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anno 9 nº 6 novembre dicembre 2011 issn 2038-7741 la rivista del consulente d azienda editore s.r.l edizioni eva eventi dossier atmosfera autorizzazione tribunale roma n° 569 del 15/10/2002 poste italiane s.p.a spedizione in a.p 70 roma prezzo per copia 12,00 eva emozioni dalla conferenza di durban al monitoraggio della città di messina pannelli fotovoltaici esausti in attesa di norme certe e di impianti per il corretto trattamento gestione integrata dei rifiuti un esempio concreto associazione italiana certificatori energetici
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l utilità di abbonarsi consulenti e imprenditori sono chiamati oggi ad affrontare una duplice sfida mantenersi costantemente aggiornati nelle rispettive aree di competenza ed essere in grado di comunicare senza scendere in tecnicismi burocratici consulting costituisce un mezzo di aggiornamento di tipo trasversale in quanto fornisce ai diversi profili professionali gli spunti pratici sia sul piano tecnico che legislativo senza fermarsi al solo aspetto teorico o formale di una problematica consulting si rivolge perciò a quanti coinvolti nella gestione aziendale hanno bisogno di ritrovarsi in uno spazio aperto di confronto e di discussione fornendo loro un aggiornamento preciso puntuale ma allo stesso tempo concreto sui principali argomenti tecnici e normativi offerta promozionale per n° 1 abbonamento annuale 48,00 per n° 3 abbonamenti annuali 144,00 per n° 5 abbonamenti annuali 240,00 130,00 210,00 modalità di pagamento per la sottoscrizione degli abbonamenti si prega di inviare il modulo via fax al numero 06-5127106 06-5127140 o via e-mail info@gevaedizioni.it costo abbonamenti 2012 per n° 1 abbonamento annuale 48,00 singoli numeri 12,00 numeri arretrati 14,00 assegno bancario non trasferibile intestato a geva s.r.l bonifico su conto corrente banca intesa san paolo s.p.a ag n 27 via del giorgione 93 intestato a geva s.r.l iban it39u 03069 05102 081991520171-geva s.r.l versamento su c.c postale n° 33203746 intestato a geva s.r.l via dei lincei 54 00147 roma iban it77b 07601 03200 000033203746 le condizioni di abbonamento sono quelle indicate nel sito www.gevaedizioni.it partita iva 05480791002 intestatario dell abbonamento cognome/nome società via/piazza città sito web tel la rivista del consulente firma d azienda p.i c.f p.i c.f cap e-mail fax cell anno 9 nº 6 novembre dicembre 2011 data prov.
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la rivista del consulente d azienda amministrazione direzione redazione geva s.r.l via dei lincei 54 00147 roma tel fax 06 5127106 06 5127140 www.gevaedizioni.it e-mail info@gevaedizioni.it geva s.r.l tutti i diritti sono riservati partita iva 05480791002 direttore responsabile nicola giovanni grillo coordinamento editoriale leonardo evangelista abbonamenti katia pilotto impaginazione e grafica josé luis castilla civit pubblicità geva s.r.l via dei lincei 54 00147 roma stampa eurolit s.r.l roma tiratura 1000 copie chiuso in tipografia dicembre 2011 autorizzazione tribunale di roma n° 569 del 15/10/2002 poste italiane s.p.a spedizione in a.p 70 roma issn 2038-7741 se questa rivista le è stata inviata tramite abbonamento le comunichiamo che l indirizzo in nostro possesso sarà utilizzato anche per l invio di altre riviste e comunicazioni o per l inoltro di proposte di abbonamento ai sensi della legge n° 196 del 30/06/2003 modificato dalla legge n° 45 del 26/02/2004 è nel suo diritto richiedere la cessazione dell invio e/o l aggiornamento dei dati forniti inoltre ai sensi dell art 10 della legge citata la finalità del trattamento dei dati relativi ai destinatari del presente periodico o di altri dello stesso editore consistono nell assicurare un informazione tecnica professionale e specializzata a soggetti identificati per la loro attività professionale l editore titolare del trattamento garantisce ai soggetti interessati i diritti di cui all art 13 della suddetta legge le fotografie appartengono all archivio di geva s.r.l se non diversamente indicato per i diritti di riproduzione dei quali non è stato possibile identificare la titolarità l editore si dichiara disponibile a regolare le eventuali spettanze gli articoli firmati impegnano esclusivamente i singoli autori la riproduzione totale o parziale degli articoli della rivista è consentita con citazione dell autore e della fonte la recensione di libri può essere proposta inviandone copia all editore accompagnata da una breve sintesi costo abbonamento abbonamento per 12 mesi 6 numeri italia 48,00 singoli numeri 12,00 numeri arretrati 14,00 per le aziende n° 3 abbonamenti contestuali annuali 130,00 n° 5 abbonamenti contestuali annuali 210,00 gli abbonamenti possono essere sottoscritti inviando una fotocopia della ricevuta dell avvenuto pagamento specificando i propri dati via fax ai numeri 06.5127106 06.5127140 oppure via e-mail info@gevaedizioni.it modalità di pagamento 1 bonifico su conto corrente banca intesa san paolo s.p.a ag n 27 via del giorgione 93 intestato a geva s.r.l iban it39u 03069 05102 081991520171 geva s.r.l 2 versamento su c.c postale n° 33203746 intestato a geva s.r.l via dei lincei 54 00147 roma iban it77b 07601 03200 000033203746 condizioni di abbonamento l abbonamento decorre dal mese successivo a quello della data di pagamento qualora l abbonamento sia sottoscritto nel 1° trimestre dell anno esso decorrerà dal 1° gennaio precedente dando tuttavia diritto a ricevere la rivista fino alla scadenza l abbonato può richiedere per l anno in corso l invio dei fascicoli precedenti qualora siano ancora disponibili la disdetta dell abbonamento deve essere comunicata per posta ordinaria o via e-mail con accertamento di avvenuta ricezione da parte della geva s.r.l almeno due mesi prima della scadenza sarà cura della geva s.r.l comunicare tempestivamente se variate le modalità di rinnovo entro lo scadere dell anno di abbonamento a norma dell art 74 lettera c del d.p.r 26 ottobre 1972 no 633 e del d.m 9 aprile 1993 l i.v.a sugli abbonamenti è compresa nel prezzo di vendita ed è assolta dall editore che non è tenuto ad alcun adempimento ex art 21 del suddetto decreto no 633/72 di conseguenza in nessun caso si rilasciano fatture per quanto riguarda la propria contabilità la prova dell avvenuto pagamento costituisce documento idoneo ad ogni effetto contabile e fiscale acque reflue industriali gli obblighi degli scarichi intermedi di rosa bertuzzi pag 6 gestione integrata dei rifiuti un esempio concreto di ruggero gambatesa pag 9 consulente tecnico d ufficio ctu nel procedimento civile poteri e responsabilità pag 13 greenergy rubrica di leonardo evangelista termo-fotovoltaico l ultima frontiera dei generatori termici pag 16 da ignorante a esperto ambientale in un giorno tutto è possibile con le scuole di mal-formazione professionale di nicola g grillo pag 17 dossier atmosfera 3 co2 e clima dal protocollo di kyoto a cancun verso la conferenza di durban di aldo di giulio pag 20 inquinamento atmosferico analisi comparativa nel centro urbano di una città di medie dimensioni situata nel sud italia di ambrogio ponterio e loredana ponterio pag 24 sistemi di gestione cenni sulle principali certificazioni e sulla loro utilità di lorenza abbati pag 29 ta differenza fra autorizzazione e concessione cosa dice il diritto amministrativo pag 32 pannelli fotovoltaici esausti in attesa di norme certe e di impianti per il corretto trattamento di domenico grillo pag 33 tesando rubrica di ferdinando salata un nuovo centro urbano per cisterna di latina tesi di laura peruzzi pag 34 recupero di rifiuti costituiti da rottami metallici la spinosa questione dei raccoglitori ambulanti non autorizzabili di nicola g grillo pag 36 dalle associazioni energon il grillo parlante ultima pagina pag 38 pag 39 pag 41 pag 42 la rivista del consulente d azienda anno 9 nº 6 novembre dicembre 2011
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dal pronto intervento alla gestione dei rifiuti professione autospurghista professione autospurghista sì perché di una professione si tratta e non solamente di un mestiere egli svolge infatti un attività assai complessa il cui espletamento oltre che richiedere esperienza e una varietà di competenze specifiche necessita anche della conoscenza di normative di adempimenti amministrativi periodici e di tecniche e modalità di intervento in continua evoluzione molteplici sono anche i servizi ed i settori di intervento nei quali l autospurghista è chiamato ad operare spesso anche in condizioni imprevedibili e in situazione d emergenza che non consentono approfondimenti preventivi conseguentemente vari ed imprevedibili sono i rischi a cui il personale incaricato viene esposto benché esso sia ben formato e qualificato attività come stasamento di reti fognarie svuotamento di pozzi neri sanificazione periodica di fosse biologiche video-ispezione ricerca e diagnostica di guasti ricostruzione non distruttiva di tubazioni bonifica ambientale gestione dei rifiuti etc richiedono l utilizzo di apparecchiature sofisticate e costose operare in tali ambiti è dunque un lavoro di alta responsabilità il testo si propone di affrontare analizzare a fondo e fornire tutte le informazioni necessarie per ben svolgere una così articolata e delicata attività ampio spazio è dato all individuazione e spiegazione delle norme di interesse agli adempimenti necessari ed alle modalità di intervento per garantire la sicurezza dei lavoratori impiegati novità geva s.r.l · via dei lincei 54 00147 roma telefono e fax 06 5127106 06 5127140 www.gevaedizioni.it e-mail info@gevaedizioni.it
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responsabilizzare i consulenti negli ultimi anni con lo sviluppo tecnologico e l incremento della sensibilità ecologica e sociale si è accresciuta anche la complessità delle mansioni e degli adempimenti in capo alle aziende operanti nella gestione dei rifiuti e pressoché in ogni altro settore lavorativo temi come la sicurezza sul lavoro la responsabilità d impresa vedi più avanti nella rivista il rispetto dell ambiente la gestione di qualità in senso lato sono ormai entrati a far parte della quotidianità di tutti noi addetti ai lavori e non almeno sulla carta resta da vedere tuttavia quali siano gli effetti concreti realmente scaturiti possiamo azzardare una prima ipotesi nata sulla scorta di decenni di esperienze professionali dirette è aumentato notevolmente il numero di figure professionali specializzate che le varie normative impongono alle aziende per poter esercitare le precipue attività un esempio a caso si prenda una società dedita al trasporto di rifiuti pericolosi fra le diverse figure professionali di cui essa si deve avvalere vi sono il responsabile della sicurezza sul lavoro il responsabile tecnico ambientale il preposto per i trasporti il perito che redige la perizia di idoneità degli automezzi il consulente per la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose e in caso di trasporto di rifiuti metallici l esperto qualificato in radioprotezione atteso che il titolare di tale società da solo non possa essere contestualmente esperto di diritto ingegneria economia conduzione di macchinari complicati trasporto di merci pericolose etc è innegabile che egli debba dotarsi di personale altamente specializzato per rispettare regolamenti tecnici sempre più severi e approfonditi questo è certamente un bene ma ma qual è il ruolo di ciascuna figura altamente qualificata nell azienda bisogna fare purtroppo una netta distinzione fra ruolo teorico e ruolo effettivo in teoria ciascun esperto per quanto è di sua competenza dovrebbe il condizionale è d obbligo assumersi la responsabilità di quanto asserisce consiglia esorta a fare e in generale di tutta la documentazione da lui firmata nell ambito della professione esercitata ciò starebbe a dire di nuovo il condizionale che una volta rilasciati e depositati i suoi atti al titolare questi rimangono a disposizione per un periodo prestabilito per poter essere consultati in caso di infrazioni sinistri contestazioni o qualsiasi altra richiesta ad opera di organi di controllo autorità giudiziarie e amministrative q fin qui sembra tutto abbastanza chiaro ma cosa succede se c è qualcosa che non va a cosa va incontro il firmatario della documentazione incriminata sostanzialmente salvo circostanze particolari di dolo evidente o colpa gravissima le massime sanzioni irrogate fin qui ai consulenti sono state di carattere pecuniario mentre il baricentro della responsabilità penale quasi sempre si è spostato dalla parte del titolare dell azienda È giusto o sbagliato È impossibile entrare nel merito di ciascuna sentenza però una cosa si può affermare con convinzione una simile casistica non giova proprio a nessuno non giova agli imprenditori perché si sentono distanti dai propri consulenti ben sapendo che tanto se le cose dovessero andar male loro comunque se la caveranno in questo modo fin dall inizio della cooperazione professionale si viene a creare un atmosfera di diffidenza e nei casi peggiori addirittura di ostilità non giova ai consulenti in quanto vedono svalutarsi la propria autorevolezza col rischio di essere visti come timbracarte pagati solo per soddisfare ampollose richieste burocratiche e non per erogare utili servizi di supporto tecnico-normativo a quale titolo costoro potrebbero far valere il proprio operato pensandoci bene se tanto poi non rischiano nulla la benevolenza delle corti in tutti questi anni ha di fatto creato una categoria viziata di figure professionali svuotate di qualsiasi forma di prestigio e alla fine di potere figure percepite più come predicatori paternalisti che non come collaboratori con mansioni decisive da rispettare ed ascoltare attentamente perché pronti a pagare in proporzione al loro ruolo occorre cambiare registro altrimenti la pletora di non responsabili consulenti tecnici esperti manager periti assistenti e compagnia numerosa sarà vista dalle aziende solo come una onerosa tassa e non come un valido ausilio per lavorare meglio e dunque aumentare i profitti a tal proposito è imprescindibile una maggiore severità da parte di tutti i preposti per legge cui spetta il dovere di restituire la giusta valenza a quelle figure d importanza cardinale per il corretto ottemperamento delle normative solo rischiando davvero in solido infatti i consulenti potranno imporre le loro parole e godere della sincera complicità in senso buono dei loro assistiti nicola g grillo la rivista del consulente d azienda anno 9 nº 6 novembre dicembre 2011 editoriale 5 editoriale
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acque reflue industriali gli obblighi degli scarichi intermedi l 6 oggetto del presente articolo riguarda l obbligatorietà della fiscalizzazione di scarichi di acque reflue intermedie anche in sede di rilascio di a.i.a in tale ambito non emergono obbligatorietà legislative circa l eventuale imposizione da parte dell autorità competente in riferimento al rilascio dell atto dalla ricerca giurisprudenziale in essere risulta che l imposizione della fiscalizzazione a impianti intermedi può essere esercitata solo qualora questi forniscano scarichi di sostanze pericolose di cui alla tab 5 all 5 parte iii del d lgs n° 152/2006 di rosa bertuzzi l concetto di acqua reflua è rilevante per tracciare un primo identikit dell oggetto della materia secondo il d lgs n° 152/2006 e s.m.i art 74 le acque reflue industriali sono qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali anche inquinanti non connessi con le attività esercitate nello stabilimento le caratteristiche di questi reflui sono variabili in base al tipo di attività industriale essendo tale materia disciplinata da varie normative cercheremo di fornire un quadro congruo ed elastico di tale realtà in continua espansione come sempre accade meglio partire da un caso concreto scorrere i vari articoli e applicarli alla fattispecie concreta per esemplificarla è il miglior modo per raggiungere il sillogismo giuridico a maggior ragione in questa materia che per molti è una palude con poche vie di fuga nel caso particolare la controversia relativa ad obblighi imposti dall arpa nei diversi scarichi intermedi all interno dell azienda è il nostro filo conduttore si vuole arrivare a sostenere che il controllo arpa debba effettuarsi solo per lo scarico finale e non per quelli intermedi dimostrando che unicamente il refluo finale cioè quello che confluisce nel corpo idrico superficiale o nel depuratore comunale o nel sottosuolo sia da valutare anche per una ulteriore e insindacabile sottigliezza qualitativa la parola sottigliezza deriva dal fatto che il testo unico ambientale consente la discrezionalità all ente rilasciante l autorizzazione ad imporre fiscalizzazioni/controlli anche negli impianti intermedi interni all azienda ciò si desume dall art 74 il quale recita l effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione i poiché la discrezionalità spetta all ente pubblico si riportano a solo titolo informativo tutte le norme legislative e giurisprudenziali a difesa/tutela di entrambe le parti ditta privata ed ente pubblico rilasciante l autorizzazione in sostanza a parere della scrivente dopo l analisi di quanto riportato di seguito tale obbligatorietà può essere imposta solo quando fuoriesce dagli impianti intermedi una delle 18 sostanze pericolose indicate dalla norma legislazione statale la legislazione statale cerca di definire gli standard da applicare si illustrano gli articoli che possono essere più utili per aver chiaro il tema 1 l art 74 c 1 lett oo del d lgs n° 152/2006 sul valore limite di emissione lettera così modificata dall art 2 c 6 del d lgs n° 4/2008 recita valore limite di emissione limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico misurata in concentrazione oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata o in massa per unità di tempo i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi famiglie o categorie di sostanze i valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall impianto senza tener conto dell eventuale diluizione l effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell impianto a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell ambiente 2 l art 101 cc 1 4 e 5 del d lgs n° 152/2006 sui criteri generali della disciplina degli scarichi il comma 5 è stato modificato dal d lgs n° 4/2008 comma 1 tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell allegato 5 alla parte terza del presente decreto l autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime comma 2 ai fini di cui al comma 1 le regioni nell esercizio articolista esterno alla redazione di consulting per maggiori informazioni si può visitare il sito www.gevaedizioni.it e cliccare sul bottone consulting la rivista del consulente d azienda anno 9 nº 6 novembre dicembre 2011
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della loro autonomia tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili definiscono i valori-limite di emissione diversi da quelli di cui all allegato 5 alla parte terza del presente decreto sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell allegato 5 alla parte terza del presente decreto a nella tabella 1 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali b nella tabella 2 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili c nella tabella 3/a per i cicli produttivi ivi indicati d nelle tabelle 3 e 4 per quelle sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato comma 4 l autorità competente può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 16 17 e 18 sono alcune delle 18 sostanze pericolose ndr della tabella 5 dell allegato 5 alla parte terza del presente decreto subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale comma 5 i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4 prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza dal presente decreto l autorità competente in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento di lavaggio ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4 3 l art 108 del d lgs n° 152/2006 disciplina gli scarichi di sostanze pericolose comma 5 modificato dal d lgs n° 4/2008 comma 5 per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della tabella 5 dell allegato 5 alla parte terza del presente decreto il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall a.i.a di cui al d lgs n° 59/2005 e nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto subito dopo l uscita dallo stabilimento o dall impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo l autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo allegato 5 e ancora sono i pericolosi ndr siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti 4 l art 137 del d lgs n° 152/2006 sugli scarichi di acque reflue industriali al comma 1 recita chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l autorizzazione sia stata sospesa o revocata è punito con l arresto da due mesi a due anni o con l ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro comma 2 quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/a dell allegato 5 alla parte terza del presente decreto la pena è dell arresto da tre mesi a tre anni giurisprudenza amministrativa a livello amministrativo tutto propende per quanto volevasi dimostrare nell articolo tar valle d aosta 10.03.2010 n°23 nella parte in cui impone il rispetto dei limiti stabiliti dalla tabella 3 dell allegato 5 alla parte terza del d lgs n° 152/2006 per le sostanze di cui alla tabella 5 dell allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto con riferimento agli scarichi parziali dei reflui provenienti dagli impianti di trattamento acque denominati di neutralizzazione acidi-da02 e chiarificatore lamellare-da03 l autorizzazione integrata ambientale della previsione con cui si impone il rispetto dei limiti tabellari stabiliti dalla tabella 3 dell allegato 5 alla parte terza del d lgs n° 152/2006 con riguardo alle sostanze indicate nella tabella 5 dell allegato 5 alla medesima parte terza non solo con riferimento allo scarico finale ma anche con riferimento ai due punti di scarico parziale situati all interno dello stabilimento e denominati l uno `di neutralizzazione di acidi-da02 l altro `chiarificatore lamellareda03 può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 16 17 e 18 della tabella 5 dell allegato 5 alla parte terza del presente decreto del resto come osserva il d lgs n° 59/2005 il quale stabilisce che solo `di norma i valori limite di emissione si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall impianto e che `nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni art 2 comma 1 lett g tale facoltà è consentita solo quando gli scarichi parziali contengano sostanze pericolose la scelta in ordine allo specifico trattamento da imporre agli scarichi parziali prima della loro confluenza nello scarico generale tale passaggio genera in ogni caso un effetto di soluzione e confusione tra i vari reflui ivi immessi alterando o comunque rendendo più difficoltosi i controlli sulla quantità e sul rispetto dei limiti tabellari previsti per le sostanze pericolose tar veneto 20.10.2009 n° 2624 la provincia dato atto che allo scarico sono presenti sostanze pericolose prescriveva che gli scarichi parziali fossero liberi consiglio di stato 09.09.2005 n° 4648 accolse il ricorso contro l ordinanza del presidente della provincia recante l ordine di procedere all adozione immediata di tutte le misure idonee al ripristino dei valori limite in relazione allo scarico delle acque situate all interno dello stabilimento abbattimento degli inquinanti specifici trattamento di tipo biologico configurandolo al contempo come parziale tar friuli venezia giulia 30.06.2006 n° 386 impianto di depurazione costituito da più sezioni collegate che effettuano alcuni pretrattamenti prima della fase finale addotti dalla condotta fognaria principale tar friuli venezia giulia 08.02.2008 n° 105 il recapito nella pubblica fognatura di nuovi scarichi di acque reflue industriali lo consentono a condizione che gli stessi non determinino la formazione di uno scarico finale avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle autorizzate e considerato che tali prescrizioni impongono una revisione del provvedimento autorizzativo soltanto nel caso in cui nuovi allacciamenti provochino una variazione significativa delle acque reflue scaricate 7 la rivista del consulente d azienda anno 9 nº 6 novembre dicembre 2011
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comma 3 chiunque al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/a dell allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell autorizzazione o le altre prescrizioni dell autorità competente a norma degli artt 107 comma 1 e 108 comma 4 è punito con l arresto fino a due anni comma 4 chiunque violi le prescrizioni concernenti l installazione e la gestione dei controlli in automatico o l obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all art 131 è punito con la pena di cui al comma 3 5 allegato 5 parte iii sul limite di emissione degli scarichi idrici il punto di prelievo per i controlli deve essere il medesimo e deve essere posto immediatamente a monte del punto di immissione del corpo recettore nel caso di controllo della percentuale dell inquinante deve essere previsto un punto di prelievo anche all entrata dell impianto di trattamento 6 punto 1.2.3 specifiche prescrizioni per gli scarichi contenenti sostanze pericolose comma 4 l autorità competente può individuare conseguenti prescrizioni adeguatamente motivate all atto del rilascio e/o rinnovo delle autorizzazioni che contengono le sostanze di cui all allegato 5 allegato 5 tabella 5 parte iii sulle diciotto categorie di sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi tabella 5 sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3 per lo scarico in acque superficiali 1 e per lo scarico in rete fognaria 2 o in tabella 4 per lo scarico sul suolo le diciotto sostanze ndr allegato 5 tabella 5 sullo scarico finale nella fognatura 2 per quanto riguarda gli scarichi in fognatura purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di tabella 3 o quelli stabiliti dalle regioni l ente gestore può stabilire per i parametri della tabella 5 ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2 4 5 7 14 15 16 e 17 limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello indicato in tabella 3 7 decreto del ministero dell ambiente 12.06.2003 n°185 sul regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell art 26 c 2 del d lgs n° 152/99 art 1 le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d uso e dei relativi requisiti di qualità ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee riducendo l impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l utilizzo multiplo delle acque reflue art 2 il riutilizzo deve avvenire in condizioni di sicurezza ambientale evitando alterazioni agli ecosistemi al suolo ed alle colture nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza e delle regole di buona prassi industriale e agricola art 3 il presente regolamento non disciplina il riutilizzo di acque reflue presso il medesimo stabilimento giurisprudenza penale anche a livello penale ci sono state sentenze che non lasciano spazi a dubbi interpretativi cassazione penale 02.07.2010 n° 37192 grazie al processo di si realizzava l abbattimento della carica organica dei reflui e successivamente gli stessi potevano essere immessi gradualmente nell impianto di depurazione il punto di prelievo per i controlli è immediatamente a monte del punto di scarico fissa inequivocabilmente il punto posto subito dopo l uscita dallo stabilimento costituito da un complesso ed articolato sistema di depurazione composto da una pluralità di passaggi intermedi prima dell immissione delle acque nel corpo ricettore il punto di misurazione va pertanto individuato nei tratti terminali del canale di scarico immediatamente precedenti lo sbocco nel corpo ricettore nella fattispecie stazionamento dei reflui della lavorazione cassazione penale 17.06.2011 n° 24426 rilevanza penale degli scarichi eccedenti i parametri tabellari riscontrati mediante prelievi e campionamenti effettuati da un pozzetto intermedio offrendo così una erronea esegesi del concetto di scarico rilevante ai fini dell applicazione della legge penale detti campionamenti infatti andavano effettuati sullo scarico finale e non su un pozzetto intermedio cassazione penale 28.01.2010 n° 3913 indebita confluenza nella pubblica fognatura cassazione penale 25.11.2009 n° 45293 l autorizzazione allo scarico viene rilasciata soltanto ove vengono rispettati i parametri di cui alla legge tabella 5 cassazione penale 21.04.2011 n° 16054 recapito finale in pubblica fognatura pozzetto di ispezione all interno dell impianto medesimo e lontano dal punto di immissione in fognatura nonché senza rispettare la metodologia richiesta che avrebbe previsto l effettuazione del campionamento pericolo per la salute delle persone e l integrità dell ambiente cassazione penale 24.03.2009 n° 12865 nozione di acque reflue industriali finale cassazione penale 07.11.2008 n° 41850 nozione di acque reflue industriali finale cassazione penale 10.06.2003 n° 24892 acque reflue industriali residui processo di lavorazione cassazione penale 20.01.2004 n° 978 scarichi che originano emissioni in atmosfera cassazione penale 03.09.2004 n° 35870 venivano immesse nella pubblica fognatura attraverso uno scarico le acque di lavaggio delle lastre cassazione penale 14.11.2008 n° 42529 lo scarico di reflui se collegato ad un determinato ciclo produttivo trova la disciplina del d lgs n° 152/2006 relazione della cassazione penale 1090/2004 in tema della tutela delle acque dall inquinamento lo scarico di acque reflue industriali superiori ai limiti di legge qualora riguardi sostanze inquinanti non comprese nella tabella 5 allegato 5 non integra più la condotta penalmente illecita 8 la rivista del consulente d azienda anno 9 nº 6 novembre dicembre 2011
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gestione integrata dei rifiuti un esempio concreto n el numero precedente era stato promosso il concetto di discarica multi-barriera ossia un impianto di trattamento dei rifiuti capace di raggiungere le massime performance di efficienza sicurezza ambientale e soprattutto gestione integrata ottimale adesso è il momento di esporre ai lettori un esempio concreto perfettamente operativo e per fortuna italiano al 100 un sistema moderno di trattamento dei rifiuti speciali inserito in un contesto molto più ampio nel quale cooperano armoniosamente il recupero energetico il riciclaggio di materia e importanti progetti innovativi di ruggero gambatesa sopra lo strato impermeabilizzato viene realizzata la rete di drenaggio del percolato che convoglia il percolato prodotto in pozzi di raccolta dai quali il percolato viene sollevato per mezzo di pompe ed inviato allo smaltimento presso l impianto di trattamento una volta ultimata la costruzione ogni elemento e componente viene assoggettato ad un collaudo da parte di organismi competenti esterni che ne verificano e certificano la corretta realizzazione e la conformità ai requisiti del progetto di riferimento prima della messa in esercizio conferimento dei rifiuti i rifiuti sono ritenuti ammissibili mediante una procedura di omologa attraverso cui vengono raccolti e valutati tutti i dati e la documentazione attestante che il potenziale conferitore sia in possesso di quanto richiesto per legge al fine dell ammissibilità degli stessi al conferimento presso l impianto per ogni conferimento di rifiuti sono implementate tutte le procedure previste dal sistema di gestione esame della documentazione di accompagnamento del carico accettazione del rifiuto ispezione visiva del carico prima e dopo lo scarico ispezione visiva del container eventuale sosta tecnica per verifiche analitiche solo ad esito positivo dei controlli gli addetti all accettazione comunicano al conferente il consenso allo scarico del materiale trasportato nella figura 1 sono riepilogati i rifiuti collocati in discarica negli ultimi anni 9 ulla base di quanto già segnalato tempo fa grillo parlante di consulting 2-2010 s illustra lo schema di un moderno impianto di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi con annesso impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas sito nell italia centrale1 l area nella quale è stata realizzata la discarica si localizza in una larghissima valle alluvionale che risulta litologicamente caratterizzata da depositi sedimentari di limi ed argille È proprio l argilla naturalmente presente a garantire l impermeabilità del sito e la protezione dell ambiente da eventuali inquinanti presenti nella discarica la discarica classificata ai sensi del d lgs n° 36/2003 come discarica per rifiuti speciali non pericolosi è dotata di regolare autorizzazione regionale2 e smaltisce mediamente 800 tonnellate al giorno con punte fino a 1.200 tonnellate a seguito della disciplina locale vigente3 l impianto è stato riclassificato discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici con recupero di biogas caratteristiche principali elementi costruttivi la realizzazione dell impianto consiste in operazioni di scavo per la creazione dell invaso o bacino nella posa in opera dell impermeabilizzazione e delle reti di drenaggio delle acque superficiali e del percolato l invaso viene inoltre dotato di un sistema di controllo costituito da una rete geoelettrica che consente la verifica di tenuta del telo sia in fase di costruzione della discarica che in fase di coltivazione 1 comune di roccasecca fr 2 attraverso provvedimenti commissariali in conseguenza dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti della regione lazio dal 2007 l impianto dispone anche di autorizzazione integrata ambientale 3 criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica di cui al d.m 27.09.2010 determinazione della regione lazio n° b1990 del 07.04.2010 s figura 1 nella figura 2 sono riepilogate le principali tipologie di rifiuti smaltiti e i relativi codici cer 19 12 12 rifiuti misti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti 19 05 99 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi non specificati altrimenti 03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone notevoli investimenti sono stati dedicati per garantire che la più avanzata tecnologia disponibile nel settore dei rifiuti venisse applicata per migliorare le prestazioni ambientali articolista esterno alla redazione di consulting per maggiori informazioni si può visitare il sito www.gevaedizioni.it e cliccare sul bottone consulting la rivista del consulente d azienda anno 9 nº 6 novembre dicembre 2011
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figura 2 il gestore ha identificato tutti gli impatti ambientali che l impianto di smaltimento genera sull ambiente circostante e si propone di ridurli o eliminarli attraverso l integrazione di numerosi impianti tecnologici gestione del percolato il percolato è un liquido che trae prevalentemente origine dall infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi in misura minore è anche prodotto dalla progressiva compattazione dei rifiuti il percolato prodotto dalle discariche controllate di rifiuti è un refluo con un tenore più o meno elevato di inquinanti organici e inorganici derivanti dai processi biologici e fisico-chimici al fine di eliminare centinaia di viaggi di autocisterne che trasportano percolato presso gli impianti di depurazione su tutto il territorio nazionale il gestore ha investito per la realizzazione di un innovativo impianto di trattamento in situ nell impianto per la prima volta in italia sono state installate sezioni di evaporazione che utilizzano l energia termica recuperata presso la centrale elettrica sezioni di ultra-filtrazione nano-filtrazione e osmosi inversa che producono acqua demineralizzata che viene riutilizzata presso gli impianti tecnologici trattamento del biogas rappresenta il prodotto finale della degradazione microbica della materia organica in mancanza d aria condizione che si verifica all interno del corpo della discarica il processo di degradazione si svolge in diverse fasi successive durante le quali la sostanza organica grezza presente nel rifiuto viene prima ridotta in componenti minori e successivamente trasformata in biogas un gas composto prevalentemente da metano 45-60 ed anidride carbonica 40-55 con tracce di gas diversi tutto il biogas prodotto dalla discarica viene captato e convogliato presso la centrale elettrica per la sua valorizzazione energetica la combustione del metano prodotto spontaneamente dai rifiuti interrati è necessaria ad evitare l immissione diretta in 10 atmosfera del metano che produce un effetto serra circa 20 volte superiore al prodotto principale della sua combustione rappresentato prevalentemente da anidride carbonica la centrale elettrica a biogas si compone di quattro gruppi di trasformazione della potenza nominale massima di 1 mw cadauno sono stati installati dei post-combustori per i fumi della centrale elettrica a biogas tali impianti garantiscono il massimo livello di tutela ambientale in quanto consentono il raggiungimento di elevate temperature con la conseguente depurazione delle emissioni in atmosfera il calore generato in questo processo di abbattimento viene totalmente recuperato in una turbina a vapore da 1,4 mw per la produzione di elettricità l impianto è predisposto per monitorare in continuo tutte le emissioni convogliate in atmosfera nei pressi della discarica è stato realizzato un digestore anaerobico di colture e sottoprodotti vegetali l installazione di un impianto di produzione di biogas da colture vegetali consente di avere una quantità di metano sempre disponibile da integrare come combustibile nella centrale elettrica in questa configurazione l impianto garantisce la completa valorizzazione del biogas di discarica e il completo abbattimento degli inquinanti presenti nelle emissioni inoltre il digestore anaerobico costituisce una forte leva per risollevare l economia del settore agricolo infatti molti terreni presenti nel territorio circostante risultano abbandonati e l installazione del digestore ha consentito di poterli nuovamente valorizzare per la produzione di colture energetiche offrendo alle aziende agricole locali una nuova fonte di reddito l utilizzo nel digestore dei sottoprodotti delle aziende agroalimentari ha consentito di creare una filiera virtuosa che permette di avere il più basso rapporto tra superficie coltivata a biomasse e energia elettrica prodotta la gestione degli aspetti ambientali è stata verificata da un organismo internazionale e indipendente con il rilascio dell emas il più ambito riconoscimento in campo ambientale previsto dalla comunità europea progetti innovativi vista la complessità delle installazioni tecnologiche tutte le attività sono svolte da personale altamente qualificato e sotto il controllo di un avanzatissimo laboratorio di analisi che supervisiona le prestazioni nella società gerente attualmente lavorano circa 30 dipendenti tra cui 8 laureati l impegno è di garantire elevati livelli di tutela ambientale e della salute umana offrendo il proprio contributo allo sviluppo delle ener la rivista del consulente d azienda anno 9 nº 6 novembre dicembre 2011
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gie rinnovabili e alla sostenibilità ambientale per questo sono in via di realizzazione presso il sito ulteriori investimenti nel settore delle energie rinnovabili sono state stipulate convenzioni di ricerca con diversi atenei e società specializzate nella ricerca università di padova università di cassino enea parco scientifico e tecnologico del lazio meridionale al fine di rendere il sito un luogo dove viene coniugata con risultati eccellenti la protezione dell ambiente con l efficienza energetica attraverso l integrazione di tecnologie all avanguardia tra i diversi progetti di ricerca si riportano il primo impianto italiano di produzione di biomasse microalgali in collaborazione con la regione lazio e l università di padova in tale impianto vengono recuperate le emissioni di co2 della centrale elettrica a biogas il primo impianto italiano di recupero energetico dalle vibrazioni in collaborazione con il ministero dell ambiente e l università di cassino in grado di recuperare ulteriore energia presso la centrale elettrica un impianto solare termodinamico in collaborazione con il parco scientifico e tecnologico del lazio meridionale in grado di generare il calore necessario al riscaldamento del digestore anaerobico un impianto fotovoltaico realizzato sulle coperture degli impianti tecnologici e sulle scarpate esposte a sud presenti nel sito l installazione di diverse tecnologie presso il sito fa parte di un programma più ampio che vede l impianto come un futuro parco delle energie rinnovabili e del recupero energetico aperto al pubblico ed in particolare agli studenti il parco delle energie rinnovabili è stato presentato al bioeco workshop 2011 e verrà aperto durante la primavera 2012 alla prima presentazione sono state raccolte più di 700 adesioni di studenti con i quali sarà possibile approfondire di fronte a impianti tecnologicamente avanzati temi legati alla gestione dei rifiuti e alla produzione di energia rinnovabile come risposta all emergenza energetica e all emergenza climatica causata dalle emissioni di gas serra nel frattempo la proprietà ha aperto le porte dell impianto ai cittadini dei comuni limitrofi per consentire loro di appurare personalmente le modalità di gestione ed a delegazioni di studiosi nazionali e internazionali che hanno avuto modo di riconoscere una notevole capacità di guardare al presente e al futuro con la consapevolezza della responsabilità che deve guidare il gestore di un impianto di smaltimento di rifiuti 11 la rivista del consulente d azienda anno 9 nº 6 novembre dicembre 2011
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torino ® mostra convegno internazionale dell energia sostenibile international show conference for sustainable energy 12 · energy distribution · active solar building · ecomobility · efficiency energy saving · innovation sustainability smart city industry smart city industry · telegestione teleriscaldamento · casa attiva solare · mobilità sostenibile · efficienza risparmio risorse · innovazione sostenibilità torino 12-14 aprile clean green lasting 2012 in collaborazione con energethica.it anno 9 nº 6 novembre dicembre 2011 la rivista del consulente d azienda
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consulente tecnico d ufficio ctu nel procedimento civile poteri e responsabilità 1 nota all articolo uella che segue è la seconda e ultima parte del dossier sulle principali connotazioni della figura del consulente tecnico d ufficio la prima parte uscita su consulting 4/5-2011 ne ha illustrato nel dettaglio i compiti e il ruolo poteri nello svolgimento dei suoi compiti il ctu può acquisire ogni elemento necessario a rispondere dal punto di vista tecnico ai quesiti purché si tratti di fatti accessori rientranti nell ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e situazioni che essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti debbano necessariamente essere provati da queste il ctu può così domandare chiarimenti alle parti assumere informazioni da terzi eseguire piante calchi rilievi etc per queste attività il codice di rito prevede che il consulente debba essere autorizzato dal giudice ma la norma è stata svuotata di significato da una giurisprudenza per massime della corte di cassazione che muovendo da alcune situazioni particolari nelle quali era stato ritenuto che l autorizzazione fosse stata tacitamente data dal giudice ha finito per sganciare tali attività da un espressa autorizzazione del giudice ritenendo sempre ricompresa nel mandato detta autorizzazione o addirittura non necessaria affatto un autorizzazione del giudice a tal riguardo una sentenza della cassazione ha affermato che il ctu nell espletamento del mandato ricevuto può chiedere informazioni a terzi per l accertamento dei fatti collegati con l oggetto dell incarico senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e queste informazioni quando ne siano indicate le fonti in modo da permettere il controllo delle parti possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice acquisizioni documentali il consulente può acquisire ed allegare alla propria relazione tutti i documenti necessari per rispondere al quesito dal punto di vista tecnico ad esempio studi dati statistici saggi cartografie delibere di enti pubblici etc in tal caso infatti l esercizio dei poteri spettanti al consulente non va ad interferire con l onere assertivo ed asseverativo gravante sulle parti quando invece i documenti da esaminare sono relativi ai fatti principali rispetto ai quali si esplica l onere probatorio delle parti il ctu non può acquisire documenti più in particolare l art.198 c.p.c per il solo esame contabile prevede che il consulente con il consenso di tutte le parti può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa di essi tut1 q 13 tavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione scritta in tal caso i documenti diversamente da quelli relativi ai fatti accessori rientranti nell ambito strettamente tecnico della consulenza afferiscono agli stessi fatti principali discussioni sui poteri ogni qualvolta sorgano questioni sui poteri del consulente e sui limiti del mandato conferitogli il consulente deve informarne il giudice cosa succede se il ctu supera i limiti del mandato del giudice in alcune pronunce la corte di cassazione afferma che le indagini compiute con sconfinamento dai limiti intriseci del mandato sono nulle per violazione del principio del contraddittorio e restano prive di qualsiasi effetto probatorio anche solo indiziario in altre sentenze sempre della cassazione si sostiene che un eventuale allargamento della indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente è causa di nullità della consulenza in altre ancora si afferma che il giudice del merito può trarre elementi di convincimento anche dalla parte della consulenza d ufficio eccedente i limiti del mandato ma non sostanzialmente estranea all oggetto dell indagine in funzione della quale è stata disposta il punto dovrebbe tener conto dei rilievi prima svolti in ordine alle c.d preclusioni istruttorie se l attività del consulente va ad incidere su dette preclusioni allora di essa non si potrà tenere conto se invece il superamento dei limiti di mandato non incide su dette preclusioni e sul conseguente onere probatorio delle parti allora se ne potrà tener conto sempre che ovviamente si tratti di attività non estranee all oggetto dell indagine e di conseguenza della lite responsabilità responsabilità disciplinare non ci si riferisce a quella disciplinata dalle singole leggi istitutive degli ordini e collegi professionali ed amministrata dagli stessi organi delle associazioni professionali ma a quella prevista dalle disposizioni di attuazione del codice di articolo proveniente da fonte non identificabile e selezionato dalla redazione per il valore divulgativo e la chiarezza di linguaggio l editore sarà lieto di comunicare il nome dell autore non appena ne sarà venuto a diretta conoscenza la rivista del consulente d azienda anno 9 nº 6 novembre dicembre 2011
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14 rito l art 19 delle quali prevede che la vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale il quale d ufficio o su istanza del procuratore della repubblica o del presidente dell associazione professionale può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata e non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti per il giudizio disciplinare è competente un comitato presieduto dal presidente del tribunale e composto dal procuratore della repubblica e da un professionista iscritto nell albo professionale designato dal consiglio dell ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene il consulente sottoposto al procedimento disciplinare art 14 prima di promuovere il procedimento disciplinare il presidente del tribunale contesta l addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta se dopo la contestazione ritiene di dover continuare nell azione disciplinare anziché archiviarla il presidente invita il consulente a comparire dinanzi al comitato disciplinare che all esito dell audizione del consulente provvede sull azione disciplinare contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo entro quindici giorni dalla notificazione al comitato istituito presso la corte d appello composto dal presidente della corte d appello dal procuratore generale e da un presidente di sezione le sanzioni irrogabili sono l avvertimento la sospensione dall albo per un tempo non superiore all anno la cancellazione dall albo responsabilità penale la prima considerazione da farsi è che il ctu è un pubblico ufficiale il che comporta che possono venire in rilievo tutte le fattispecie di reato presupponenti tale qualità ad esempio se il consulente trattiene indebitamente somme ricevute nel corso dell esecuzione dell incarico egli non incorre nel reato di appropriazione indebita ma di peculato l art 64 c.p.c estende poi al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti possono così venire in rilievo in particolare i reati di rifiuto di ufficio legalmente dovuto e di falsa perizia il primo è disciplinato dall art 366 c.p che punisce con la pena della reclusione sino a sei mesi o con la multa da 30 a 516 chi nominato perito dall autorità giudiziaria ottiene con mezzi fraudolenti l esenzione dall obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio ovviamente deve sussistere l obbligo a prestare l ufficio che è previsto soltanto per gli iscritti negli albi dei tribunali le stesse pene si applicano al consulente che chiamato dinanzi all autorità giudiziaria per adempiere alla sua funzione rifiuta di dare le proprie generalità ovvero di prestare il giuramento richiesto ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime la condanna comporta l interdizione dalla professione l art 373 c.p punisce invece con la stessa pena prevista per il testimone falso o reticente pena della reclusione da due a sei anni il consulente che nominato dall autorità giudiziaria dà parere o interpretazioni mendaci o afferma fatti non conformi al vero reato di falsa perizia la condanna importa l interdizione dai pubblici uffici dalla professione o dall arte qualora la falsità in relazione all art 373 sia intervenuta in una causa civile il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva anche se non irrevocabile c.d ritrattazione infine si applicano i casi di non punibilità previsti dall art 384 c.p.c non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell onore altra ipotesi di reato questa volta di tipo contravvenzionale è contemplata nello stesso art 64 comma 2 c.p.c secondo il quale il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell esecuzione degli atti che gli sono richiesti è punito con l arresto sino ad un anno o con l ammenda fino a lire venti milioni si applica l art 35 c.p sospensione dalla professione la contravvenzio ne è stata introdotta dall art 25 della l n° 281/85 in precedenza era prevista una sorta di responsabilità processuale nei confronti delle parti che dava luogo alla pronuncia ad opera dello stesso giudice civile di una condanna al pagamento di una pena pecuniaria oggi invece gli atti vanno trasmessi alla procura della repubblica perché proceda all esercizio dell azione penale responsabilità civile l art 64 c.p.c oltre ad estendere ai consulenti tecnici le norme dettate dal codice penale per i periti ed a prevedere la specifica fattispecie contravvenzionale testé esaminata stabilisce nell ultima alinea del secondo comma che in ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti la prima que stione interpretativa che pone la formulazione della norma così come introdotta dall art 25 della l n 281/85 attiene al se il ctu risponda nei soli casi di dolo falsa perizia e colpa grave oppure anche nei casi di colpa media e lieve il precedente testo della disposizione regolata l ipotesi di responsabilità processuale del consulente che fosse incorso in colpa grave stabiliva che egli [fosse inoltre tenuto al risarcimento dei danni dove la congiunzione coordinante inoltre ricollegava im mediatamente la responsabilità civile a quella processuale e consentiva di affermare che il consulente rispondeva nei soli casi di dolo o colpa grave l attuale formulazione dell art 64 comma 2 c.p.c non è altrettanto lineare il comma si compone di tre periodi il primo disciplina la contravvenzione di cui si è detto sopra il secondo richiama l applicazione dell art 35 c.p in tema di sospensione dalla professione il terzo disciplina il risarcimento dei danni questo periodo è introdotto dall espressione in ogni caso che non ha letteralmente valore e funzione di congiunzione sicché legittima appare sul piano letterale l interpretazione di quanti sostengono che il ctu oggi risponde anche per i casi di colpa media o lieve col solo limite dell applicazione dell art 2236 c.c tuttavia tenendo conto che quando il legislatore vuole procedere alla formulazione di norme sganciate dai medesimi presupposti procede di solito alla redazione di commi diversi dello stesso articolo o alla formulazione di articoli diversi del fatto che per gli altri organi giudiziari è previsto un regime privilegiato di responsabilità civile del fatto che lo stesso onorario del consulente tecnico in ragione della fun la rivista del consulente d azienda anno 9 nº 6 novembre dicembre 2011
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zione pubblica che è chiamato ad esercitare è determinato in maniera sensibilmente e in alcuni casi marcatamente più bassa dei corrispettivi di mercato e nel proprio ordinamento vale quale principio generale la commisurazione del grado di responsabilità alla natura gratuita o meno dell incarico appare ancora preferibile alla luce di un interpretazione sistematica della disposizione la soluzione precedente e ritenere che il consulente tecnico risponda soltanto in caso di dolo o colpa grave la seconda questione che la disposizione pone è se la responsabilità in essa prevista con la limitazione ai soli casi di dolo o colpa grave operi soltanto confronti delle parti o anche di terzi estranei al processo il riferimento è evidentemente all atto di consulenza che il perito è chiamato a svolgere e non anche alle possibilità attività strumentali che il consulente può svolgere in funzione dell incarico ad esempio se il ctu recandosi sul luogo di causa per effettuare un sopralluogo fa un incidente stradale è evidente che l art 64 c.p.c non troverà applicazione o ancora se il ctu nell eseguire operazioni di misurazioni di un lotto di terreno o di un saggio danneggia maldestramente la proprietà di terzi o delle stesse parti è evidente che egli ne risponderà in base alla clausola generale del neminem laedere dell art 2043 c.c il problema è se in presenza di un tipico atto del consulente ad esempio il parere espresso a verbale d udienza oppure la consulenza scritta questi risponda nei confronti dei terzi e quindi se anche i terzi siano legittimati ad agire nei confronti del consulente l art 64 c.p.c fa riferimento letteralmente soltanto alle parti sicché sembrerebbe che soltanto queste siano legittimate ad agire nei confronti del consulente perché soltanto rispetto ad esse l atto del consulente assume o può assumere rilevanza lesi va ma in senso contrario può osservarsi che l atto di consulenza in determinate circostanze sia pure non propriamente rapportabili ad un ordinario processo di cognizione assume rilevanza anche nei confronti di terzi È quanto testualmente prevede l art 2343 c.c in relazione all esperto nominato dal presidente del tribunale per la valutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti apportatati in società di capitali il socio che conferisce i beni o i crediti deve presentare una relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società sul valore dei beni e/o dei crediti conferiti la nuova formulazione della disposizione introdotta dalla recente novella del rito societario prevede espressamente che l esperto risponda non solo nei confronti dei soci e della società ma anche dei terzi responsabilità per la durata irragionevole del processo infine va considerata una particolare ipotesi di responsabilità quella derivante dalla durata irragionevole del processo la l n° 89/2001 stabilisce che chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto della violazione dell art 6 parag 1 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali sulla c.d durata ragionevole del processo ha diritto ad un equa riparazione può configurarsi una responsabilità esclusiva o concorrente del consulente che ritardando ingiustificatamente la propria attività determini o concorra a l insorgenza della violazione dell art 6 della convenzione in tal caso è immaginabile che in caso di condanna dello stato al pagamento dell equa riparazione il consulente possa essere chiamato a rispondere per danno erariale dinanzi alla corte dei conti secondo quanto previsto dall art 5 della l n 89/2001 15 fitodepurazione come sistema di trattamento delle acque reflue egli ultimi anni il settore dell ingegneria ambientale col progredire della tecnologia ha visto susseguirsi numerose normative specifiche da cui sono scaturite nuove disposizioni linee guida e requisiti tecnici in particolare nella depurazione delle acque l obiettivo di perseguire lo sviluppo sostenibile delle attività antropiche ha portato ricercatori ed esperti a concentrare gli studi su soluzioni a basso costo ed alta eco-compatibilità tra questi la fitodepurazione è uno dei sistemi più moderni ed affidabili sia dal punto di vista impiantistico sia ambientale oggi la necessità di rispondere alle prescrizioni vigenti sull uso di impianti di trattamento delle acque reflue a servizio di piccole comunità a basso impatto spesso obbliga il progettista ad integrare o addirittura scartare le soluzioni tradizionali a favore dei cosiddetti sistemi di depurazione di tipo naturale il presente lavoro giunto alla sua seconda edizione si giova del riuscito contenuto editoriale del predecessore arricchendolo con nuovi schemi e aggiornamenti allo scopo di continuare ad offrire al lettore tutti gli strumenti necessari per progettare correttamente un impianto di fitodepurazione ed ottenere reflui dalle caratteristiche qualitative compatibili con le ultime normative vigenti sì da consentirne lo scarico nei corpi idrici recettori dall indice 4 principi della depurazione 4 campi di applicazione 4 tipologie impiantistiche 4 vegetazione 4 criteri di progettazione 4 elementi costruttivi 4 4 4 4 4 4 sequenza-tipo delle attività di realizzazione di un impianto schemi e casi pratici la fitodepurazione come trattamento terziario la fitodepurazione come trattamento del percolato trattamento delle acque piovane altre applicazioni della depurazione di reflui con essenze vegetali anno 9 nº 6 novembre dicembre 2011 n geva s.r.l · via dei lincei 54 00147 roma telefono e fax 06 5127106 06 5127140 www.gevaedizioni.it la rivista del consulente d azienda e-mail info@gevaedizioni.it
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