza del documento elaborata dal gruppo di lavoro è stata sottoposta all osservatorio regionale per la sicurezza nelle scuole del piemonte organismo operante presso l ufficio scolastico regionale nel corso di apposite riunioni al fine di raccogliere osservazioni e proposte;

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a seguito di tale confronto il gruppo di lavoro ha provveduto a recepire le osservazioni considerate utili per una maggiore tutela della salute e sicurezza delle scuole risulta pertanto necessario approvare il documento di indirizzo per la sicurezza degli istituti scolastici del piemonte tutto ciò premesso il dirigente visto il d.lgs 81/08 e smi visto l art 16 del d.lgs 165/01 e smi visto l art 17 della l.r 23/08 e smi vista la dd n 478 del 29/06/2011 determina di approvare documento di indirizzo per la sicurezza degli istituti scolastici del piemonte allegato alla presente determinazione di cui fa parte integrante di trasmettere il documento di indirizzo per la sicurezza degli istituti scolastici del piemonte all ufficio scolastico regionale del piemonte per la trasmissione dello stesso a tutti i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della regione piemonte di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al t.a.r la presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della regione piemonte ai sensi dell art 61 dello statuto e dell art 5 della lr 22/10 il dirigente gianfranco corgiat loia allegato

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documento di indirizzo per la sicurezza negli istituti scolastici del piemonte inail piemonte ufficio scolastico regionale per il piemonte regione piemonte assessorato alla tutela della salute e sanità

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regione piemonte assessorato alla tutela della salute e sanità direzione sanità prevenzione e veterinaria corso stati uniti 1 10122 torino dirigente responsabile dott gianfranco corgiat loia e-mail prevsan@regione.piemonte.it hanno partecipato alla stesura del documento alessandro palese ­ regione piemonte direzione sanità alfonso lupo ­ osservatorio regionale sulla sicurezza angelo pellegrino ­ sisp asl cn1 anna maria trovato ­ spresal asl at attilio varengo ­ cisl scuola gabriella mortarotto ­ dirigente scolastico giacomo porcellana ­ spresal asl to3 giovanni mastropaolo ­ flc cgil giovanni ciccorelli ­ direzione regionale vvf piemonte gualberto depaoli ­ spresal asl to1 margherita testoni ­ spresal asl at maria gullo ­ inail piemonte mariano guarnera direzione regionale vvf piemonte pierluigi gatti ­ spresal asl al riccardo chiapello ­ sisp asl cn1 simonetta bassi ­ sisp asl cn1 la direzione regionale dei vigili del fuoco del piemonte ha contribuito alla realizzazione del documento redigendo il capitolo 10 dedicato alla prevenzione incendi.

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indice introduzione 1 datore di lavoro dirigenti preposti e lavoratori 2 il servizio di prevenzione e protezione e le figure sensibili 3 formazione di rspp aspp dirigenti preposti e rls 4 la valutazione dei rischi 5 il documento di valutazione dei rischi 6 informazione formazione e addestramento dei lavoratori 7 didattica della sicurezza 8 sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente 9 emergenze 10 prevenzione incendi 11 rapporti con gli enti locali 12 igiene dell ambiente di vita scolastico 13 infortuni mp e gestione del rapporto assicurativo normativa allegati 5 7 14 16 18 28 46 50 53 61 67 73 78 93 101 105

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documento di indirizzo per la sicurezza degli istituti scolastici del piemonte regione piemonte assessorato alla tutela della salute e sanità direzione sanità settore prevenzione e veterinaria documento approvato con determinazione dirigenziale n 411 del 18/06/2012 4

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documento di indirizzo per la sicurezza degli istituti scolastici del piemonte introduzione la scuola ambiente di vita per gli alunni e ambiente di lavoro per il personale rappresenta il luogo ideale per promuovere e divulgare fra i lavoratori di domani sia la cultura della sicurezza attraverso percorsi curricolari di educazione e di formazione sia la pratica della sicurezza attraverso l applicazione puntuale delle disposizioni normative esistenti di questa consapevolezza è permeata la normativa comunitaria e nazionale che ha apportato innovazioni in tema di promozione della cultura della sicurezza e di prevenzione nella scuola infatti il d.lgs 81/08 1 che riordina la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha previsto l inserimento in ogni attività scolastica e universitaria di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro il concetto di sicurezza a scuola è quasi sempre associato a situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità degli edifici scolastici e alle questioni inerenti la loro sicurezza strutturale igienica e impiantistica effettivamente sono molti i rischi riconducibili allo stato di degrado di una buona parte degli edifici scolastici condizione dovuta oltre che alla vetustà e obsolescenza di molte scuole anche alla carenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e al mancato rinnovo degli arredi in realtà i dati desunti dall osservazione dei comportamenti esistenti nell ambiente scolastico e dai rapporti sull andamento infortunistico evidenziano la necessità di agire anche sui comportamenti messi in atto dai discenti in tipiche situazioni scolastiche quali attività d aula e di laboratorio spostamenti nei corridoi e sulle scale attività fisica in palestra e all aperto attività ludiche e ricreative intervallo ecc molti rischi presenti nell ambiente scolastico possono pertanto essere eliminati o mitigati attraverso l organizzazione di un efficace sistema di gestione della sicurezza l erogazione di specifici percorsi formativi a tutte le componenti scolastiche compresi gli studenti e la programmazione di specifiche attività di promozione della sicurezza per incidere sui comportamenti degli studenti così come dei docenti si deve quindi lavorare anche sulla gestione della sicurezza a scuola raccordando per quanto possibile gli interventi strutturali la cui competenza ricade sugli enti proprietari a quelli organizzativi e gestionali che rientrano nelle responsabilità dei dirigenti scolastici la collaborazione tra direzione sanità della regione piemonte ufficio scolastico regionale del piemonte e direzione regionale inail piemonte ha consentito in attuazione del d.lgs 81/08 di realizzare una serie di interventi significativi a favore delle scuole nel campo della sicurezza tra le diverse attività realizzate hanno assunto un certo rilievo i corsi di formazione e aggiornamento degli r/aspp e rls della scuola la costituzione di reti di scuole per la promozione della sicurezza e la realizzazione di attività didattiche in tema di sicurezza anche la stesura del presente documento di indirizzo per la sicurezza negli istituti scolastici del piemonte si sviluppa grazie all intesa tra i tre enti nell ambito delle attività di promozione della sicurezza nelle scuole nasce infatti l iniziativa di costituire un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle istituzioni scolastiche dell inail piemonte e da personale di alcune asl appartenente ai servizi di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro spresal e ai servizi di igiene e sanità pubblica sisp e coordinato dalla direzione sanità della regione piemonte al fine di redigere una linea guida per l applicazione delle norme di igiene e sicurezza del lavoro nelle scuole piemontesi il gruppo ha iniziato a lavorare dando origine a sette sottogruppi ciascuno dei quali si è fatto carico di sviluppare gli argomenti assegnati secondo un articolazione che corrisponde sostanzialmente all indice del volume 5

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documento di indirizzo per la sicurezza degli istituti scolastici del piemonte 1 il datore di lavoro i dirigenti e relativi adempimenti il servizio di prevenzione e protezione e le figure sensibili la formazione di rspp aspp dirigenti preposti e rls 2 la valutazione dei rischi l individuazione e programmazione delle misure di prevenzione e protezione la stesura e l aggiornamento del documento di valutazione dei rischi 3 l informazione e la formazione dei lavoratori la didattica della sicurezza 4 le emergenze la sorveglianza sanitaria e la nomina del medico competente 5 i rapporti con gli enti locali 6 l igiene dell ambiente di vita scolastico 7 gli infortuni le malattie professionali e la gestione del rapporto assicurativo gli elaborati prodotti dai sottogruppi sono poi stati discussi condivisi e validati nel corso di riunioni plenarie del gruppo nel corso dei lavori il gruppo è stato integrato dalla partecipazione di rappresentanti della direzione regionale dei vigili del fuoco del piemonte che hanno curato il capitolo dedicato alla prevenzione incendi infine la bozza della guida è stata sottoposta all osservatorio regionale per la sicurezza nelle scuole del piemonte organismo paritetico operante presso l ufficio scolastico regionale al fine di raccogliere osservazioni e proposte che sono state recepite in gran parte nel documento l impegno del gruppo di lavoro si è indirizzato nel tentativo di superare la semplice illustrazione teorica delle norme in tema di sicurezza suggerendo in alcuni casi possibili soluzioni operative alle diverse questioni anche con il coinvolgimento di soggetti esterni alla scuola nella consapevolezza che l obiettivo di una scuola sicura non può che essere perseguito in sinergia con gli enti locali e con tutte le istituzioni operanti nel campo della sicurezza il documento non si limita infatti ad elencare gli obblighi relativi alla sicurezza a cui le scuole sono soggette ma prova a far chiarezza su quali sono i destinatari di tali obblighi fornendo a tali soggetti i riferimenti le conoscenze e talvolta i suggerimenti per una corretta applicazione delle norme in definitiva lo scopo del documento è quello di fornire ai dirigenti e alle figure preposte alla sicurezza di tutte le scuole del piemonte una sintesi della normativa in tema di salute e sicurezza e di indicare delle modalità di attuazione dei diversi adempimenti previsti dalla norma suggerendo il corretto approccio dal punto di vista giuridico e operativo nella gestione delle problematiche relative alla salute e sicurezza negli istituti scolastici 1 con d.lgs 81/08 ci si riferisce anche a tutte le sue modifiche e integrazioni intervenute fino al momento della pubblicazione del presente documento 6

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documento di indirizzo per la sicurezza degli istituti scolastici del piemonte 1 datore di lavoro dirigenti preposti e lavoratori 1.1 datore di lavoro per datore di lavoro ai sensi dell art 2 comma 1 lettera b del d.lgs 81/08 nelle pubbliche amministrazioni di cui all art 1 comma 2 del d.lgs 30 marzo 2001 n 165 si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest ultimo sia preposto a un ufficio avente autonomia gestionale individuato dall organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell ubicazione e dell ambito funzionale degli uffici nei quali è svolta l attività e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa circa l individuazione del datore di lavoro in ambito scolastico occorre fare riferimento al decreto ministeriale 21 giugno 1996 n 292 che all art 1 comma c per le istituzioni scolastiche dipendenti dal ministero della pubblica istruzione lo individua nel capo della istituzione scolastica ed educativa statale circa i poteri autonomi decisionali e di spesa occorre far riferimento alla normativa scolastica specifica e in particolare per i dirigenti scolastici a quanto previsto sia dal d.lgs 165/2001 sia dal decreto interministeriale d.i 44/2001 con riferimento al d.lgs 165/2001 si citano in particolare i commi 2 e 4 che così recitano 2 il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell istituzione ne ha la legale rappresentanza è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati dei servizio nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane 4 nell ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche spetta al dirigente l adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale con riferimento al d.i 44/2001 regolamento concernente le «istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche» nella redazione del programma annuale occorre prevedere nella tabella delle spese previste per attività e per progetti compatibilmente con le risorse a disposizione anche dei finanziamenti relativi a 1 lavori di adeguamento e manutenzione strutture a05-manutenzione edificio 2 pagamento compenso al rspp al medico competente agli aspp per formazione delle figure sulla sicurezza per consulenze e perizie per adeguamento delle attrezzature e dei materiali destinati alle attività didattiche ecc a01 ­ funzionamento amministrativo generale oppure p0 ­ progetto qualità e sicurezza/sottoprogetto sicurezza nel caso di manutenzione ordinaria o di urgenza occorre fare attenzione a quanto previsto dall art 46 manutenzione degli edifici scolastici del d.i su citato che così recita 1 nei casi in cui la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze è delegata alle istituzioni scolastiche dall ente locale ai sensi dell articolo 3 comma 4 della legge 11 gennaio 1996 n 23 1 per l affidamento dei relativi lavori si applicano le norme del presente regolamento l istituzione scolastica fornisce all ente locale competente la conseguente rendicontazione 2 l istituzione scolastica può anticipare i fondi necessari all esecuzione di lavori urgenti e indifferibili dandone immediata comunicazione all ente locale competente ai fini del rimborso si veda a questo proposito il cap 10 rapporti con gli enti locali 1 ai sensi dell art 3 comma 4 della l 23/96 gli enti locali possono delegare funzioni relative alla manutenzione degli edifici ad uso scolastico alle scuole su richiesta delle singole istituzioni scolastiche 7

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documento di indirizzo per la sicurezza degli istituti scolastici del piemonte le norme sull autonomia scolastica riconoscendo la personalità giuridica ad ogni singola istituzione scolastica individuano nel dirigente scolastico il legale rappresentante di tali istituzioni nell ambito dell autonomia il dirigente scolastico è ancora nominato dall usr ma nel momento in cui assume il ruolo di dirigente scolastico gli sono effettivamente riconosciuti pieni poteri gestionali dell istituzione scolastica che è chiamato a dirigere da ultimo anche il potere disciplinare nei limiti previsti dal d.lgs 150/2009 il potere di spesa deriva dalle norme sopra richiamate e inoltre occorre considerare che il dirigente scolastico non gestisce un budget ma un vero e proprio bilancio programma nel quale è sua personale responsabilità individuare le spese necessarie per far fronte agli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza ovviamente il problema della limitazione e riduzione avvenuta negli anni dei trasferimenti statali è una realtà indiscutibile per contrastare la quale molti dirigenti scolastici hanno dovuto fare fronte ricercando e impiegando fondi provenienti da altre fonti principalmente dalle tasse scolastiche tale procedura se da un lato mette in risalto un problema generale di finanza pubblica dall altro evidenzia come il dirigente scolastico abbia effettivamente un potere di gestione delle risorse finanziarie e strumentali d altra parte se la definizione di autonomi poteri decisionali e di spesa indicati dall art 2 del d.lgs 81/08 richiedesse poteri di spesa illimitati nessun organo di vertice di nessuna amministrazione pubblica disporrebbe di tale potere neppure il ministero della pubblica istruzione poiché i fondi ad esso assegnati sono determinati dalla legge di bilancio a tale riguardo appare illuminante la sentenza della cassazione penale sez iii 17 luglio 2009 n 29543 che per la prima volta dall entrata in vigore del d.lgs 81/08 si pronuncia sulla questione dell individuazione del datore di lavoro nelle aziende sanitarie locali affermando che gli obblighi di sicurezza per la gestione dell ente gravano in assenza di delega sul direttore generale in particolare si legge a tal fine per datore di lavoro negli enti pubblici deve intendersi chi in concreto abbia il potere gestionale sui luoghi di lavoro nel caso di un azienda sanitaria del servizio sanitario nazionale questo potere gestionale in mancanza di alcuna delega spetta al direttore generale sull accentramento di tutti i poteri di gestione nonché della rappresentanza al direttore generale v d.lgs 30 dicembre 1992 n 502 art 3 come modificato dal d.lgs 7 dicembre 1993 n 517 art 4 lett d È evidente che anche il potere di spesa di un direttore generale di una asl non è assoluto ma dipende dalle disponibilità di bilancio il quale a sua volta è fortemente condizionato dai trasferimenti regionali i quali a loro volta sono definiti sulla base degli accordi con il governo in ultimo si deve considerare che la definizione di datore di lavoro pubblico contenuto nell art 2 del d.lgs 81/08 riguarda le pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n 165 nel quale trovano autonomo ed esplicito richiamo gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative al pari di tutte le amministrazioni dello stato le aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo le regioni le province i comuni ecc sulla base di quanto sopra indicato si ritiene che il dirigente scolastico debba essere individuato quale datore di lavoro ai sensi dell art 2 comma 1 lettera b del d.lgs 81/08 nonostante ciò in molti casi il dirigente scolastico a causa della limitatezza delle risorse finanziarie a sua disposizione può trovarsi in difficoltà nell adempiere a tutti gli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro in tali casi se per quanto riguarda gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici in cui si svolge l attività lavorativa valgono le norme previste dall art 18 comma 3 del d.lgs 81/08 per quanto attiene agli altri obblighi ad es 8

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documento di indirizzo per la sicurezza degli istituti scolastici del piemonte valutazione dei rischi informazione formazione adeguamento e manutenzione di attrezzature di lavoro dpi nomina rspp e medico competente ecc il comportamento esigibile riguarderà la necessità di segnalare l insufficienza delle risorse alle amministrazioni che sono chiamate al finanziamento delle istituzioni scolastiche e la conseguente richiesta di fornire finanziamenti straordinari l intervento diretto con le risorse disponibili per ridurre le situazioni di pericolo emergenti da tale carenza sino se del caso alla sospensione totale o parziale del servizio 1.2 dirigenti la figura del «dirigente» è definita dall art 2 del comma 1 lettera d del d.lgs 81/08 come la persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa ricordando che l art 299 del d.lgs 81/08 stabilisce che la posizione di garanzia grava altresì su colui il quale pur sprovvisto di regolare investitura eserciti in concreto tali poteri giuridici in attesa di indicazioni ministeriali si ritiene possa essere individuato come dirigente per le competenze stabilite dal contratto di lavoro il direttore dei servizi generali e amministrativi inoltre in funzione delle loro attribuzioni possono essere individuati come dirigenti quei soggetti quali ad esempio il vicario del dirigente scolastico e quei soggetti che per incarico formale o di fatto esercitano funzioni di organizzazione e vigilanza dell attività lavorativa nel singolo plesso 1.3 preposti la figura del «preposto» è definita dall art 2 del comma 1 lettera e del d.lgs 81/08 persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli sovrintende all attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa nel tempo la giurisprudenza ha contribuito a chiarire i contorni di questa particolare figura ad esempio chiunque in qualsiasi modo abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori così da poter loro impartire ordini istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire deve considerarsi automaticamente tenuto ai sensi dell articolo 4 del dpr 547/55 ad attuare le prescritte misure di sicurezza e ad esigere che le stesse siano rispettate non avendo rilevanza che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati per un diverso ed autonomo titolo dello stesso obbligo cassazione penale sez iv 20 gennaio 1998 n 2277 ed inoltre l attribuzione ad un soggetto della qualifica di preposto ai fini del suo assoggettamento agli obblighi previsti dalle norme antinfortunistiche va fatta più che in base alle formali qualificazioni giuridiche con riferimento alle mansioni effettivamente svolte cassazione civile sez lav 20 agosto 1996 n 7669 ricordando che l art 299 del d.lgs 81/08 stabilisce che la posizione di garanzia grava altresì su colui il quale pur sprovvisto di regolare investitura eserciti in concreto tali poteri giuridici si ritiene che possano essere individuatati come preposti quei soggetti quali ad esempio gli insegnanti sia teorici che tecnico-pratici e gli assistenti tecnici nei confronti degli allievi solo nel caso in cui gli stessi facciano uso di laboratori attrezzature di lavoro in genere agenti chimici fisici e biologici ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali che per delega formale o di fatto svolgano funzioni che rientrano nella definizione sopra riportata 9

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documento di indirizzo per la sicurezza degli istituti scolastici del piemonte 1.4 art 299 esercizio di fatto di poteri direttivi l articolo 299 del d.lgs 81/08 stabilisce che le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all articolo 2 comma 1 lettere b datore di lavoro d dirigente ed e preposto gravano altresì su colui il quale pur sprovvisto di regolare investitura eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti dunque almeno in teoria si possono individuare il datore di lavoro di fatto il dirigente di fatto il preposto di fatto la corte di cassazione 9.3.2007 ha precisato che l individuazione dei destinatari delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro va effettuata non attraverso la qualificazione astratta dei rapporti tra i diversi soggetti bensì essenzialmente in concreto tenendo conto delle mansioni e delle attività in concreto svolte da ciascun soggetto anche di propria iniziativa per il principio di effettività incarichi scritti e deleghe sono irrilevanti qualora non corrispondano all organizzazione sostanziale presente in azienda 1.5 compiti attribuzioni in tema di dirigenza la giurisprudenza ha analizzato la legislazione succedutasi in materia antinfortunistica affermando il principio secondo il quale i datori di lavoro i dirigenti e i preposti che esercitano dirigono o sovrintendono alle attività devono nell ambito delle rispettive attribuzioni e competenze attuare le misure di sicurezza previste nel decreto attuazione che per il soggetto in questione poteva concretizzarsi nel provvedere personalmente ove avesse avuto autonomia di spesa o nel fare adeguata segnalazione al datore di lavoro la corte di cassazione iv sez pen sentenza 8 febbraio 2008 n 6277 ha infine chiarito che i collaboratori del datore di lavoro sono al pari di quest ultimo da considerare per il fatto stesso di essere inquadrati come dirigenti o preposti e nell ambito delle rispettive attribuzioni e competenze destinatari iure proprio dell osservanza dei precetti antinfortunistici indipendentemente dal conferimento di una delega ad hoc la dipendenza gerarchica dal datore di lavoro del preposto ma anche del dirigente impone loro l obbligo di riferire le eventuali iniziative intraprese ai fini della prevenzione dei rischi lavorativi nonché gli esiti dell attività di sorveglianza e controllo svolta per i motivi sopra esposti si raccomanda ai dirigenti scolastici la chiara definizione in ogni incarico delle attribuzioni e delle competenze richieste al soggetto incaricato 1.6 la delega l articolo 16 del d.lgs 81/08 disciplina la delega di funzioni stabilendo quanto segue 1 la delega di funzioni da parte del datore di lavoro ove non espressamente esclusa è ammessa con i seguenti limiti e condizioni a che essa risulti da atto scritto recante data certa b che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate c che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate d che essa attribuisca al delegato l autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate e che la delega sia accettata dal delegato per iscritto 2 alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità 3 la delega di funzioni non esclude l obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite l obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all articolo 30 comma 4 10

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documento di indirizzo per la sicurezza degli istituti scolastici del piemonte 3-bis il soggetto delegato può a sua volta previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 la delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può a sua volta delegare le funzioni delegate se la delega è efficace il soggetto delegato risponde quale datore di lavoro delegato 1.7 i lavoratori e i soggetti ad essi equiparati l intero sistema delle norme prevenzionistiche ha come finalità la tutela dell incolumità fisica del lavoratore definito come persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un attività lavorativa nell ambito dell`organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere un arte o una professione esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari al lavoratore così definito è equiparato omissis il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori attrezzature di lavoro in genere agenti chimici fisici e biologici ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione omissis in ambito scolastico il personale dipendente docente e non associato alla figura di lavoratore può essere a titolo esemplificativo ricondotto alle seguenti figure professionali i docenti il personale amministrativo il personale tecnico il personale collaboratore scolastico secondo la definizione sopra riportata si ribadisce che vanno equiparati alla stregua di lavoratori gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l uso di laboratori appositamente attrezzati con possibile esposizione ad agenti chimici fisici e biologici con l uso di macchine apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali l equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni e ai laboratori in questione anche durante le prove di esame 1.8 principali adempimenti a carico del datore di lavoro dei dirigenti preposti e lavoratori il decreto legislativo 81/08 pone a carico del datore di lavoro dei dirigenti e dei preposti diversi obblighi in particolare ai sensi dell art 17 comma 1 del d.lgs 81/08 il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività 1 la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento dvr previsto dall art 28 2 la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi rspp 11

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documento di indirizzo per la sicurezza degli istituti scolastici del piemonte al datore di lavoro e ai dirigenti nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali loro affidati spettano tra gli altri gli obblighi indicati nell art 18 del d.lgs 81/08 tra questi i principali si possono così riassumere designare preventivamente i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato di salvataggio di primo soccorso e comunque di gestione dell emergenza nominare l addetto/addetti al servizio di prevenzione e protezione nel caso in cui l rspp sia un soggetto esterno alla propria scuola fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale sentito il rspp ed il medico competente ove presente prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico richiedere l osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione adempiere agli obblighi di informazione formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 nei confronti dei lavoratori compresi gli studenti che facciano uso di laboratori attrezzature di lavoro in genere agenti chimici fisici e biologici ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali fornire un adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico ai dirigenti e ai preposti assicurare una formazione particolare al rls elaborare il documento unico di valutazione dei rischi interferenti duvri di cui all art 26 consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all articolo 50 nelle unità produttive con più di 15 lavoratori convocare la riunione periodica di cui all articolo 35 aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità ai preposti spettano gli obblighi indicati nell art 19 del d.lgs 81/08 tra questi i principali si possono così riassumere sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e in caso di persistenza della inosservanza informare i loro superiori diretti verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico richiedere l osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori in caso di pericolo grave immediato e inevitabile abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale sia ogni altra 12

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documento di indirizzo per la sicurezza degli istituti scolastici del piemonte condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta frequentare gli appositi corsi di formazione È l articolo 20 che nell affermare che ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro rende tale soggetto un protagonista attivo ma apre ampi scenari su quelli che sono gli obblighi di formazione in capo al datore di lavoro di cui si tratterà più avanti il lavoratore è diretto destinatario di obblighi penalmente sanzionati indicati al comma 2 dell articolo 20 del decreto 81 contribuire insieme al datore di lavoro ai dirigenti e ai preposti all adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro le sostanze e i preparati pericolosi i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione segnalare immediatamente al datore di lavoro al dirigente o al preposto le deficienze delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza adoperandosi direttamente in caso di urgenza nell ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente 1.9 tutela di terzi le norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dal d.lgs 81/08 sono volte a tutelare anche il soggetto passivo genitori pubblico studenti nel momento in cui non sono equiparati a lavoratori ecc estraneo all attività ed all ambiente di lavoro purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell infortunio non abbia tali caratteri di anormalità atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l evento e la condotta inosservante e purché ovviamente la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi in particolare la corte di cassazione sez iv 21/03/2006 n 11360 ha stabilito che in tema di lesioni e di omicidio colposi perché possa ravvisarsi l ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro è sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l evento dannoso un legame causale il quale non può ritenersi escluso solo perché il soggetto colpito da tale evento non sia un lavoratore dipendente o soggetto equiparato dell impresa obbligata al rispetto di dette norme ma ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli articoli 40 e 41 cod pen 13

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