ccnl terziario commercio 2011

 

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ccnl terziario commercio 2011

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ccnl terziario ipotesi di accordo 26 febbraio 2011 1

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riforma degli assetti contrattuali le parti stipulanti il presente ccnl considerano la riforma del modello contrattuale di importanza strategica per il futuro delle relazioni sindacali e si impegnano a partecipare al confronto con la finalità di individuare soluzioni coerenti con le esigenze le peculiarità e le prospettive di sviluppo dei lavoratori e delle imprese dei settori rappresentati una volta raggiunta l intesa a livello interconfederale le parti si impegnano ad attivare nell immediato il confronto a livello nazionale per la individuazione degli adattamenti coerenti con lo specifico impianto del presente ccnl la complessità dei settori rappresentati dalle parti stipulanti caratterizzati da una polverizzazione di imprese spesso piccole e piccolissime necessita di uno strumento come il ccnl che svolge un ruolo significativo nella regolazione dei rapporti di lavoro per rendere la contrattazione collettiva più rispondente ai nuovi bisogni dei lavoratori e delle imprese e favorire l obiettivo della crescita fondata sull aumento della produttività e l incremento del relativo salario si condivide di avviare un progetto di riforma dei modelli contrattuali attraverso una sperimentazione per l arco di vigenza del presente ccnl a tal fine le parti concordano di regolare l assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto 2

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validità e sfera di applicazione del contratto il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e per quanto compatibile con le disposizioni di legge i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato tra tutte le aziende del terziario di mercato distribuzione e servizi che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente al fine di valorizzare le caratteristiche proprie di ciascun settore di attività ed accrescere la riconoscibilità di aziende e lavoratori nell ambito del presente ccnl le parti individuano nella sfera di applicazione due differenti macro settori merceologici commercio e servizi all interno dei quali si collocano tutte le aziende del terziario della distribuzione e dei servizi all interno del settore commercio vengono definite le seguenti aree di attività dettaglio ingrosso tradizionale distribuzione moderna e organizzata importazione commercializzazione e assistenza veicoli ausiliari del commercio e commercio con l estero nell ambito del settore servizi vengono individuate le seguenti aree di attività ict servizi alle imprese/alle organizzazioni servizi di rete servizi alle persone ausiliari dei servizi 3

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art classificazione ­ norma transitoria nell ambito della classificazione del personale le parti anche in coerenza con la suddivisione operata nell ambito della sfera di applicazione concordano di istituire una commissione tecnica che definisca entro le esemplificazioni delle figure professionali distinguendole in base al settore di attività in cui il lavoratore è chiamato ad operare ferma restando in ogni caso l unicità dei livelli e delle declaratorie contrattuali a tal fine le parti concordano che le figure professionali dovranno essere suddivise e definite all interno della due macroaree commercio e servizi e che sarà compito della commissione stessa valutare la coerenza fra le declaratorie le relative esemplificazioni e le aree professionali 4

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parte speciale settore ict art classificazione in considerazione delle caratteristiche del settore dell information and communication technology e in particolare della continua evoluzione delle tecnologie dei periodici e frequenti adeguamenti nelle competenze e conoscenze dei singoli profili professionali degli adeguamenti e rivisitazioni degli organici delle imprese ict anche gli aspetti contrattuali legati alla classificazione delle professionalità con i relativi livelli di inquadramento devono assolutamente fondarsi su approcci innovativi elementi di base principali aree di attività delle aziende ict auditing test telecomunicazioni reti web informatica fermo restando l inquadramento dei lavoratori dipendenti dalle aziende di cui al tit iii capo i del ccnl terziario i profili professionali ict nelle aziende ict saranno oggetto di approfondimento e verifica da parte della commissione di cui all art classificazione ­ norma transitoria che adotterà i seguenti criteri di riferimento per consentire il corretto posizionamento di qualsiasi risorsa ict all interno dell organigramma di una impresa ict i ruoli le competenze e la loro combinazione dovranno presentare un livello di dettaglio tale da non renderli condizionabili dall evoluzione tecnologica garantendone validità nel tempo in particolare la declinazione delle competenze è stata legata al ciclo di vita del prodotto servizio ict offerto le figure saranno individuate a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo 5

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parte speciale settore ict art reperibilitÀ esclusivamente per il settore dell ict la reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell azienda per assicurare secondo un programma dalla stessa predisposto la continuità dei servizi la funzionalità degli impianti e il presidio del mercato di riferimento a tale proposito l istituto sarà oggetto di apposito approfondimento nel corso dei lavori della commissione di cui all art classificazione ­ norma transitoria 6

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art classificazione settore distribuzione del farmaco nuovo profilo professionale fermo restando l inquadramento dei lavoratori dipendenti dalle aziende di cui al tit iii capo i del ccnl terziario le parti concordano di inserire il seguente profilo professionale nel v livello della vigente classificazione allestitore di commissioni nei magazzini d ingrosso medicinali con l ausilio di supporti informatici il suddetto inquadramento e la sua permanenza al quinto livello della classificazione sarà oggetto di approfondimento ed apposito accordo da parte della commissione di cui all art classificazione ­ norma transitoria 7

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titolo ii contrattazione capo livello nazionale art ­ procedure per il rinnovo ex art 4 il contratto nazionale avrà durata triennale la piattaforma per il rinnovo del ccnl sarà presentata in tempo utile per consentire l apertura delle trattative tre sei mesi prima della scadenza nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette in assenza di accordo dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del ccnl e comunque dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del ccnl sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione c.d indennità di vacanza contrattuale l importo di tale elemento sarà pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti inclusa la ex indennità di contingenza dopo sei mesi sempre in assenza di accordo detto importo sarà pari al cinquanta per cento della inflazione programmata tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori la violazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo comporterà come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa l anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l indennità di vacanza contrattuale nell accordo di rinnovo del ccnl le parti definiranno tempi e modalità di cessazione dell indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata qualora una delle parti violi il periodo di tregua sindacale di cui al precedente comma l altra parte avrà il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell azione messa in atto in tale periodo il ritardo nella presentazione della piattaforma nelle modalità indicate al primo comma del presente articolo comporterà come conseguenza lo slittamento in misura pari al ritardo stesso dei termini a partire dai quali decorrerà il periodo di tregua sindacale in occasione di ogni rinnovo le parti individueranno un meccanismo che riconosca una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell accordo con decorrenza dalla data di scadenza del contratto precedente alla condizione che siano rispettati i tempi previsti nei primi due commi del presente articolo capo ii ­ secondo livello di contrattazione art ­ premessa ex art 5 le parti nel ribadire quanto affermato nella premessa generale al presente contratto si danno reciprocamente atto che il secondo livello di contrattazione nel rispetto di quanto previsto al punto 3 del capitolo assetti contrattuali del protocollo del 23 luglio 1993 che si intende integralmente richiamato riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del ccnl ed è realizzato in conformità con le modalità definite dalle parti 8

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gli accordi di tale livello secondo quanto previsto dal protocollo del 23 luglio 1993 hanno ha durata triennale quadriennale le erogazioni di secondo livello devono avere caratteristiche tali da consentire l applicazione del particolare trattamento contributivo ­ previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione del protocollo 23 luglio 1993 tali importi sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale ivi compreso il trattamento di fine rapporto in occasione della contrattazione di secondo livello per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell accordo precedente saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma le parti in via sperimentale definiscono la disciplina della contrattazione di secondo livello con le modalità e in conformità ai criteri ed ai principi contenuti nei successivi articoli art criteri guida ex art 7 ­ criteri guida le parti nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio che apra opportunità sia per i lavoratori che per le imprese tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori riconfermano tutto quanto espressamente indicato nel ccnl 3 novembre 1994 titolo ii e ribadiscono in particolare individuano i seguenti criteri guida per l esercizio di tale livello di confronto la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente ccnl o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale secondo il principio del ne bis in idem la contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile dovranno essere individuate avendo come obiettivo incrementi di produttività di qualità di efficienza di efficacia e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all andamento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività non è consentito definire o incrementare indennità o emolumenti o premi fissi le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti emanata in attuazione dal protocollo del 23 luglio 1993 e in particolare dall art 5 del decreto legge 24 settembre 1996 n 499 le erogazioni economiche di secondo livello tali importi sono variabili e non predeterminabili e non utili anche agli effetti dell art 3 legge 29 luglio 1996 n 402 ai fini di alcun istituto legale e contrattuale ivi compreso ai sensi della legge 29 maggio 1982 n 297 il trattamento di fine rapporto la relativa contrattazione dovrà svolgersi con l intervento delle organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle organizzazioni nazionali stipulanti e per i datori di lavoro dell associazione territoriale a carattere generale aderente alla confcommercio 9

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al fine della valutazione di tali elementi le parti avranno a titolo esemplificativo quali punti di riferimento 1 2 3 4 5 l andamento della composizione del tessuto imprenditoriale esistente sul territorio con particolare riferimento alle fasce dimensionali l andamento della composizione dell occupazione e la relativa articolazione per livelli contrattuali i livelli di qualità raggiunti nell erogazione dei servizi i riflessi dell applicazione delle nuove tecnologie nello sviluppo delle imprese le valutazioni finali dei consumatori sull offerta dei servizi esistenti sul territorio le aziende che abbiano anche in più unità decentrate nell ambito di una stessa provincia fino a 30 dipendenti applicheranno le previsioni in materia di contrattazione territoriale contenute nel presente capo o in alternativa quanto previsto dall art in materia di elemento economico di garanzia le aziende che abbiano anche in più unità decentrate nell ambito di una stessa provincia più di 30 dipendenti in assenza di contrattazione aziendale applicheranno la contrattazione territoriale o in alternativa quanto previsto dall art in materia di elemento economico di garanzia le aziende di cui ai commi precedenti che abbiano unità produttive distribuite nell ambito di più province e che in assenza di contrattazione aziendale intendano avvalersi della contrattazione territoriale applicheranno o i singoli contratti territoriali stipulati nelle diverse province o in tutte le unità produttive l accordo territoriale sottoscritto nel luogo in cui l azienda ha la propria sede legale o in alternativa alle precedenti ipotesi quanto previsto dall art in materia di elemento economico di garanzia art ­ contenuti al secondo livello di contrattazione territoriale le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente ccnl a tale livello al secondo livello di contrattazione aziendale le aziende che abbiano anche in più unità decentrate nell ambito di una stessa provincia più di trenta dipendenti potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente ccnl a tale livello ai medesimi livelli di contrattazione potranno altresì essere raggiunte intese derogatorie finalizzate al miglioramento dei livelli di produttività competitività ed efficienza delle imprese sulle materie di cui alla sezione iv contenute nei seguenti titoli titolo i escluse le previsioni contenute nel capo ii titolo iii titolo v capi dal i al vii escluse le previsioni contenute negli artt 118 132 e 146 primo comma 147 149 153 10

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nell ambito del secondo livello di contrattazione territoriale o aziendale ciascuno per i propri rispettivi ambiti di applicazione potranno essere realizzate intese volte al superamento o alla rinegoziazione degli eventuali accordi vigenti art ­ modalità di presentazione della piattaforma ex art 8 al fine di avviare le trattative per il secondo livello di contrattazione territoriale la piattaforma sarà presentata in tempo utile per consentire l apertura delle trattative due mesi prima della scadenza durante tale periodo e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell accordo precedente saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma in caso di ritardo nella presentazione della piattaforma il periodo complessivo di 4 mesi di cui ai precedenti commi si applica dalla data di effettiva presentazione della piattaforma medesima in fase di prima applicazione il periodo complessivo di 4 mesi si applica dalla data di presentazione delle piattaforme le piattaforme saranno presentate dalle organizzazioni sindacali territoriali alle associazioni imprenditoriali di pari livello nonché alle organizzazioni sindacali nazionali della filcamscgil fisascat-cisl uiltucs-uil e alla confcommercio al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri guida definiti a livello nazionale norma transitoria in via transitoria le parti concordano che il periodo indicato dal primo comma del presente articolo troverà applicazione decorsi 18 mesi dalla data di stipula del presente accordo dichiarazione congiunta con particolare riferimento alla fase di avvio del secondo livello di contrattazione territoriale ed al fine di evitare che a seguito di esso possano verificarsi fenomeni di concorrenza sleale fra le aziende del settore le parti riconfermano l impegno reciprocamente già assunto nei precedenti con il rinnovi del ccnl 3.11.94 a svolgere ogni azione nei riguardi del governo tendente all emanazione di un apposito provvedimento legislativo che estenda l efficacia generalizzata del sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni in coerenza con quanto stabilito al punto 5 lettera f dell accordo del 23 luglio 1993 le organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano in particolare a supportare la propria azione anche attraverso l intervento diretto delle rispettive confederazioni cgil cisl e uil art ­ modalità di verifica ex art 9 qualora vengano presentate piattaforme in contrasto con le previsioni di cui al presente capo si potrà procedere alla denuncia alla confcommercio e alle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il presente accordo di rinnovo che procederanno anche disgiuntamente alla verifica del rispetto delle regole ivi definite delle procedure per la presentazione delle piattaforme e dei criteri guida fissati a livello nazionale l esame per la verifica dovrà esaurirsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della piattaforma in caso di controversia su iniziativa anche di una sola delle parti si applicano le procedure previste dal penultimo comma della premessa generale al presente contratto procedendo direttamente al confronto a livello nazionale da esaurirsi entro 45 15 giorni dalla data della richiesta 11

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in caso di permanenza della controversia si potrà procedere al ricorso presso la commissione paritetica nazionale prevista dagli articoli 15 e 16 del presente contratto che dovrà esprimersi entro 30 giorni sulla procedibilità le parti concordano che qualora gli accordi di secondo livello sia territoriale che aziendale realizzino intese in contrasto con quanto previsto dagli artt ex art 7 6 e 10 confcommercio o le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il presente accordo di rinnovo potranno procedere al ricorso presso la commissione paritetica nazionale prevista dagli articoli 15 e 16 del presente contratto che dovrà esprimersi entro 30 giorni sull applicabilità art ­ crisi sviluppo occupazione mezzogiorno le parti concordano che nelle situazioni e con gli obiettivi di seguito indicati il superamento di situazioni di crisi lo sviluppo economico e occupazionale l avvio di nuove attività ampliamento ristrutturazione e rilancio dell attività le eventuali situazioni di emersione dal lavoro sommerso in presenza di idonei provvedimenti legislativi potranno essere ricercate idonee soluzioni attraverso intese con effetti derogatori o sospensivi degli istituti del ccnl ad esclusione dei seguenti il trattamento economico di cui alla sezione iv titolo v capo xiii e xiv le ferie di cui alla sezione iv titolo v capo iv ad eccezione dell art 148 i permessi retribuiti di cui all art 146 primo comma gli istituti di cui alla sezione i titoli i ii iii e iv gli istituti previsti dalla sezione ii e iii la determinazione dei contributi da erogare agli enti ed ai fondi nazionali di cui agli artt 95 97 115 e 116 gli istituti di cui agli art 118 e 132 tali intese saranno definite tramite il supporto dell associazione imprenditoriale territoriale o direttamente a livello aziendale tali intese potranno riguardare specificamente anche aree del sud italia capo iii ­ livello territoriale art 6 ­ materie anche con riferimento agli incontri di cui al precedente art 1 al livello di competenza le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in materia di politiche attive del lavoro con particolare riferimento a 1 interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o comunitario 12

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2 interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite alle parti sociali 3 programmi di formazione promossi anche dagli enti bilaterali finalizzati a favorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti squilibri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a causa dell età per i quali non sia possibile attivare i contratti di inserimento di cui all accordo interconfederale 14 febbraio 2004 e art 41 del ccnl 4 azioni positive per la flessibilità di cui all art 9 della legge 53/2000 ed in particolare a progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell organizzazione del lavoro tra cui part-time reversibile telelavoro e lavoro a domicilio orario flessibile in entrata o in uscita banca delle ore flessibilità sui turni orario concentrato con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni in caso di affidamento o di adozione b 5 programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo altre iniziative che le parti dovessero attivare in tema di mercato del lavoro 6 definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti d inserimento/reinserimento di cui agli articoli da 41 a 62 per gli aspetti espressamente rinviati potranno inoltre essere realizzate in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo ­ donna e di pari opportunità attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia a livello nazionale in materia di classificazione del personale ed in coerenza con quanto definito all art 15 verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla commissione paritetica nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali per tutti i compiti sopra individuati le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art 20 anche costituiti ­ previo specifico accordo ­ in apposito ente in relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti a livello territoriale di competenza potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore al medesimo livello infine potranno essere effettuati incontri per il confronto su 1 2 3 4 articolazione dell orario settimanale procedure per l articolazione dell orario settimanale flessibilità dell orario lavoro domenicale e festivo a tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli osservatori territoriali ai sensi del successivo art 20 lettera d ovvero i dati fatti oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali nel corso degli incontri di cui all art 2 13

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nota a verbale le norme contenute nei contratti e accordi provinciali integrativi del ccnl 31 luglio 1970 che non siano in contrasto con le norme del presente contratto nazionale seguiteranno ad avere efficacia art 7 ­ criteri guida le parti riconfermano tutto quanto espressamente indicato nel ccnl 3 novembre 1994 titolo ii in materia di ii livello di contrattazione e ribadiscono in particolare i seguenti criteri guida che dovranno essere seguiti nell ambito di tale confronto 1 2 3 diversità e non ripetitività delle materie e degli istituti rispetto a quelli propri del ccnl alternatività rispetto alla contrattazione aziendale materie di accordi previste dall art 6 le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione dal protocollo del 23 luglio 1993 e in particolare dall art 5 del decreto legge 24 settembre 1996 n 499 tali importi sono variabili e non predeterminabili e non utili anche agli effetti dell art 3 legge 29 luglio 1996 n 402 ai fini di alcun istituto legale e contrattuale ivi compreso ai sensi della legge 29 maggio 1982 n 297 il trattamento di fine rapporto al fine della valutazione di tali elementi le parti avranno a titolo esemplificativo quali punti di riferimento 1 l andamento della composizione del tessuto imprenditoriale esistente sul territorio con particolare riferimento alle fasce dimensionali 2 l andamento della composizione dell occupazione e la relativa articolazione per livelli contrattuali 3 4 5 i livelli di qualità raggiunti nell erogazione dei servizi i riflessi dell applicazione delle nuove tecnologie nello sviluppo delle imprese le valutazioni finali dei consumatori sull offerta dei servizi esistenti sul territorio art 9 ­ modalità di verifica ricevute le piattaforme la confcommercio e le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori procederanno anche disgiuntamente alla verifica del rispetto delle procedure per la presentazione delle piattaforme e dei criteri guida fissati a livello nazionale l esame per la verifica dovrà esaurirsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della piattaforma in caso di controversia su iniziativa anche di una sola delle parti si applicano le procedure previste dal penultimo comma della premessa generale al presente contratto procedendo direttamente al confronto a livello nazionale da esaurirsi entro 15 giorni dalla data della richiesta in caso di permanenza della controversia si potrà procedere al ricorso presso la commissione paritetica nazionale prevista dagli articoli 15 e 16 del presente contratto 14

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capo iv ­ livello aziendale art 10 ­ materie nelle aziende che abbiano anche in più unità decentrate nell ambito di una stessa provincia più di trenta dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti 1 turni o nastri orari distribuzione dell orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario turni continui turni spezzati fasce differenziate 2 3 4 5 6 eventuali forme di flessibilità part time determinazione dei turni feriali ai sensi dell art 148 contratti a termine contratti d inserimento/reinserimento di cui all art 41 per gli aspetti espressamente rinviati 7 tutela della salute e dell integrità fisica dei lavoratori ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro 8 9 parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall art 13 azioni positive per la flessibilità di cui all art 9 della legge 53/2000 ed in particolare a progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell organizzazione del lavoro tra cui part-time reversibile telelavoro e lavoro a domicilio orario flessibile in entrata o in uscita banca delle ore flessibilità sui turni orario concentrato con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni in caso di affidamento o di adozione b 10 programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo modalità di svolgimento dell attività dei patronati 11 quanto delegato alla contrattazione dagli artt 20 e 21 della legge n 300/1970 statuto dei lavoratori 12 erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali aventi come obiettivo incrementi di produttività di qualità altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all andamento economico dell impresa laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate anche parzialmente variabili dovrà essere ricondotta nell ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile mentre la parte fissa sarà conservata in cifra 13 altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente ccnl in materia di classificazione del personale possono essere oggetto di esame ove già non siano previste nel presente contratto le eventuali qualifiche specifiche dell azienda per le figure di interesse aziendale sempre che non siano previste nella classificazione di cui all art 100 e che 15

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