Videosorveglianza nei luoghi di lavoro.

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

privato pubblico privato pubblico nota come statuto dei lavoratori il dato re di lavoro intenzionato a installare un sistema di videosorveglianza negli ambienti preposti allo svolgimento delle attività lavorative dovrà innanzitutto rispettare il divieto di controllo a distanza dell attività lavorativa al fin di tutelare la privacy dei prestatori di lavoro Èj quindi vietata l indi sistemi di stallazione videosorvegllan;za ngli uoghi di lavoro l chiarìmento del ministero del lavoro circa le disposizioni che rego lano la destinazione d uso di appositi locali a spogliatoi e l installazione del sistema di videosorveglianza lavoro nei luoghi di stare appositi locali aziendali a spogliatoi ed a metterli a disposizione dei dipendenti allorquando ç.ostoro debbano indossare indumenti di lavoro specifici e destinati alla protezione ed alla tutela della loro salute e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali l espressione indumenti di lavoro specifici ivicontenuta fa riferimento a divise o abiti indossati dai lavoratori al fine di tutelare la loro integrità fisica nonché ad altri indumenti necessari in ragione della particolare natura della prestazione lavorativa per eliminare o quanto meno ridurre i rischi ad essa correlati o a rendere migliori le condizioni igie deve pertanto escludersi come ha osservato la corte di cassazione nella sentenza del 6 maggio 2008 dall ambito di applicazione della citata disposizione qualsiasi riferimento a divise od a forme di abbigliamento funzionalizzate ad altre e diverse esigenze quali ad esempio le divise da indossare allo scopo di consentire la mér-a identificazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti tuttavia lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi in tal caso bisognerà prestabilire opportuni turni da concordarsi nell ambito dell orario di lavoro ai sensi dell art 4 della meglio videosorveglianza in luoghi riservati esclusiva mente ai lavoratori o non destinati all attività lavorativa come i bagni gli spogliatoi gli armadietti e i luoghi ricreativi o di riunione dei lavoratori stessi perché anche laddove il datore di lavoro rtuscisse a dimostrarne l utilità delle telecamere ai fini della sicurezza dovrebbe considerarsi comunque prevalente il diritto alla riservatezza dei lavoratori l installazione di sistemi di videosorveglianza posizionati n egli spogliatoi come chiarito dal garante per la privacy non è vietata in assoluto essendo ammissibile nell ipotesi in cui ci si voglia tutelare da possibili danni o furti ad esempio in locali dove ci sono dei macchinari o dei mezzi da lavoro ma è necessario che siano presi degli accorgimenti tecnici tali da non consentire riprese dirette delle persone che util izzano gli spogl iatoi in considerazione del n 8 settembre 2010 quali sono le disposi zioni che regolano la destinazione d uso di appositi locali a spogliatoi e l installazione del sistema di videosorveglianza nei luoghi di lavoro nel procedere a una disamina della fattispecie in questione è opportuno effettuare una previa analisi della normativa dettata in materia dal titolo il del d.lgs 9 aprile 2008 n 81 e s.m i e in particolare dall allegato ivallo stesso decreto che al punto 1.12 stabilisce che i datore di lavoro è tenuto ad appresicurezza niche dei luoghi di lavo o l n 300/1970 46

[close]

p. 2

privato pubblico hv a t o pubb o fatto che questi ultimi non sono luoghi di produzione e inoltre devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti sistemi di allarme misure di protezione degli ingressi abilitazione agli ingressi lavideosorveglianza pertanto deve considerarsi come extrema ratio e non come soluzione primaria per quanto riguarda infine il controllo a campione da parte del datore di lavoro negli armadietti occorre innanzitutto osservare che secondo l orientamento della preva lente giurisprudenza di merito quando l ispezione deve avere ad oggetto l armadietto-ripostiglio di un lavoratore quest ul tima possa avere luogo senza la necessità di un preventivo accordo con le rappresentanze sindacali atteso che l armadietto stesso non può essere ricompreso nel concetto di visita personale costituendo uno spazio di proprietà azien dale ed avendo l esclusiva funzione di contenere gli abiti civili dei lavoratori durante l orario di lavoro e non costituendo quindi una pertinenza della persona del lavoratore a differenza dei suoi vestiti sia indossati sia appoggiati e a differenza anche di cartelle sporte o contenitori d uso sia portati al momento sia lasciati da qualche parte quindi il datore di lavoro può effettuare dei controlli negli armadietti ma non può procedere alla pef i quisizione di borse o contenitori personali eventualmente collocati nello stesso fonte www.puntosicuro.it sicurezza 1 i i i i regole f estrittiveoontro io$pamming l autorità a seguito di segnalazioni di imprese enti e singoli cit tadini ha vietato l ult~riore trattamento di dati personali a quattro società che inviavano pubblicità tra mite fax o e-mail senza aver acqui sito il consenso preventivo e speci fico dei destinatari tre di esse spedivano sistematicamente fax promozionali credendo di poter disporre liberamente dei dati estratti da elenchi cate gorici pagine gialle pagine utili ecc o pubblici come ad esempio banche dati delle camere di commercio e albi professionàll nel quarto caso un messaggio via mail era stato inviato da una società che aveva rintracciato il rec apito del destinatario sul web la società che aveva effettuato lo spamming si era considerata libera di poter disporre dei dati di un altra azienda che si era gato a il consenso destinatari il mancato ricordato il garante zioni amministrati dal codice privacy di eventuali profili di danno levìttime dello spam possono comunque far valere i propri diritti in sede civile la battaglia del garante contro i fax indesiderati incontra tuttavia serissimi ostacoli nella differenza tra le legisla,zionidegli stati europei diversi sono infatti i paesi come ad esem pio la gran bretagna e la francia nei quali la disciplina sulla protezione dei dati personali non garantisce le persone giuridiche e che pertanto impedisce awautoritàomologa a quella italiana di poter contrastare l invio di fax senza consenso diretto a ditte enti o società si tratta di un fenomeno che preoccupa l autorità italiana perché ne limita la capacità di intervento e dimostra che l armonizzazione tra le legislazione in materia di protezione dati è ancora incompiuta fonte www.garanteprivacy.it n 8 settembre 2010 registrata su un sito fieristico con quattro distinti provvedimenti,il garante ha riaffermato il principio che a prescindere da dove vengano estratti i recapiti chiunque invii messaggi promozionali mediante sistemi automatizzati fax e-mail sms m!ì}s sempre obbliè 48 -

[close]

Other Publications

Comments

no comments yet

YOUBLISHER
About
What Others Say
Sitemap
Impressum

PUBLISHERS
Login
Signup
Tutorials
FAQ
Support

BUSINESS
Overview
Advertising
Support

DEVELOPERS
API

LEGAL
Report a Copyright Violation
Copyright FAQ
Terms of Use
Privacy Policy