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www.eastjournal.net foto di coperina di chikache testo ed editing di silvia padrini questo e-book è stato chiuso in redazione il 20 gennaio 2012 testata registrata presso il tribunale di torino n° 4351/11 del 27/6/2011 direttore responsabile matteo zola 2
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indice introduzione la pratica l intervento umanitario la teoria il diritto la pratica millenovecentonovantanove kosovo la teoria la dottrina contemporanea della guerra giusta bibliografia pag 4 pag 6 pag 13 pag 18 pag 25 pag 30 3
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introduzione la guerra non è un istinto ma un invenzione scrisse il filosofo spagnolo jose ortega y gasset come ogni invenzione umana la guerra si è trasformata è diventata più sofisticata e strumentale a diversi fini nel corso dei millenni si sono combattute guerre di conquista guerre di potenza guerre di difesa da sempre si discute anche della giustezza della guerra e della speranza di pace nel tempo si sono evolute le armi diventando progressivamente più tecnologiche più distruttive e meno umane sono cambiate anche le modalità di conduzione del conflitto rispetto al passato sono altri i soggetti e altre le motivazioni ma ancora la guerra è la più grande preoccupazione di popoli e stati negli ultimi decenni si sono affacciate allo scenario mondiale alcune tipologie di guerra del tutto nuove i loro nomi rimbalzano a ritmi alterni nelle casse di risonanza dei massmedia guerra al terrorismo guerra preventiva guerra per la democrazia e intervento umanitario le pagine che seguono nascono con l intenzione di offrire una visione panoramica dell aspetto assunto dalla guerra oggi nella teoria nella politica nell immaginario collettivo nella pratica si parlerà in particolare di intervento umanitario questo perché esso è una fattispecie di conflitto nuova che pur essendo un evento bellico in tutto e per tutto si sostanzia dell impegno continuo per evitare ogni riferimento a termini come guerra armi o vittime inoltre presuppone giustificazioni morali del tutto peculiari nel tentativo di fare chiarezza tra ciò che si può fare e ciò che si fa si tratterà brevemente anche delle norme giuridiche pertinenti e soprattutto dei limiti normativi palesemente superati nella gran parte dei casi di ingerenza umanitaria i casi di intervento umanitario armato verificatesi negli ultimi vent anni hanno visto nascere schiere di ferventi sostenitori e di convinti avversari -formate sia da personaggi politici che da intellettuali che da gente comune che hanno dato voce ad ampi dibattiti politici filosofici giuridici porteremo come esempio il caso della guerra in kosovo del 1999 in quanto conflitto emblematico dagli aspetti controversi e caratterizzato da un importante partecipazione italiana si è parlato di nuovi conflitti dunque ma prima dell azione come si sa viene il pensiero credendo che l opera intellettuale sia fondamentale anche in quanto motore delle azioni e delle scelte collettive una parte di queste pagine sarà dedicata ad una presentazione critica delle teorie filosofiche contemporanee che comprendono nel proprio impianto teorico e quindi legittimano l uso della guerra nelle relazioni internazionali in particolare per gli scopi sopra citati cioè ristabilire la democrazia portare la pace instaurare un sistema politico più liberale a proposito di questo si analizzerà brevemente il pensiero di john 4
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rawls contenuto nel saggio la legge dei popoli l autore liberale americano è -insieme a michael walzer uno degli autori che più hanno contribuito a costruire l impianto teorico che come una colonna tenta di reggere il termine giusta accanto alla parola guerra nelle pagine seguenti faremo notare come questa colonna sia minata da numerose contraddizioni e debolezze il punto più criticato della teoria si ritrova nella cosiddetta eccezione dell emergenza suprema teorizzata dal filosofo michael walzer concetto questo che rawls nel suo saggio avalla e riporta praticamente alla lettera l emergenza suprema è una possibilità di deroga alle norme di conduzione della guerra riguardanti in particolare il trattamento dei civili che apre uno spazio di eccezione allo ius in bellum potenzialmente estendibile all infinito da questo schema che rispecchia una visione liberale delle relazioni internazionali nonché l ordine globale attuale derivano conseguenze molto importanti il mutamento dello scenario internazionale avvenuto a partire dalla fine della guerra fredda ha invitato le potenze occidentali a rispolverare armamentari argomentativi a sostegno di una propria presunta superiorità morale in più occasioni si è parlato di un dovere morale dell occidente di fermare i crimini contro l umanità perpetrati da nemici che diventavano nella retorica di guerra sempre più disumani questo ha comportato almeno due fondamentali conseguenze da una parte si sviluppa una forte contrapposizione polemica tra umanità e disumanità tra il bene e il male polarizzazione che ha esercitato una grande influenza sull opinione pubblica perché sembra aggiungere un plusvalore di legittimità alla guerra dall altra parte si apre un abisso tra le parti in guerra che se prima erano stati uguali e sovrani che combattevano tra loro in questa logica gli stati democratici e bene ordinati combattono contro briganti e stati canaglia da ciò deriva che il principio dell uguaglianza tra stati è annullato e domina la logica della punizione dei vincitori inflitta ai vinti si ricordi l uccisione di saddam hussein trasmessa in mondovisione inoltre i governanti che hanno un peso nelle relazioni internazionali e buona parte dei filosofi politici pare abbiano accantonato il precetto kantiano che dichiarava l inconcepibilità di una guerra punitiva tra stati o un operazione di polizia in quanto non può esistere una gerarchia tra stati tutto ciò che abbiamo visto concorre a realizzare la totale commistione tra morale e diritto che caratterizza l epoca contemporanea analizzeremo la versione contemporanea della guerra trattando le diverse questioni pratica diritto dottrina separatamente tutto ciò nella ferma convinzione che si potrà assistere ad un continuo tentativo di addolcire la pillola anche attraverso l uso di un nuovo lessico ma ciò non impedirà a occhi vigili e critici di perseverare nella condanna della guerra 5
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la pratica l intervento umanitario un problema posto con tutti i suoi dati reali è molto vicino alla soluzione il problema della pace internazionale e civile non è ancora mai stato posto in questi termini simone weil a partire dal 1989 cioè dalla fine della guerra fredda il tema del just war è riapparso tra i punti principali dell agenda internazionale e del dibattito filosofico politico l evento bellico ritorna sulle scene non più come il flagello che i padri della carta delle nazioni unite scongiuravano nel 1945 ma come mezzo di attuazione del diritto o meglio come mezzo per sostenere argomenti e questioni morali che si vorrebbero innalzare a legge le nuove guerre non hanno più come movente almeno dichiarato la conquista o difesa del territorio ma si presentano come azioni per ripristinare diritti umani violati e rovesciare forme di stato non più democratiche il loro apparato di legittimazione si basa prevalentemente su valori morali occidentali sul più ampio discorso della civilizzazione ereditato dall epoca coloniale e sono sempre strumentali al mantenimento di un ordine politico mondiale di tipo gerarchico la contemporanea guerra giusta si concretizza nell ingerenza umanitaria o intervento umanitario i termini ingerenza e intervento vengono utilizzati come sinonimi ma si può precisare che la parola intervento è connotata nel senso dell azione prettamente politica e soprattutto militare mentre l ingerenza comprende anche le forme di penetrazione culturale economica e valoriale e ha quindi un significato più ampio che va oltre alla semplice operazione militare con intervento umanitario si intende un azione militare a scopi umanitari si fa un uso abbondante e spesso spropositato di questa espressione perciò è utile circoscriverne il significato esatto una definizione molto chiara è quella proposta da george meggle an intervention on the part of a state or a group of states x in another state y to benefit z certain individuals or groups is a humanitarian intervention iff x undertakes this intervention of preventing ending or at least reducing current serious violations of human rights vis-à-vis z certain individuals or groups which are caused supported or at least not prevented by y on the territory of y È dunque l intento il punto cruciale è la volontà di intervenire in situazioni di gravi violazioni dei diritti umani ciò che fa di un azione militare un intervento umanitario questo aspetto rende subito palese la particolarità di tale tipologia di guerra non essendo 6
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l interesse nazionale la ragione dell intervento i campi di azione e di legittimazione diventano ambigui e le valutazioni più che mai soggettive un azione militare di stampo tradizionale come quella per la conquista di un territorio ha un obiettivo ben chiaro evidente e concreto il calcolo che la muove stima i costi e prevede i benefici l intervento umanitario ha peculiarità molto diverse formalmente l azione non è portata avanti per interesse nazionale per ricavarne cioè vantaggio ma per ripristinare un ordine ritenuto giusto per affermare valori giusti la spinta ad agire viene così dall ambito della morale che è per definizione soggettivo a questo punto si pone il dilemma se esista davvero un giusto universale che possa creare una distinzione tra la parte della ragione e quella del torto e di conseguenza creare legittimità a riportare la giustizia si può dunque riflettere sulla validità delle motivazioni ma si può riflettere anche sulla sincerità di queste ultime secondo l impianto teorico a sostegno dell intervento umanitario uno stato o una coalizione di stati deciderebbe consapevolmente di violare il riconosciuto divieto di ingerenza negli affari interni di un altro stato e soprattutto di investire ingenti risorse umane ed economiche per proteggere la popolazione dell altro stato in questione quindi non i propri cittadini da gravi violazioni dei diritti umani agirebbe o agirebbero per così dire per pura filantropia i teorici realisti e i retroscena delle guerre che dagli anni 90 sono state portate avanti con questi ideali smentiscono qualsiasi possibilità che uno stato agisca con finalità altruistiche per quanto possa essere auspicabile una gratuita e genuina solidarietà tra popoli il concetto di interesse nazionale nella visione di morgenthau è più aderente alla realtà la teoria realista a cui morgenthau ha apportato un importante contributo non concepisce il fenomeno dell intervento umanitario ma nonostante questo può essere molto utile per analizzarne i presupposti in modo critico anche se non spiega ciò che sta dietro ad ogni intervento da parte di stati esterni in una situazione di crisi nazionale questa prospettiva è una lente che ci permette di capire il rapporto che intercorre tra l interesse nazionale e l ingerenza a fini umanitari in un saggio del 2008 mayer e moro esaminano attraverso la prospettiva realista lo spirito che animò l italia quando decise di intervenire nei conflitti della bosnia e del kosovo «la crescente pressione alle frontiere e l arrivo di grandi masse di rifugiati nel territorio italiano è percepita come una indubbia minaccia alla sicurezza nazionale e ciò crea un oggettivo interesse migratoria.» la guerra di qualsiasi natura essa sia è dunque uno strumento della politica e prima di tutto della politica interna nella teoria della guerra del generale prussiano carl von 7 ad intervenire nel tentativo di bloccare le ostilità e di fermare così la massiccia ondata
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clausewitz il successo militare non ha valore di per sé ma solamente in funzione degli obiettivi politici che permette di conseguire il fine politico dunque in quanto motivo determinante della guerra sarà la misura tanto per la meta da raggiungere mediante l attività bellica quanto per gli sforzi necessari e in qualità di guerra l ingerenza umanitaria non fa eccezione i nuovi mutamenti internazionali inoltre hanno assottigliato sempre di più i confini tra interno ed internazionale quindi le due sfere della politica tendono oggi a fondersi e confondersi rendendo ancora più complesso il binomio guerra-politica secondo alcuni la situazione tra gli stati è diventata simile alla politica interna e da questa crescente interdipendenza discende un obbligo etico e politico di intervenire per ricondurre lo stato sulla retta via si afferma secondo la posizione liberale un diritto universale che prescrive il cosiddetto right and responsability to protect ma seguendo questa logica si potrebbe obiettare il rischio è di aprire un vaso di pandora offrendo agli stati la possibilità di mettere sempre in questione il comportamento degli altri il fenomeno dell intervento umanitario con particolare riguardo alla sua legittimazione si inserisce nel più ampio contesto di incompletezza e scarsa attuazione del diritto internazionale È la concretizzazione e il frutto della tensione contemporanea che deriva della crisi del sistema di westfalia la tensione tra diritti umani e sovranità statale due principi da una parte il garantire in ogni caso il rispetto dei diritti dell uomo e dall altra il rispetto del divieto assoluto di violazione della sovranità statale che nel contesto internazionale sono incompatibili e si escludono vicendevolmente la tensione tra i due come si è detto sopra pone le radici storiche nel crollo del sistema westfaliano che vedeva gli stati eguali e sovrani e in cui il nemico era riconosciuto come `justus hostis con lo sgretolarsi di questo sistema si perde la sacralità della sovranità statale e il rispetto per il nemico nel primo dopoguerra il cosmopolitismo dell americano wilson all origine anche della creazione dell inefficace società delle nazioni accelera il processo di dissoluzione del diritto internazionale moderno perché riporta in vigore l antica distinzione tra guerra giusta e guerra ingiusta la guerra diventa non discriminatoria e di annientamento del nemico si raggiunge l apice nella seconda guerra mondiale quando il mondo assiste agli stermini perpetrati dai nazisti e scopre il `male assoluto il nemico che viola i diritti umani è da sconfiggere per il bene dell umanità senza guardare ai confini nazionali i diritti dell uomo ritornano poi ad essere questione marginale quando la guerra fredda `congela le relazioni internazionali e ridona importanza vitale al divieto di 8
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violazione della sovranità nazionale la tensione tra usa e urss è stata fino al crollo del muro di berlino la questione dominante qualsiasi azione militare e diplomatica o alleanza tra stati significava modificare i già precari equilibri mantenuti intatti solo dall incombente minaccia della guerra nucleare l intervento umanitario si colloca perciò in uno spazio logico-temporale ben definito la logica è di tipo escludente nell era bipolare la questione della sicurezza era la preoccupazione principe e qualsiasi altra passava in secondo piano non c era alcuno spazio per interventi che non fossero utili allo scopo principale dall 89 al 2001 invece gli stati uniti emergono come potenza egemone che necessita di affermare il proprio ruolo di stato-guida e i cui livelli di preoccupazione per la sicurezza rispetto all epoca della guerra fredda calano considerevolmente in questa situazione -non dimenticando un fattore fondamentale le elitès militari esistono in tempo di guerra come in tempo di pace e sono tra i più potenti gruppi di pressione la potenza dominante può intraprendere azioni militari senza eccessivi scrupoli tra queste azioni si inseriscono interventi di tipo umanitario intrapresi per a seconda delle correnti di pensiero perseguire i propri interessi nazionali pensiero realista oppure esportare i propri valori ritenuti giusti universali e assoluti pensiero liberale negli anni 90 quelli che l assemblea generale dell onu aveva proclamato decennio del diritto internazionale si celebrano dunque delle guerre che testimoniano solamente il grande disordine del diritto internazionale e per quanto riguarda soggetti e logica di azione hanno molto in comune questa situazione viene nuovamente ribaltata dopo l 11 settembre 2001 il giorno in cui la preoccupazione per la sicurezza internazionale ritorna ai livelli di emergenza quindi le eventuali missioni per ripristinare i diritti umani violati tornano ad essere di secondaria importanza e le ingerenze si ripresentano e si moltiplicano anche ma dettate dall urgente richiesta di sicurezza e non dall intento umanitario quindi prevalentemente sotto forma di operazioni di difesa e difesa collettiva operazioni di polizia internazionale guerra al terrorismo queste tipologie di intervento non vengono inserite in questa sede nella categoria degli interventi umanitari l equilibrio tra le potenze la situazione geopolitica determina non solo il momento storico in cui i soggetti internazionali si concentrano su operazioni a scopo umanitario ma è il fattore chiave per cui in alcune zone del mondo si interviene in altre assolutamente no non è tanto la gravità delle violazioni dei diritti del popolo in questione il criterio per decidere a favore o contro l intervento quanto le conseguenze che l ingerenza negli affari interni dello stato può portare lo stato o gli stati che intervengono valuta o valutano come prima cosa il rapporto che sussiste con lo stato che viola i diritti e anche con gli eventuali stati che proteggono quest ultimo l intervento umanitario è dunque sotto un certo 9
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aspetto un puro affare diplomatico È necessario innanzitutto considerare il fatto che l organizzazione delle nazioni unite non è per nulla un sistema apolitico ma un sistema mosso dalle cinque potenze mondiali che detengono il potere di veto nell organo decisionale dell onu il consiglio di sicurezza per queste ragioni nessuno stato ad esempio ha mai optato per un intervento armato con fini umanitari in cecenia o in israele zone molto delicate per i rapporti con russia e stati uniti nonostante in particolare nel secondo caso la situazione umanitaria sia tra le più gravi ed esasperate del mondo contemporaneo una questione universalmente giusta dovrebbe avere il consenso generale degli attori internazionali in realtà la divisione sulle questioni cruciali riguardanti i valori da portare in guerra è molto profonda e vede schematicamente schierate le poche e grandi potenze da un lato e i tanti paesi in via di emancipazione dall altra la contrapposizione non è più tra ovest e est ma tra nord e sud secondo una logica che privilegi l eguaglianza tra stati la convivenza pacifica e la garanzia della legittimazione una qualsiasi decisione di rilievo internazionale dovrebbe essere presa in accordo in seno all unica istituzione sovranazionale che raccoglie come membri quasi tutti gli stati-nazione del mondo l onu le nazioni unite però non lavorano come assemblea di tutti i popoli del mondo la realtà è molto lontana dall ispirarsi alla repubblica universale immaginata da kant e ancor più lontana dal garantire una pace perpetua tra i popoli il sistema internazionale vigente sostanzialmente anarchico e dominato dalla logica di potenza non richiede nemmeno una base legale a interventi che ricordiamolo violano il diritto cogente che tutela la sovranità degli stati e creano situazioni di totale diseguaglianza tra stati contrariamente ai principi ispiratori delle nazioni unite o per meglio dire la legalità sarebbe richiesta essendoci delle norme che vietano l aggressione ma non esiste nessun organo davvero in grado di far rispettare queste norme nessuna autorità che possa contrastare le azioni intraprese unilateralmente È evidente che i veri soggetti che propugnano le ingerenze umanitarie con o senza autorizzazione dell onu sono gli stati e considerando che stiamo vivendo l era americana in particolare uno come già accennato la questione della legittimità dell intervento è molto delicata lo è per la particolarità del fenomeno ma in generale la guerra è da sempre un tema che sviluppa una gran quantità di domande e la necessità che appare più urgente in caso di conflitto è come limitarlo sin dal medioevo la teoria del bellum iustum si propone di porre dei confini all evento bellico e delle condizioni a garanzia della sua giustezza la teoria tradizionale della guerra giusta si basa sulle due colonne portanti dello jus ad bellum e ius in bello il primo indica il diritto di iniziare e portare avanti una guerra e si fonda sul 10
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concetto di iustus hostis il secondo riguarda le modalità di conduzione di un conflitto i limiti entro cui deve mantenersi i due precetti che compongono il concetto del bellum justum hanno una lunga storia ancora oggi il just war si basa su questa teoria l applicazione invece è stata nei secoli molto incostante e in guerre anche imponenti come furono le guerre mondiali fu totalmente disattesa colpire obiettivi civili e coinvolgere massicciamente le popolazioni è la negazione stessa dello jus in bello oltre a queste categorie fondamentali negli ultimi due decenni vediamo nascere delle nuove proposte walzer tratta dello jus post bellum giustizia dopo la guerra sottolineando l importanza della pacificazione e della ricostruzione bonanate propone invece uno jus ante bellum un insieme cioè di misure che possano attraverso il diritto e non solo prevenire in ogni modo la guerra e ridurre così il rischio che si scatenino i conflitti zolo elabora infine il concetto radicale e coerente di jus contra bellum che annulla lo jus ad bellum in un unico precetto il divieto di fare la guerra precetti classici e proposte nuove manifestano il bisogno vitale di regolare l evento bellico quindi riconoscendo il fatto che la guerra è insita nella natura dei rapporti tra uomini e tra stati fatta esclusione dello jus contra bellum di zolo ma cercando di minimizzarne le conseguenze in ogni guerra compresi gli interventi umanitari vige innanzitutto il fondamentale principio di discriminazione si deve fare sempre distinzione tra combattenti e non combattenti tra obiettivi militari e obiettivi non militari come chiarisce il diritto di ginevra e prima ancora il diritto dell aia alle persone che non prendono parte alle ostilità o che hanno cessato di prenderne parte è da riservare un trattamento ben diverso da quello che riguarda i belligeranti altri principi da osservare durante la conduzione delle ostilità sono i principi di necessità e proporzionalità ogni azione cioè deve apparire strettamente necessaria al raggiungimento dell obiettivo o al conseguimento del vantaggio e non deve essere eccessiva e sproporzionata rispetto allo stesso in realtà le prime preoccupazioni degli stati che conducono un intervento a fini umanitari in un altro territorio sono decisamente altre ciò che è più importante e necessario è la salvaguardia della vita dei propri militari la riduzione al minimo delle perdite umane nel proprio esercito È più che un attenzione per il valore della vita umana è strettamente necessario per non perdere il consenso e l appoggio dell opinione pubblica rispetto all operazione militare e infatti non a caso si evita la guerra a terra e si prediligono gli attacchi aerei in quanto azzerano o quasi i pericoli per i militari ma la domanda sorge spontanea dov è il fine umanitario in un bombardamento aereo in un ordigno che cade dal cielo e per quanto `intelligente sia colpisce senza troppa precisione quello che trova sulla sua traiettoria che aiuto porta alle popolazioni di cui si vorrebbero tutelare i diritti 11
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in quanto parte `giusta lo stato occupante si preoccupa anche di differenziarsi dal nemico che commette crimini contro l umanità mediante un determinato atteggiamento nei riguardi della popolazione civile anche in questo caso limitando al minimo le vittime l ex presidente degli stati uniti george w bush lo dichiarò in un discorso alle nazioni unite due mesi dopo l attacco alle torri gemelle «a differenza dei nostri nemici noi ci sforziamo di ridurre al minimo non di moltiplicare al massimo le perdite di vite umane innocenti.» le perdite umane tra i civili che nei vari interventi si sono verificate sono considerate sempre nella retorica statunitense danni collaterali ma la discriminante anche qui non è ben chiara si potrebbe fare riferimento al principio di proporzionalità ma come si può parlare di semplici danni collaterali quando un pilota americano bombarda per due volte un treno passeggeri che attraversava un ponte uccidendo 16 civili È urgente stimolare una riflessione se un individuo prende l automobile e sfrecciando a 200 chilometri orari finisce in mezzo a un mercato investendo delle persone il fatto che non volesse causare quelle vittime non è una scusante quando un soggetto compie un azione deve essere consapevole delle conseguenze che ne derivano e ne è responsabile in questo senso il danno collaterale è paragonabile nel diritto penale all omicidio non volontario il quale si differenzia dall omicidio volontario solo perché non è viziato dalla colpa ma dal dolo indiretto sempre di omicidio si tratta e nel caso del bombardamento al treno non di militari bensì di civili diventa allora difficile capire cosa si intenda per proporzione e per collaterale l epocale mutamento del concetto di guerra e l evoluzione di tipologie e modalità del conflitto sono evidenti ma egualmente difficili da interpretare e affrontare É straordinaria la lungimiranza di carl schmitt che negli anni 50 predice la situazione attuale all interno del saggio der nomos der erde scrive che la guerra si profilerà globale asimmetrica giusta e umanitaria ma anche capace di una discriminazione abissale del nemico sarà una forma di permanente azione di polizia polizia internazionale contro i perturbatori della pace senza più distinzione tra truppe regolari e milizie irregolari tra militari e civili 12
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la teoria il diritto l intervento umanitario è destinato per sempre ad essere un diritto asimmetrico il diritto del potente di intervenire negli affari interni del debole e non viceversa s.r shalom il tema della guerra è sempre stato centrale nella storia e nei rapporti internazionali nonostante questo però la guerra è sempre stata in qualche modo scollegata svincolata dal diritto nei secoli e millenni passati ciò era la norma infatti non vi era regolamentazione al di fuori dei confini di ogni singolo stato e il diritto internazionale è materia recente ma anche oggi cioè sessant anni dopo la creazione di un organismo sovranazionale che si vorrebbe avesse un autorità giuridica negli affari internazionali si nota una grande difficoltà nell inquadrare l evento bellico all interno di uno schema giuridico esso continua a sembrare un fenomeno legato alle contingenze del momento un affare da gestire tra stati senza troppe regole quello che è fondamentale capire è davvero il diritto internazionale non fornisce delle direttive chiare per decidere della legalità/legittimità di una guerra alcuni arrivano a sostenere che del termine guerra oggi non ci sia alcuna accezione giuridica le affermazioni di tecla mazzarese appaiono più corrette il diritto internazionale è vero è incompleto e manca di organicità ma per quanto poche siano non mancano le disposizioni normative precise che hanno ad oggetto la guerra e quanto all applicazione l odierna ampia gamma di denominazioni degli interventi non complica molto la situazione in parole semplici chiamarla guerra operazione di polizia internazionale o intervento umanitario non cambia la sostanza della cosa prima della firma della carta delle nazioni unite lo strumento bellico era un mezzo di risoluzione delle controversie ammesso dall ordinamento internazionale quindi lo jus ad bellum era illimitato al contrario il ricorso a misure di coercizione diverse dalla guerra era molto limitato uno degli obiettivi del sistema onu infatti è sempre stato proprio quello di mettere a disposizione una vasta gamma di misure che permettessero di evitare il conflitto armato le prime deboli spinte per limitare l uso della guerra risalgono alle convenzioni dell aja del 1899 e del 1907 in cui all articolo 1 gli stati contraenti concordano nell impiegare tutti gli sforzi necessari per la risoluzione pacifica delle controversie la prima guerra mondiale è una testimonianza sufficientemente forte dell inefficacia di questi primi timidi tentativi successivamente il patto della società delle 13
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nazioni entrato in vigore nel 1920 obbligava gli stati membri a rispettare l integrità e l indipendenza politica degli altri membri e a non ricorrere in dati casi alle armi un ulteriore tappa del processo volto a bandire l uso della guerra si raggiunge con il patto kellog-briand del 1928 il quale sancisce la rinuncia alla guerra come strumento di politica internazionale e ne condanna il ricorso ancora una volta una guerra mondiale spazza via le buone intenzioni e dimostra la precarietà delle dichiarazioni ufficiali quando la realtà della situazione internazionale stride forte con le promesse di pace e i presupposti necessari per evitare i conflitti sono lontanissimi e non possono essere contenuti solo in una carta dalle macerie della guerra che ha visto il mondo schierato contro l orrore del nazismo sorge il tentativo finora più compiuto di creare un organizzazione il cui fine supremo è il mantenimento della pace nel preambolo della carta i popoli delle nazioni unite dichiarano fermamente l intenzione di salvare le future generazioni dal flagello della guerra e nel primo articolo enunciano il preciso obiettivo di mantenere la pace e la sicurezza internazionale e a questo fine si vogliono prendere misure collettive per prevenire e reprimere minacce alla pace e atti di aggressione ma la trattazione più specifica riguardo all uso della forza è contenuta nel paragrafo quarto dell articolo 2 della carta onu che recita i membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o uso della forza sia contro l integrità territoriale o l indipendenza politica di qualsiasi stato sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle nazioni unite l articolo in questione pone un divieto di carattere assoluto e vieta dunque anche la sola minaccia di usare la forza i casi di minaccia di intervento militare in uno stato estero si sprecano uno esemplare è quello dell ultimatum della nato alla repubblica federale di jugoslavia nel 1998 l ordine di attivazione dell ultimatum prevedeva l inizio dei bombardamenti entro 96 ore se la richiesta di mettere fine ai maltrattamenti della popolazione kosovara non fosse stata rispettata tutto ciò viola manifestamente l articolo 2 della carta delle nazioni unite come del resto l intera operazione nato nell area balcanica per motivazioni soggetti responsabili e modalità di pari passo con il principio del divieto dell uso della forza si è formata una norma di rango consuetudinario che prevede un eccezione al suddetto divieto la legittima difesa essa è enunciata dall articolo 51 della carta il quale afferma «il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un membro delle nazioni unite » l interpretazione maggiormente condivisa dell articolo è 14
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quella secondo cui per legittima difesa si intende solo quella successiva ad un attacco armato screditando così la tesi che afferma la liceità della legittima difesa preventiva che anche a livello puramente terminologico pare un controsenso inoltre nella storica sentenza del caso nicaragua stati uniti del 1986 si è precisato che nell avvalersi del diritto di legittima difesa lo stato deve rispettare i principi di necessità e proporzionalità insomma la legittima difesa non può e non deve trasformarsi in rappresaglia oltre alla legittima difesa il documento fondamentale dell onu prevede altre cause di esclusione del fatto illecito cioè altri casi in cui l uso della forza non è vietato la più importante e consolidata è la prassi secondo cui l uso della forza è consentito su autorizzazione del consiglio di sicurezza dell onu e corrisponde al cosiddetto sistema di sicurezza collettiva previsto nel capitolo vii della carta che data la competenza esclusiva del consiglio di sicurezza in materia di sicurezza internazionale e mantenimento della pace comprende tutti i casi possibili di uso legittimo della forza oltre alla legittima difesa al di là di ciò che è chiaramente elencato nelle suddette parti della carta onu nessun intervento armato è lecito naturalmente questo comporta che nemmeno l uso della forza non autorizzato dal consiglio di sicurezza per proteggere i cittadini di uno stato da trattamenti inumani e degradanti sia lecito il giurista ronzitti si esprime in un modo limpido che non lascia spazio ad alcun dubbio «oggi l intervento d umanità attuato mediante l uso della forza è da considerare illecito e la sua illegittimità è stata ribadita dalla sentenza della corte internazionale di giustizia del 1986 nel caso nicaragua stati uniti» anche un presunto obbligo morale ad intervenire in territorio altrui per porre fine a violazioni dei diritti umani se non ha il consenso dello stato interessato non ha nessuna base giuridica dell ordinamento internazionale l intervento armato della nato in kosovo non rispondeva a nessuno dei casi di liceità dell uso della forza ma in molti hanno tentato di giustificarlo sostenendo che si fosse formata una consuetudine che permettesse anzi obbligasse ad intervenire È sicuramente da escludere tuttavia la possibilità della formazione di una norma consuetudinaria per così dire immediata essendo appunto una prassi parziale e recente e dato che una consuetudine per affermarsi come norma deve consistere in una prassi ripetutamente praticata nel corso di un arco di tempo considerevole diuturnitas e dev essere riconosciuta come esistente ed essere sostenuta da un largo consenso nella giurisprudenza opinio iuris pur essendo illecito un intervento umanitario al di fuori dell autorizzazione del consiglio di sicurezza non sempre questo costituisce un atto di aggressione da decenni gli stati cercano di perpetuare l alone di vaghezza che caratterizza la fattispecie criminosa dell aggressione ma una risoluzione dell assemblea generale del 1984 e la già 15
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