testo unico sicurezza lavoro

 

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decreto legislativo 9 aprile 2008 n 81 attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro titolo i principi comuni capo i disposizioni generali il presidente della repubblica visti gli articoli 76 87 e 117 della costituzione vista la legge 3 agosto 2007 n 123 recante misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia visto il decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955 n 547 recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro visto il decreto del presidente della repubblica 7 gennaio 1956 n 164 recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni visto il decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1956 n 303 recante norme generali per l igiene del lavoro visto il decreto legislativo 15 agosto 1991 n 277 recante attuazione delle direttive n 80/1107/cee n 82/605/cee n 83/477/cee n 86/188/cee e n 88/642/cee in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro a norma dell articolo 7 della legge 30 luglio 1990 n 212 visto il decreto legislativo 19 settembre 1994 n 626 recante attuazione delle direttive 89/391/cee 89/654/cee 89/655/cee 89/656/cee 90/269/cee 90/270/cee 90/394/cee 90/679/cee 93/88/cee 95/63/ce 97/42/ce 98/24/ce 99/38/ce 99/92/ce 2001/45/ce 2003/10/ce 2003/18/ce e 2004/40/ce riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994 n 758 recante modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro visto il decreto legislativo 14 agosto 1996 n 493 recante attuazione della direttiva 92/58/cee concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro visto il decreto legislativo 14 agosto 1996 n 494 recante attuazione della direttiva 92/57/cee concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili visto il decreto legislativo 8 giugno 2001 n 231 recante disciplina della responsabilita amministrativa delle persone giuridiche delle societa e delle associazioni anche prive di personalita giuridica a norma dell articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n 300 visto il decreto legislativo 10 settembre 2003 n 276 recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del

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lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003 n 30 vista la direttiva 2004/40/ce del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici campi elettromagnetici visto il decreto legislativo 19 agosto 2005 n 187 recante attuazione della direttiva 2002/44/ce sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche vista la direttiva 2006/25/ce del parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2006 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici radiazioni ottiche vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007 n 13 recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell italia alle comunita europee visto il decreto legislativo 19 novembre 2007 n 257 recante attuazione della direttiva 2004/40/ce sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici campi elettromagnetici vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri adottata nella riunione del 6 marzo 2008 sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro acquisito il parere del garante per la protezione dei dati personali acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di trento e di bolzano espresso nella riunione del 12 marzo 2008 acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della camera dei deputati e del senato della repubblica vista la deliberazione del consiglio dei ministri adottata nella riunione del 1° aprile 2008 sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri del lavoro e della previdenza sociale della salute delle infrastrutture dello sviluppo economico di concerto con i ministri per le politiche europee della giustizia delle politiche agricole alimentari e forestali dell interno della difesa della pubblica istruzione della solidarieta sociale dell universita e della ricerca per gli affari regionali e le autonomie locali e dell economia e delle finanze emana il seguente decreto legislativo art 1 finalita 1 le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n 123 per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo il presente decreto legislativo persegue le finalita di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia nonche in conformita all articolo 117 della costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di trento e di bolzano e alle relative norme di attuazione garantendo l uniformita della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali anche con riguardo alle differenze di genere di eta e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

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2 in relazione a quanto disposto dall articolo 117 quinto comma della costituzione e dall articolo 16 comma 3 della legge 4 febbraio 2005 n 11 le disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome si applicano nell esercizio del potere sostitutivo dello stato e con carattere di cedevolezza nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest ultima fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell articolo 117 terzo comma della costituzione 3 gli atti i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n 196 titolo i principi comuni capo i disposizioni generali art 2 definizioni 1 ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per a «lavoratore» persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un attivita lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere un arte o una professione esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari al lavoratore cosi definito e equiparato il socio lavoratore di cooperativa o di societa anche di fatto che presta la sua attivita per conto delle societa e dell ente stesso l associato in partecipazione di cui all articolo 2549 e seguenti del codice civile il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori attrezzature di lavoro in genere agenti chimici fisici e biologici ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione il volontario come definito dalla legge 1° agosto 1991 n 266 i volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile il volontario che effettua il servizio civile il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997 n 468 e successive modificazioni b «datore di lavoro» il soggetto titolare del rapporto di

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lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita ha la responsabilita dell organizzazione stessa o dell unita produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa nelle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n 165 per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale individuato dall organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell ubicazione e dell ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l attivita e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa in caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati il datore di lavoro coincide con l organo di vertice medesimo c «azienda» il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato d «dirigente» persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attivita lavorativa e vigilando su di essa e «preposto» persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli sovrintende alla attivita lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa f «responsabile del servizio di prevenzione e protezione» persona in possesso delle capacita e dei requisiti professionali di cui all articolo 32 designata dal datore di lavoro a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi g «addetto al servizio di prevenzione e protezione» persona in possesso delle capacita e dei requisiti professionali di cui all articolo 32 facente parte del servizio di cui alla lettera l h «medico competente» medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all articolo 38 che collabora secondo quanto previsto all articolo 29 comma 1 con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto i «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza» persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro l «servizio di prevenzione e protezione dai rischi» insieme delle persone sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attivita di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori m «sorveglianza sanitaria» insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all ambiente di lavoro ai fattori di rischio professionali e alle modalita di svolgimento dell attivita lavorativa n «prevenzione» il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarita del lavoro l esperienza e la tecnica per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell integrita dell ambiente esterno o «salute» stato di completo benessere fisico mentale e sociale non consistente solo in un assenza di malattia o d infermita p «sistema di promozione della salute e sicurezza» complesso dei soggetti istituzionali che concorrono con la partecipazione

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delle parti sociali alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori q «valutazione dei rischi» valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria attivita finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza r «pericolo» proprieta o qualita intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni s «rischio» probabilita di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione t «unita produttiva» stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all erogazione di servizi dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale u «norma tecnica» specifica tecnica approvata e pubblicata da un organizzazione internazionale da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione la cui osservanza non sia obbligatoria v «buone prassi» soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro elaborate e raccolte dalle regioni dall istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ispesl dall istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro inail e dagli organismi paritetici di cui all articolo 51 validate dalla commissione consultiva permanente di cui all articolo 6 previa istruttoria tecnica dell ispesl che provvede a assicurarne la piu ampia diffusione z «linee guida» atti di indirizzo e coordinamento per l applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri dalle regioni dall ispesl e dall inail e approvati in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di trento e di bolzano aa «formazione» processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione alla riduzione e alla gestione dei rischi bb «informazione» complesso delle attivita dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro cc «addestramento» complesso delle attivita dirette a fare apprendere ai lavoratori l uso corretto di attrezzature macchine impianti sostanze dispositivi anche di protezione individuale e le procedure di lavoro dd «modello di organizzazione e di gestione» modello organizzativo e gestionale per la definizione e l attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza ai sensi dell articolo 6 comma 1 lettera a del decreto legislativo 8 giugno 2001 n 231 idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590 terzo comma del codice penale commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro ee «organismi paritetici» organismi costituiti a iniziativa di una o piu associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale quali sedi privilegiate per la programmazione di attivita formative e

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l elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro l assistenza alle imprese finalizzata all attuazione degli adempimenti in materia ogni altra attivita o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento ff «responsabilita sociale delle imprese» integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attivita commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate titolo i principi comuni capo i disposizioni generali art 3 campo di applicazione 1 il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attivita privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio 2 nei riguardi delle forze armate e di polizia del dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile dei servizi di protezione civile nonche nell ambito delle strutture giudiziarie penitenziarie di quelle destinate per finalita istituzionali alle attivita degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica delle universita degli istituti di istruzione universitaria delle istituzioni dell alta formazione artistica e coreutica degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991 n 266 e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita organizzative individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati ai sensi dell articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988 n 400 dai ministri competenti di concerto con i ministri del lavoro e della previdenza sociale della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di trento e di bolzano sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale nonche relativamente agli schemi di decreti di interesse delle forze armate compresa l arma dei carabinieri ed il corpo della guardia di finanza gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali con i successivi decreti da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n 400 su proposta dei ministri competenti di concerto con i ministri del lavoro e della previdenza

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sociale e della salute acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di trento e di bolzano si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attivita lavorative a bordo delle navi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999 n 271 in ambito portuale di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999 n 272 e per il settore delle navi da pesca di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999 n 298 e l armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal ii al xii del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974 n 191 e relativi decreti di attuazione 3 fino alla scadenza del termine di cui al comma 2 sono fatte salve le disposizioni attuative dell articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n 626 nonche le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999 n 271 al decreto legislativo 27 luglio 1999 n 272 al decreto legislativo 17 agosto 1999 n 298 e le disposizioni tecniche del decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955 n 547 e del decreto del presidente della repubblica 7 gennaio 1956 n 164 richiamate dalla legge 26 aprile 1974 n 191 e dai relativi decreti di attuazione decorso inutilmente tale termine trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto 4 il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici subordinati e autonomi nonche ai soggetti ad essi equiparati fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo 5 nell ipotesi di prestatori di lavoro nell ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n 276 e successive modificazioni fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell articolo 23 del citato decreto legislativo n 276 del 2003 tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell utilizzatore 6 nell ipotesi di distacco del lavoratore di cui all articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n 276 e successive modificazioni tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario fatto salvo l obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n 165 che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche organi o autorita nazionali gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall amministrazione organo o autorita ospitante 7 nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n 276 e successive modificazioni e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all articolo 409 primo comma n 3 del codice di procedura civile le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente 8 nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi dell articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n 276 e successive modificazioni e integrazioni il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario compresi l insegnamento privato supplementare e l assistenza domiciliare ai bambini agli anziani,

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agli ammalati e ai disabili 9 nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973 n 877 e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate nell ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie o per il tramite di terzi tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo iii 10 a tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza mediante collegamento informatico e telematico compresi quelli di cui al decreto del presidente della repubblica 8 marzo 1999 n 70 e di cui all accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 si applicano le disposizioni di cui al titolo vii indipendentemente dall ambito in cui si svolge la prestazione stessa nell ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie o per il tramite di terzi tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo iii i lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza il datore di lavoro le rappresentanze dei lavoratori e le autorita competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio il lavoratore a distanza puo chiedere ispezioni il datore di lavoro garantisce l adozione di misure dirette a prevenire l isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all azienda permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell azienda nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali 11 nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26 12 nei confronti dei componenti dell impresa familiare di cui all articolo 230-bis del codice civile dei piccoli imprenditori di cui all articolo 2083 del codice civile e dei soci delle societa semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all articolo 21 13 in considerazione della specificita dell attivita esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo il ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all informazione formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu rappresentative del settore sul piano nazionale i contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalita di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per

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la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo la titolo i principi comuni capo i disposizioni generali art 4 computo dei lavoratori 1 ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati a i collaboratori familiari di cui all articolo 230-bis del codice civile b i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro c gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori attrezzature di lavoro in genere agenti chimici fisici e biologici ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali d i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n 368 in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro e i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n 276 e successive modificazioni nonche prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell articolo 74 del medesimo decreto f i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973 n 877 ove la loro attivita non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente g i volontari come definiti dalla legge 11 agosto 1991 n 266 i volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile h i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997 n 468 e successive modificazioni i i lavoratori autonomi di cui all articolo 2222 del codice civile fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l l i collaboratori coordinati e continuativi di cui all articolo 409 primo comma n 3 del codice di procedura civile nonche i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n 276 e successive modificazioni ove la loro attivita non sia svolta in forma

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esclusiva a favore del committente 2 i lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n 276 e successive modificazioni e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n 61 e successive modificazioni si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell arco di un semestre 3 fatto salvo quanto previsto dal comma 4 nell ambito delle attivita stagionali definite dal decreto del presidente della repubblica 7 ottobre 1963 n 1525 e successive modificazioni nonche di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu rappresentative il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall orario di lavoro effettuato 4 il numero dei lavoratori impiegati per l intensificazione dell attivita in determinati periodi dell anno nel settore agricolo e nell ambito di attivita diverse da quelle indicate nel comma 3 corrispondono a frazioni di unita-lavorative-anno ula come individuate sulla base della normativa comunitaria capo ii sistema istituzionale art 5 comitato per l indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro 1 presso il ministero della salute il comitato per l indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro il comitato e presieduto dal ministro della salute ed e composto da a due rappresentanti del ministero della salute b due rappresentanti del ministero del lavoro e della previdenza sociale c un rappresentante del ministero dell interno d cinque rappresentanti delle regioni e province autonome di trento e di bolzano 2 al comitato partecipano con funzione consultiva un rappresentante dell inail uno dell ispesl e uno dell istituto di previdenza per il settore marittimo ipsema 3 il comitato di cui al comma 1 al fine di garantire la piu completa attuazione del principio di leale collaborazione tra stato e regioni ha il compito di a stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro b individuare obiettivi e programmi dell azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori c definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell azione di vigilanza i piani di attivita e i progetti operativi a livello nazionale tenendo conto

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delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria d programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro e garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l uniformita dell applicazione della normativa vigente f individuare le priorita della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori 4 ai fini delle definizioni degli obbiettivi di cui al comma 2 lettere a b e f le parti sociali sono consultate preventivamente sull attuazione delle azioni intraprese e effettuata una verifica con cadenza almeno annuale 5 le modalita di funzionamento del comitato sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti le funzioni di segreteria sono svolte da personale del ministero della salute appositamente assegnato 6 ai componenti del comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1 non spetta alcun compenso rimborso spese o indennita di missione capo ii sistema istituzionale commissione consultiva art 6 permanente per lavoro la salute e sicurezza sul 1 presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale e istituita la commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro la commissione e composta da a un rappresentante del ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede b un rappresentante del ministero della salute c un rappresentante del ministero dello sviluppo economico d un rappresentante del ministero dell interno e un rappresentante del ministero della difesa f un rappresentante del ministero delle infrastrutture g un rappresentante del ministero dei trasporti h un rappresentante del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i un rappresentante del ministero della solidarieta sociale l un rappresentante della presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica m dieci rappresentanti delle regioni e delle province autonome di trento e di bolzano designati dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di trento e di bolzano n dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu rappresentative a livello nazionale o dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro anche dell artigianato e della piccola e media impresa comparativamente piu rappresentative a livello nazionale 2 per ciascun componente puo essere nominato un supplente il

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quale interviene unicamente in caso di assenza del titolare ai lavori della commissione possono altresi partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze con particolare riferimento a quelle relative alla materia dell istruzione per le problematiche di cui all articolo 11 comma 1 lettera c 3 all inizio di ogni mandato la commissione puo istituire comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione e la funzione 4 la commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e puo richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse 5 i componenti della commissione e i segretari sono nominati con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni 6 le modalita di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti le funzioni di segreteria sono svolte da personale del ministero del lavoro e della previdenza sociale appositamente assegnato 7 ai componenti del comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1 non spetta alcun compenso rimborso spese o indennita di missione 8 la commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di a esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente b esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal comitato di cui all articolo 5 c definire le attivita di promozione e le azioni di prevenzione di cui all articolo 11 d validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e redigere annualmente sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all articolo 8 una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni f elaborare entro e non oltre il 31 dicembre 2010 le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all articolo 29 comma 5 tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore tali procedure vengono recepite con decreto dei ministeri del lavoro e della previdenza sociale della salute e dell interno acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e province autonome di trento e di bolzano g definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all articolo 27 il sistema di qualificazione delle imprese e disciplinato con decreto del presidente della repubblica acquisito il parere della conferenza per i rapporti permanenti tra lo stato le regioni e le province autonome di trento e di bolzano da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto h valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici adottati su base volontaria che in considerazione delle specificita dei settori produttivi di riferimento orientino i comportamenti dei datori di lavoro anche secondo i principi della responsabilita sociale dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti

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legislativamente i valutare le problematiche connesse all attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro l promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione m indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all articolo 30 capo ii sistema istituzionale art 7 comitati regionali di coordinamento 1 al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi nonche uniformita degli stessi ed il necessario raccordo con il comitato di cui all articolo 5 e con la commissione di cui all articolo 6 presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri in data 21 dicembre 2007 pubblicato nella gazzetta ufficiale n 31 del 6 febbraio 2008 capo ii sistema istituzionale art 8 sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro 1 e istituito il sistema informativo nazionale per la prevenzione sinp nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare programmare pianificare e valutare l efficacia della attivita di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici e per indirizzare le attivita di vigilanza attraverso l utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi anche tramite l integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate 2 il sistema informativo di cui al comma 1 e costituito dal ministero del lavoro e della previdenza sociale dal ministero della salute dal ministero dell interno dalle regioni e dalle province autonome di trento e di bolzano dall inail dall ipsema e dall ispesl con il contributo del consiglio nazionale dell economia

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e del lavoro cnel allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne 3 l inail garantisce la gestione tecnica ed informatica del sinp e a tale fine e titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n 196 4 con decreto dei ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute di concerto con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di trento e di bolzano da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell entrata in vigore del presente decreto legislativo vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del sinp nonche le regole per il trattamento dei dati tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n 82 cosi come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006 n 159 e dei contenuti del protocollo di intesa sul sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalita con le quali le forze armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attivita operative e addestrative per tale finalita e acquisita l intesa dei ministri della difesa dell interno e dell economia e delle finanze 5 la partecipazione delle parti sociali al sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui alle lettere a b c e d del comma 6 6 i contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare a il quadro produttivo ed occupazionale b il quadro dei rischi c il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori d il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte e il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte 7 la diffusione delle informazioni specifiche e finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attivita dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori i dati sono resi disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n 196 8 le attivita di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse personali economiche e strumentali in dotazione capo ii sistema istituzionale enti pubblici aventi art 9 compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 1 l ispesl l inail e l ipsema sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano

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le proprie attivita anche di consulenza in una logica di sistema con il ministero della salute il ministero del lavoro e della previdenza sociale le regioni e le province autonome di trento e di bolzano 2 l ispesl l inail e l ipsema operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente svolgendo in forma coordinata per una maggiore sinergia e complementarieta le seguenti attivita a elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attivita b interazione per i rispettivi ruoli e competenze in logiche di conferenza permanente di servizio per assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all articolo 2 comma 1 lettera p per verificare l adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali c consulenza alle aziende in particolare alle medie piccole e micro imprese anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei piu adatti mezzi strumenti e metodi operativi efficaci alla riduzione dei livelli di rischiosita in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia all individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalita prevenzionali raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali d progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto conto ed in conformita ai criteri e alle modalita elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11 e formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all articolo 32 f promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici universitari e delle istituzioni dell alta formazione artistica musicale e coreutica previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate g partecipazione con funzioni consultive al comitato per l indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui all articolo 5 h consulenza alla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro di cui all articolo 6 i elaborazione raccolta e diffusione delle buone prassi di cui all articolo 2 comma 1 lettera v l predisposizione delle linee guida di cui all articolo 2 comma 1 lettera z m contributo al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dall articolo 8 3 l attivita di consulenza di cui alla lettera c del comma 2 non puo essere svolta dai funzionari degli istituti di cui al presente articolo che svolgono attivita di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi i soggetti che prestano tale attivita non possono per un periodo di tre anni dalla cessazione dell incarico esercitare attivita di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi nell esercizio dell attivita di consulenza non vi e l obbligo di denuncia di cui all articolo 331 del codice di procedura penale o di comunicazione ad altre autorita competenti delle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in ogni caso l esercizio dell attivita di consulenza non esclude o limita la possibilita per l ente di svolgere l attivita di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti

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