Pubblicazioni Emanuella Prascina

 

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emanuella prascina

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avv emanuella prascina luogo e data di nascita barletta bt 9 giugno 1982 cittadinanza italiana domicilio via rizzitelli 32 70051 barletta bt stato civile nubile recapiti telefonici 0883533003 3490076004 e-mail marprasc@tin.it esperienze di lavoro da marzo 2009 ­ of counsel presso lo studio dtc studi legali &tributari riuniti ­ barletta marzo 2009 ­ giugno 2009 svolgimento della pratica notarile presso lo studio notarile associato d onofrio d auria ­ barletta 10 febbraio 2009 iscrizione all albo degli avvocati presso il foro di trani da ottobre 2007 collaborazione esterna con l avv luigi doronzo barletta in materia di diritto di famiglia e dei contratti successioni e diritto civile in generale febbraio 2007 ­ aprile 2008 svolgimento della pratica notarile presso lo studio notarile silvestro ­ roma specializzato nel settore societario dal 1 dicembre 2005 al 31 gennaio 2006 junior associate presso lo studio legale gianni origoni grippo partners ­ roma settore mergers acquisitions istruzione laurea in giurisprudenza conseguita in data 10 ottobre 2005 presso la luiss guido carli ­ roma votazione finale 110/110 titolo della tesi i patrimoni destinati e le procedure concorsuali relatore chiar.mo prof giuseppe alessi maturità classica conseguita con votazione 95/100 presso il liceo ginnasio statale alfredo casardi di barletta nel luglio 2000.

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formazione complementare ottobre 2007 ­ corso di preparazione al concorso notarile presso la scuola notarile napoletana napoli ottobre 2007 ­ novembre 2007 corso di preparazione all esame da avvocato presso il ceida roma ottobre 2006 ­ giugno 2007 scuola notarile anselmo anselmi presso il consiglio notarile di roma marzo ­ giugno 2006 corso di preparazione al concorso per uditore giudiziario tenuto dal cons rocco galli lingue straniere buona conoscenza della lingua parlata e scritta luglio 2006 certificazione toeic presso wall street institute ­ roma 2005 ­ 2006 corso di inglese generale con insegnanti madrelingua presso wall street institute ­ roma 2003 conversazioni con insegnante madrelingua 2001 ­ 2004 corso di lingua inglese con insegnante madrelingua ­ livello 15 pari al livello b1 del consiglio europeo presso luiss guido carli luglio 1994 corso estivo presso goldsmith college london conoscenze informatiche diploma european computer driving licence ecdl sistemi operativi windows vista xp nt 2000 95 software applicativi microsoft word microsoft powerpoint microsoft excel microsoft photostory microsoft moviemaker internet e posta elettronica microsoft internet explorer mozilla firefox microsoft outlook mozilla thunderbird outlook express gestione dati pratiche hummingbird arianna gestione studio notarile

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ulteriori informazioni dal settembre 2009 collaboro con la rivista gazzetta notarile ho pubblicato diversi articoli giuridici altalex diritto e progetti ordine avvocati trani nel diritto ho partecipato ad alcuni convegni giuridici ho fatto esperienza di volontariato e di associazionismo giovanile sono appassionata di motociclismo internet fotografia digitale psicologia chitarra lettura blog.

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ordine degli avvocati di trani www.ordineavvocatitrani.it 21 gennaio 2006 prime riflessioni sulla riforma del diritto fallimentare 21 gennaio 2006 la riforma del diritto fallimentare principali novità 31 gennaio 2006 l introduzione della fallimentare italiano nuova procedura di esdebitazione nel diritto 2 febbraio 2006 sul concetto di crisi e sullo stato d insolvenza il nuovo presupposto oggettivo del concordato preventivo alla luce della riforma del diritto fallimentare 12 febbraio 2006 la tutela degli acquirenti di immobili in costruzione.

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la riforma del diritto fallimentare principali novità sommario 1 introduzione 2 le novitÀ 2.1 gli istituti fallimentari del decreto competitivitÀ 2.2 la definizione di piccolo imprenditore il rito applicabile 2.3 il comitato dei creditori il curatore e il giudice delegato 2.4 l abbandono degli aspetti sanzionatori della procedura l esdebitazione 2.5 patrimoni e finanziamenti destinati effetti del fallimento della societÀ il presente articolo costituisce una breve rassegna delle principali novità introdotte dal d.lgs 5 del 2006 dopo anni di studi e di proposte rimaste inattuate si è giunti ad una disciplina organica delle procedure concorsuali il quadro che emerge dal recentissimo decreto e dal decreto competitività è quello che vede il risanamento e il recupero del business come imperativi categorici per gli operatori del diritto il fallimento e il suo apparato liquidatorio lasciano il posto a procedure sempre più snelle e rapide in cui dominano il debitore e i creditori si privilegia dunque l aspetto negoziale della composizione della crisi che rende le procedure concorsuali strumenti per la regolamentazione dei rapporti d impresa sul mercato 1 introduzione dopo i decreti attuativi del 22 dicembre 2005 il 16 gennaio 2006 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il d.lgs 9 gennaio 2006 n 5 riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell articolo 1 comma 5 della legge 14 maggio 2005 n 80 gli addetti ai lavori hanno parlato di una vera e propria rivoluzione copernicana 1 che pone finalmente l italia al passo con l europa 2 nella disciplina delle procedure concorsuali la riforma intervenuta dopo diversi tentativi e disorganiche soluzioni legislative colma una lacuna da tempo avvertita nel panorama giuridico italiano la necessità di un adeguamento della disciplina italiana alle nuove esigenze del mercato e soprattutto al contesto europeo ­ ha fatto sì che negli ultimi anni siano state costituite commissioni ministeriali ad hoc il cui impegno tuttavia non ha mai portato ad una revisione

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complessiva della materia in questione alla luce di queste premesse ben si comprende come la recentissima riforma sia stata salutata con sollievo dagli operatori del diritto sebbene non siano mancate critiche per le soluzioni proposte e per le modalità tecniche con cui la nuova disciplina è stata introdotta 3 motivo conduttore della riforma è sicuramente l abbandono della prospettiva personalsanzionatoria che ha caratterizzato il precedente impianto fallimentare in un ottica di salvataggio dell impresa intesa come valore economico da tutelare 4 il fallimento dunque diventa l extrema ratio in un sistema che abbandona i datati aspetti sanzionatori della procedura salvo quelli strumentali alla stessa e privilegia la soluzione concordataria che consente un intervento anticipato sull impresa in crisi e non più insolvente e finalizzato alla ripresa del business e alla sopravvivenza nel mercato del complesso aziendale mira a realizzare le medesime finalità il potenziamento del comitato dei creditori che abbandona il suo tradizionale ruolo consultivo del giudice delegato per ricoprire una posizione di assoluto rilievo nella procedura concorsuale con poteri decisionali sottoposti alla mera vigilanza del giudice la riforma in sostanza lascia la gestione del fallimento al debitore e ai creditori che possono modulare la composizione della crisi in un contesto in cui l aspetto giudiziale è piuttosto recessivo ancora risulta particolarmente rinnovata la figura del curatore che è ormai il vero regista della procedura fallimentare unitamente al comitato dei creditori la riforma dunque realizza quanto previsto in sede di delega adeguandosi ai principi dettati dall art 5 della legge 80 5 ovviamente è ancora prematuro dare un giudizio di validità della disciplina senza dubbio si può già prevedere il risparmio di tempi e lo snellimento delle procedure che deriverà dalla riforma ancora l abbandono degli aspetti sanzionatori e infamanti che caratterizzavano la precedente formulazione delle norme consentiranno un approccio più sereno e ­ si auspica più collaborativo da parte del fallito ma non si può negare che il nuovo impianto del fallimento desti qualche perplessità sul piano dell opportunità delle scelte legislative anzitutto si teme che il ridimensionamento del ruolo del giudice nella gestione della procedura possa determinare il rischio di una soluzione eccessivamente contrattualistica della crisi in cui i poteri forti e segnatamente i creditori finiscono per detenere la gestione per condizionare l esito della composizione della crisi ancora tra i primi commentatori della riforma c è stato qualcuno che ha sollevato l obiezione di una riforma esageratamente bancocentrica in cui il ruolo dominante del comitato dei creditori sarebbe stato modellato proprio con lo scopo di

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aumentare il potere delle banche solitamente i creditori per eccellenza nello svolgimento della procedura 2 le novità 2.1 gli istituti fallimentari del decreto competitività il decreto competitività 6 d.l 14 marzo 2005 n 35 convertito nella l 14 maggio 2005 n 80 costituisce il primo stadio della riforma del diritto fallimentare poi completata con i decreti attuativi del dicembre 2005 e il d.lgs 5 per quanto molti commentatori abbiano criticato l utilizzo dello strumento decretale dubitando dell opportunità di un intervento d urgenza che precedesse di soli pochi mesi la riforma organica della disciplina le novità introdotte dal decreto competitività sono di non poco momento anzitutto viene modificata la disciplina del concordato preventivo 7 gli aspetti più rilevanti della nuova procedura sono costituiti dai presupposti soggettivi e oggettivi visto che scompaiono i requisiti di meritevolezza dell imprenditore e non è più richiesto lo stato di insolvenza sostituito da una situazione di crisi in cui versi l impresa 8 ancora non è più richiesto il pagamento di almeno il 40 dei creditori chirografari in quanto oggetto della proposta può essere qualsiasi accordo con i creditori che assicuri la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma possibilità di suddividere i creditori in classi omogenee anche nel concordato il ruolo del giudice delegato risulta fortemente ridimensionato il giudice infatti non ha il potere di sindacare nel merito la proposta di concordato dovendo limitare il proprio intervento al controllo formale sulla regolarità e la completezza dei documenti che corredano la domanda egli dovrà inoltre provvedere ad omologare il concordato approvato dalla maggioranza dei creditori o nel caso di più classi dalla maggioranza di ciascuna classe il concordato così modificato sarà dunque la procedura per eccellenza del nuovo diritto fallimentare attesa la sua capacità di intervenire in una fase di pre-insolvenza e di evitare il fallimento tale circostanza è ancor più probabile laddove si consideri che la riforma ha abolito la procedura di amministrazione controllata trasferendo le funzioni cui essa era deputata proprio al concordato altra figura modificata in sede decretale è stata quella della revocatoria fallimentare prevista per garantire il recupero dei cespiti distratti durante il periodo sospetto la revocatoria ha mantenuto il suo ruolo di strumento di garanzia del ceto creditorio e di 9 con l ulteriore

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reintegrazione dell attivo fallimentare la riforma ha salvaguardato la distinzione già presente nella legge del 42 tra atti anormali per i quali la conoscenza dello stato di insolvenza è presunta e atti normali nei quali al contrario il curatore deve provare l elemento soggettivo praticamente dimezzata la durata del periodo sospetto 10 il legislatore ha poi precisato il concetto di notevole sproporzione previsto dalla precedente normativa in relazione agli atti anomali stabilendo che la differenza tra le obbligazioni e le prestazioni assunte dal fallito e ciò che a lui è stato dato o promesso deve essere di oltre un quarto in base a quanto previsto dalla delega della legge 80 il nuovo articolo 69-bis della legge fallimentare prevede che le azioni revocatorie siano soggette ad un termine di decadenza di tre anni dalla dichiarazione di fallimento o comunque di cinque anni dal compimento dell atto le nuove norme saranno applicabili solo per le revocatorie proposte nell ambito delle procedure concorsuali iniziate dopo il 17 marzo 2005 il decreto competitività ha introdotto anche il nuovo articolo 70 rubricato effetti della revocazione la norma prevede che chi abbia restituito quanto percepito per effetto della revocatoria è ammesso al passivo per il suo credito stabilendo condizioni particolari per il pagamento avvenuto tramite intermediario e per gli atti estintivi di rapporti continuativi e reiterati viene in tal modo abrogato il precedente testo dell articolo la cd presunzione muciana relativa agli acquisti da parte del coniuge del fallito nel quinquennio anteriore al fallimento completamente innovativa risulta l introduzione degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all art 182-bis la norma prevede che il debitore possa stipulare tali accordi con i creditori che rappresentino almeno il 60 della totalità l accordo con la relazione di un esperto circa l attuabilità dello stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei deve essere depositato in tribunale per l omologazione e pubblicato nel registro delle imprese anche per gli accordi di ristrutturazione la legge non richiede particolari requisiti di meritevolezza per l imprenditore ma è sufficiente lo stato di crisi in cui versi un qualsiasi imprenditore commerciale non piccolo entro 30 giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione la decisione in merito spetta al tribunale che una volta deciso sulle opposizioni provvederà ad omologare l accordo in camera di consiglio con decreto È stato invece ampliato il novero delle esenzioni dalla revocatoria art 67 3° co l fall ed è stata

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motivato È possibile proporre opposizione anche nei confronti del decreto di omologazione entro 15 giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese l accordo sarà efficace dal giorno della pubblicazione con l introduzione di questo istituto si cristallizza una tendenza da tempo emersa nella prassi ovvero quella della soluzione stragiudiziale della crisi d impresa che la stessa giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto ammissibile 11 2.2 la definizione di piccolo imprenditore il rito applicabile la riforma ha confermato l esclusione dal fallimento del piccolo imprenditore ma ha contribuito a precisare le soglie entro le quali è ammissibile tale esenzione l art 1 della nuova legge fallimentare stabilisce infatti che devono essere considerati piccoli imprenditori gli esercenti un attività commerciale in forma individuale o collettiva che abbiano fatto investimenti in azienda non superiori a 300mila euro e ricavi lordi non superiori ai 200mila euro in media negli ultimi tre anni o dall inizio dell attività se di durata inferiore i limiti indicati nell art 1 così riformato possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del ministro della giustizia sulla base della media delle variazioni degli indici istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento come sottolinea la relazione illustrativa alla riforma si è inteso risolvere nel senso dell esclusione la vexata quaestio concernente la fallibilità delle piccole società commerciali quanto al rito applicabile la scelta è nel senso del rito camerale anziché quello ordinario sicuramente il modello indicato rispecchia l esigenza evidenziata in sede di legge delega di snellire e accelerare le procedure endofallimentari seppur nel rispetto delle garanzie costituzionali la stessa relazione illustrativa afferma che attraverso la conferma del modello camerale come contenitore neutro si è dunque ritenuto che possano essere utilmente perseguiti diversi obiettivi imposti dalla costituzione e dalla legge di delegazione la concentrazione l immediatezza e la speditezza del procedimento e la più generale e sempre immanente necessità di deflazionare la giurisdizione 2.3 il comitato dei creditori il curatore e il giudice delegato modifiche rilevanti sono quelle che interessano gli organi della procedura nell ottica di un fallimento sempre più rapido e non afflittivo per il debitore la riforma ha concepito una procedura in cui il ruolo del giudice delegato viene relegato al mero controllo di legittimità

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degli atti mentre la gestione della procedura è affidata al comitato dei creditori e al curatore È quest ultimo il vero protagonista della riforma in quanto eredita molti dei poteri che prima spettavano al giudice ma acquista un ruolo di maggior rilievo rispetto a quello finora ricoperto dall autorità giudiziaria in sostanza il curatore è chiamato a dirigere la procedura sotto la mera vigilanza del giudice delegato la riforma ha ampliato le categorie di professionisti che possono esercitare la funzione di curatore fallimentare i soggetti contemplati sono 1 avvocati 2 dottori e ragionieri commercialisti 3 studi professionali associati 4 società tra professionisti 5 amministratori di s.p.a che abbiano dato prova di capacità imprenditoriali sono invece esclusi 1 il coniuge i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito 2 i creditori del fallito e chi ha concorso al dissesto dell impresa durante i due anni anteriori alla declaratoria di fallimento 3 chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento la nomina avviene con sentenza dichiarativa ma è possibile la sostituzione su richiesta dell adunanza dei creditori al giudice a parte l aumento dei poteri strettamente connessi alla direzione della procedura tra cui quello di nominare direttamente gli avvocati della procedura e quello di compiere gli atti di straordinaria amministrazione riduzione di crediti transazioni compromessi rinuncia alle liti ricognizione di diritti di terzi su autorizzazione del comitato dei creditori il curatore ha l importante compito di predisporre un piano di liquidazione nei 60 giorni successivi alla redazione dell inventario il programma viene sottoposto all esame del comitato dei creditori e all approvazione del giudice delegato il programma deve contenere tutti gli elementi utili a comprendere i termini e le possibilità di realizzo dell attivo e la sua approvazione conferisce il potere di compiere tutti gli atti necessari per eseguirlo in un quadro siffatto il comitato dei creditori diventa l organo di decisione della procedura 12 sostituendo molte delle precedenti competenze del giudice delegato nominato dal giudice delegato entro 30 giorni dalla sentenza di fallimento è il comitato ad autorizzare in moltissimi casi l operato del curatore realizzando così una stretta collaborazione tra i due organi spetta inoltre al medesimo organo l autorizzazione all azione di responsabilità nei

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confronti del curatore il presidente del comitato viene designato a differenza che nel passato a maggioranza del comitato stesso ogni componente ha il diritto di ispezionare scritture contabili e documenti della procedura e di richiedere notizie a curatore e fallito quanto al giudice delegato non si può negare che le attribuzioni di tale organo siano state ridimensionate dalla riforma 13 se infatti la gestione e le decisioni spettano rispettivamente a curatore e comitato dei creditori il ruolo del giudice si limita ad una vigilanza e controllo sull operato di questi ultimi 2.4 l abbandono degli aspetti sanzionatori della procedura l esdebitazione l istituto dell esdebitazione è uno degli aspetti più innovativi della riforma tale beneficio che rispecchia le moderne tendenze della riflessione fallimentarista consente al fallito persona fisica che nella nuova disciplina recupera i diritti civili di essere liberato completamente dai debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti a condizione che 1 abbia cooperato fattivamente con gli organi della procedura 2 non abbia ritardato o contribuito a ritardare la procedura stessa 3 non abbia violato le disposizioni della legge fallimentare relative alla corrispondenza diretta al fallito 4 non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta 5 non abbia distratto l attivo o esposto passività inesistenti cagionato o aggravato il dissesto rendendo difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento d affari o fatto ricorso abusivo al credito 6 non abbia subito condanne penali per reati di bancarotta fraudolenta o per delitti contro l economia pubblica l industria e il commercio e altri delitti in connessione con l esercizio di attività d impresa salvo intervenuta riabilitazione in ogni caso il fallito non potrà essere ammesso al beneficio qualora non siano stati soddisfatti neppure in parte i creditori concorsuali sono esclusi dall esdebitazione i debiti alimentari e le obbligazioni derivanti dai rapporti non compresi nel fallimento ex art 46 nonché i debiti per il risarcimento danni da illecito extracontrattuale e le sanzioni pecuniarie che non siano accessorie ai debiti estinti sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso l ammissione al beneficio è dichiarata dal tribunale con il decreto di chiusura del fallimento o su richiesta del fallito entro un anno dalla dichiarazione di fallimento È ammesso il

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reclamo dei creditori insoddisfatti interessante è la norma del nuovo art 144 la quale prevede che il decreto di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla procedura di liquidazione che non hanno fatto richiesta di ammissione al passivo diritto di percepire nel concorso l introduzione dell istituto dimostra l abbandono delle prospettive sanzionatorie del fallimento e premia il fallito che abbia dato prova di un comportamento corretto e collaborativi nei confronti della procedura È evidente il tentativo di separare la persona dall impresa e di considerare quest ultima come entità economica piuttosto che come appendice dell imprenditore persona fisica 2.5 patrimoni e finanziamenti destinati effetti del fallimento della società la riforma prevede anche la disciplina degli effetti del fallimento della società su eventuali patrimoni e finanziamenti destinati l introduzione di queste due figure con la riforma del diritto societario del 2003 ­ aveva evidenziato numerose difficoltà di coordinamento con la disciplina fallimentare difficoltà rappresentate non solo dalla problematica configurazione di una procedura concorsuale autonoma per i patrimoni destinati sostenuta da autorevole dottrina ma anche dall esigenza di completare la lacunosa disciplina codicistica relativa agli effetti del fallimento della società sulle entità patrimoniali separate e sui finanziamenti destinati la riforma del diritto fallimentare risponde parzialmente alle domande emerse tra gli operatori del diritto offrendo valida soluzione per la tematica degli effetti del fallimento della società su patrimoni e finanziamenti destinati delude invece la mancanza di una disciplina del fallimento autonomo dell entità patrimoniale separata quanto agli effetti sui patrimoni destinati la riforma introduce l art 155 in base al quale è previsto che in caso di fallimento della società il curatore provvederà all amministrazione del patrimonio destinato con gestione separata il curatore potrà cedere a terzi il qualora ciò non fosse patrimonio al fine di salvaguardarne la funzione produttiva in tal caso l esdebitazione opera per la sola eccedenza rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto possibile il curatore provvederà alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione societaria il corrispettivo della cessione o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti all attivo fallimentare il curatore inoltre dovrà provvedere alla liquidazione del patrimonio qualora a seguito del fallimento della società o durante la gestione separata questo risulti incapiente i creditori particolari del patrimonio potranno presentare domanda di insinuazione al passivo del

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fallimento della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata secondo l art 2447quinquies 3° e 4° co c.c in caso di violazione delle regole di separatezza il curatore può agire in responsabilità nei confronti degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo la regolamentazione degli effetti del fallimento nei confronti dei finanziamenti destinati è contenuta nella sezione relativa ai rapporti giuridici pendenti attesa la natura contrattuale della figura introdotta dalla riforma societaria l art 72-ter prevede che qualora la realizzazione o la continuazione dell operazione sia impedita dal fallimento della società il contratto di finanziamento si scioglie in mancanza il curatore può decidere di subentrare nel contratto oppure il giudice delegato su richiesta del finanziatore e sentito il comitato dei creditori può autorizzare il finanziatore alla continuazione o alla realizzazione dell operazione fermo restando il diritto di questi ad insinuarsi al passivo in via chirografaria per eventuali crediti residui la norma fa salva poi l applicabilità delle norme del codice relative agli effetti del fallimento della società sul finanziamento ancora il decreto 5 prevede un ulteriore norma relativa ai patrimoni destinati l introduzione dell art 67-bis prevede che gli atti che incidono su un patrimonio destinato possano essere revocati quando pregiudicano il patrimonio della società presupposto soggettivo dell azione è dato dalla conoscenza dello stato di insolvenza della società la norma per quanto manifesti l attenzione alle tematiche della separazione patrimoniale in un campo delicato quale quello dei patrimoni destinati in realtà sembra non tener presente la modalità in cui operano i nuovi strumenti della riforma societaria senza dubbio è ammissibile che il congegno della separazione patrimoniale sia modulato nel senso di lasciare una responsabilità residua in capo alla società in tal caso la cautela espressa dalla norma del 67-bis costituisce un valido schermo per la società che può così tutelarsi da atti che potrebbero incidere sulla sua situazione patrimoniale distraendo cespiti dalla tutela dei creditori sociali ma nel caso in cui il meccanismo di separazione sia stato costruito in modo tale che in capo alla società non residui responsabilità non si comprende il senso della norma di cui trattasi sarebbe stata opportuno dunque inserire una precisazione nella norma in cui si faceva presente che l operatività della revocatoria era limitata ai casi in cui residui una responsabilità in capo alla società o perché così è stabilito nell atto costitutivo del patrimonio o perché si siano verificati i casi in cui il codice civile riconosce un coinvolgimento sul piano patrimoniale della società.

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note 1 l espressione è del ministro della giustizia roberto castelli in un articolo di a signorini pubblicato su il giornale del 23 dicembre 2005 2 così si è espresso il presidente dell abi maurizio sella nello stesso articolo di cui in nota 1 3 in particolare gli aspetti critici sottolineati dai primi commentatori della riforma si concentrano essenzialmente sul timore di una riforma cd bancocentrica atteso il ruolo di prim ordine rivestito dal comitato dei creditori nel quale spesso le banche sono la parte maggiormente rappresentativa e il ridimensionamento dei poteri del giudice delegato e sull inutilità di una riforma a più riprese dal decreto competitività del maggio 2005 ai recentissimi decreti attuativi del dicembre 2005 4 così g alessi v de sensi la riforma della legge fallimentare 2002 disponibile sul sito internet www.archivioceradi.luiss.it 5 in ossequio ai principi dettati dall art 5 della legge 80 a modificare la disciplina del fallimento secondo i seguenti principi 1 semplificare la disciplina attraverso l estensione dei soggetti esonerati dall applicabilita dell istituto e l accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia 2 ampliare le competenze del comitato dei creditori partecipazione dell organo alla gestione degli altri organi della procedura 3 modificare la disciplina dei requisiti per la nomina a curatore annoverando tra i soggetti legittimati a ricoprire la carica gli studi professionali associati le societa tra professionisti imprenditoriale 4 modificare la disciplina delle conseguenze personali del fallimento eliminando le e prevedendo che le limitazioni alla liberta di residenza e di sanzioni personali 5 modificare la nonche coloro che abbiano comprovate capacita di gestione consentendo una maggiore della crisi dell impresa coordinare i poteri corrispondenza del fallito siano connesse alle sole esigenze della procedura disciplina degli effetti della revocazione prevedendo che essi si rivolgano nei confronti dell effettivo destinatario della prestazione 6 ridurre il termine di decadenza per l esercizio dell azione revocatoria 7 modificare la disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti ampliando i termini entro i quali il curatore deve manifestare la propria scelta in ordine allo scioglimento dei relativi contratti e prevedendo una disciplina per i patrimoni destinati ad uno specifico affare e per i contratti di locazione finanziaria;

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