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raccolta di sentenze utili della corte di cassazione anno 2008 sent.45809/2008 -per i figli dei separati il telefonino nel mantenimento sent.3523/9-12/08-diritto del difensore a partecipare alla perizia ord.za n 28875-09/12/2008 affidamento familiare competenza per territorio residenza del minore sent.39411-23/09/2008 provocazione diritto di visita-condizioni limitative sent.35862/08-sono maltrattamenti anche se la moglie provoca sent.19939/2008 -la durata vincolata del comodato della casa familiare sent.14093/08-perde i beni la moglie che porta l amante a casa ordinanza 2966/2008 procedimento per l affido ai genitori naturali dei minori sent 2751/2008 attribuzione del cognome al figlio naturale cassazione 5 maggio 2004 :madre non consegna figlio malato all ex scatta condanna
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sent.45809/2008 -per i figli dei separati il telefonino nel mantenimento la sentenza da un caso di condanna a quattro mesi di reclusione di un padre inadempiente da www.corriere.it per i supremi giudici per mezzi di sussistenza non si può più come una volta intendere solo «il vitto e l alloggio» roma anche i mezzi di comunicazione e dunque i telefonini devono essere inclusi tra i mezzi di sussistenza che il genitore separato deve garantire naturalmente in base alle sue reali capacità economiche ai figli minorenni e non ancora autosufficienti lo richiede la «attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale» avverte la cassazione il caso ad avviso dei supremi giudici infatti per mezzi di sussistenza non si può più come una volta intendere solo «il vitto e l alloggio» questa riflessione è nella sentenza 45809 della sesta sezione penale che ha condannato marco d.m un padre inadempiente di 51 anni a quattro mesi di reclusione sospesi dalla condizionale a patto che paghi una provvisionale di 10 mila euro in favore della ex moglie luisa s e del figlio lorenzo ai quali per quasi quattro anni non ha versato rispettivamente 150 e 400 euro al mese senza successo in cassazione l uomo ha fatto presente che il suo lavoro di pubblicitario era andato male e che comunque nei limiti delle sue possibilità aveva dato un sostegno seppur saltuario alla ex famiglia marco si è difeso anche dicendo che simonetta e lorenzo se l erano cavata lo stesso e non erano in «stato di bisogno» insomma un tetto e un piatto di minestra ce l avevano oltre al cellulare la suprema corte gli ha replicato che tra i mezzi di sostentamento vanno anche compresi «gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana ad esempio abbigliamento libri di istruzione per i figli minori mezzi di trasporto mezzi di comunicazione» ovviamente da elargire «in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato» a sfavore di marco hanno giocato anche il fatto che mantiene una nuova famiglia e una figlia universitaria nata da un precedente legame È stato così confermato il verdetto emesso dalla corte di appello di napoli il 28 novembre 2007.
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sent.3523/9-12/08-diritto del difensore a partecipare alla perizia sez.6 sentenza n 3523 ud 09/12/2008 dep 27 gennaio 2009 a fronte della precisa volontà del difensore privo di consulente manifestata nel senso di partecipare alle operazioni peritali anche se di natura medico-legale deve il giudice provvedere pena la nullità della perizia espletata ad assicurare alla difesa dell imputato con gli opportuni provvedimenti l estrinsecazione del suo pieno diritto il quale non può certo essere qualitativamente inferiore al potere di richiesta osservazione e riserva che l art 230 c.p.p comma 2 attribuisce al consulente tecnico di parte che partecipi e sia presente alle attività del perito indicate nell art 228 c.p.p e però necessario posto che nessuna norma prevede esplicitamente la presenza fisica del difensore stesso a differenza del suo consulente tecnico il quale può partecipare alle operazioni peritali in relazione all art 230 c.p.p comma 2 che l esercizio in concreto di tale diritto sia accompagnato da una precisa espressa richiesta al giudice tutte le volte in cui le operazioni peritali si svolgano senza la presenza del giudice e/o il luogo di esecuzione della attività del perito nominato sia costituito da una struttura carceraria o da un luogo privato tale richiesta anche informale ma esplicita va manifestata all atto del conferimento dell incarico ex art 226 c.p.p oppure anche successivamente nel corso dell attività peritale stessa che si realizzi e si svolga senza la presenza del giudice ma in questo ultimo caso come questione da rimettersi al giudice se ve ne è il tempo al solo effetto di modulare i poteri del perito medicolegale avuto riguardo ad una presenza non tecnica nella specie il partecipe alle operazioni peritali non è un consulente ma un avvocato ed al fine ulteriore e non secondario di rimuovere ostacoli amministrativi o di altra natura che alterino anche di fatto l esercizio di tale diritto la cassazione con la sentenza indicata ha sancito a chiare note il diritto del difensore a partecipare alle operazioni peritali tuttavia la mancata partecipazione dello stesso dà luogo ad una nullità solo laddove il difensore abbia richiesto anche informalmente ma esplicitamente di essere presente durante le operazioni soprattutto laddove le stesse si svolgano in carcere o in luoghi privati nella specie si trattava di una visita medico-legale volta a stabilire l eventuale incompatibilità tra le patologie lamentate dal detenuto e la permanenza in carcere in forza di tali principi la corte pur censurando l opposto principio giuridico espresso dal tribunale del riesame ha comunque confermato l ordinanza de libertate rilevando che il difensore pur avendo partecipato al conferimento dell incarico non aveva esplicitamente richiesto al giudice di partecipare alle operazioni né aveva nominato un consulente tecnico a nulla rilevando che il difensore avesse comunque tentato di partecipare alla visita medico-legale presentandosi in carcere vedendosi opposto il diniego di ingresso da parte del vice-direttore del carcere.
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ord.za n 28875-09/12/2008 affidamento familiare competenza per territorio residenza del minore in caso di affidamento familiare di un minore disposto con atto amministrativo reso esecutivo dal giudice tutelare ovvero in caso di domanda di parte disposto con decreto del tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale del minore alla data del ricorso o ancora disposto d ufficio dal tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale del minore all epoca della decisione il successivo legittimo mutamento di dimora dell affidato comporta che su ogni intervento urgente nell interesse di lui sono competenti rispettivamente per l esecutività di quanto deciso dal servizio sociale locale e per i provvedimenti urgenti da assumere il giudice tutelare e il tribunale per i minorenni del luogo ove l affidato di fatto risiede decorsi ventiquattro mesi di durata massima del periodo di affidamento spetta sempre al tribunale per i minorenni del luogo di legittima residenza attuale del minore l adozione in rapporto all interesse preminente dello stesso dei provvedimenti di proroga o di cessazione dell affidamento questo il principio di diritto elaborato dalla corte di cassazione a sezioni unite con l ordinanza del 9 dicembre 2008 si tratta di una decisione di grande importanza in quanto con essa i giudici di legittimità hanno mutato l orientamento giurisprudenziale finora seguito in materia in precedenza infatti la suprema corte aveva sempre negato che i mutamenti di fatto relativi alla dimora alla residenza o al domicilio del minore successivi all inizio della procedure o intervenuti nel corso di essa potessero dar luogo a spostamenti di competenza per territorio affermando ai sensi dell art 5 c.p.c perpetuatio jurisdictionis la competenza inderogabile del tribunale del luogo di dimora abituale del minore alla data dell atto introduttivo del procedimento ovvero del luogo ove lo stesso si trovava a vivere stabilmente alla data della emissione del provvedimento in caso di decisione d uffici
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sent.39411-23/09/2008-diritto limitative provocazione di visita condizioni con la sentenza del 21.11.2007 il tribunale di montepulciano in riforma della sentenza del g.d.p della stessa città appellata dall imputato ha dichiarato il sig non punibile ai sensi dell art 599 comma 2 c.p in ordine al reato di ingiuria commesso in danno di costituitasi parte civile contro la sentenza di appello la parte civile ha proposto ricorso per cassazione denunciando vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esimente della provocazione e l erronea applicazione dell art 599 comma 2 c.p a sostegno del primo motivo la ricorrente deduce che la motivazione della sentenza impugnata è incompleta perché non tiene conto dei documenti acquisiti dal g.d.p e in particolare del decreto in data 11.2.2003 con il quale il tribunale per i minorenni aveva disciplinato le modalità di visita del alla figlia in tenera età avuta con la querelante né della circostanza che il giorno del commesso reato l imputato si era recato a far visita alla figlia portando con sé sostanza stupefacente nascosta in un pacchetto di sigarette come risulta dalla deposizione resa dal carabiniere intervenuto su richiesta della famiglia comportamento quest ultimo seguito da altri analoghi che ben giustificava la apprensioni della querelante tanto che successivamente il tribunale per i minorenni aveva disposto che le visite avvenissero «alla costante presenza di un operatore» del servizio sociale manca il requisito dell ingiustizia della condotta tenuta dalla persona offesa la quale aveva ottemperato a provvedimenti dell a.g a sostegno del secondo motivo la ricorrente deduce che mancano i requisiti dell esimente costituiti dall ingiustizia del fatto altrui e dall essere la reazione posta in essere subito dopo avendo il primo giudice correttamente evidenziato che il fatto andava considerato come frutto di stratificazione di pregressi sentimenti rancorosi osserva la corte che il ricorso non merita accoglimento invero il primo motivo là dove non è inammissibile perché versato in fatto è infondato perché il giudice del merito ha fornito adeguata giustificazione della decisione assunta ha osservato tra l altro il tribunale che «nella circostanza in cui si è svolta la condotta oggetto del presente procedimento il si era recato presso l abitazione che la condivide con i suoi genitori e la figlioletta per espletare la visita alla minore in qualità di genitore non affidatario in ottemperanza al provvedimento del tribunale dei minorenni di firenze che prescriveva che la bambina fosse visitata dal padre nel luogo di residenza della minore al fine di non allontanarla dal contesto di vita cui la bambina era abituata tenuto conto della tenera età l esasperato conflitto tra la ed il si incentrava sulla interpretazione del luogo di residenza indicato dal tribunale con la conseguenza che per irremovibile volontà della e dei di lei familiari tali visite dovessero esclusivamente svolgersi all interno della abitazione della bambina alla costante presenza della madre ovvero di altro familiare coabitante» la stessa querelante aveva ammesso che durante tali visite era sempre garantita la presenza di un altro familiare al punto che se lei aveva necessità di allontanarsi dalla stanza ove gli incontri dovevano avvenire e svolgersi era sostituita dal padre o dalla madre sennonché il consapevole del funzionamento dell impianto di registrazione aveva più volte chiesto che fosse spento ottenendo sempre risposta negativa da parte dei talchè il tribunale con accertamento in fatto sorretto da logica e congrua motivazione ha ritenuto la sussistenza dell esimente della provocazione dovuta allo stato d ira determinato dal fatto ingiusto altrui ravvisabile ogniqualvolta il soggetto ponga in essere la condotta astrattamente descritta dalla norma mosso da uno stato d animo direttamente riconducibile al fatto altrui che sebbene non illecito o illegittimo si delinei quale atteggiamento contrario al vivere civile.
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e nella concreta fattispecie «condizioni così limitative ed umilianti imposte al per assolvere il suo dovere paterno certamente erano sofferte dallo stesso e vissute in modo tale da ingenerare nel medesimo uno stato d ira che di volta in volta si rinnovano al rinnovarsi delle visite e delle imposizioni descritte» pertanto a ragione il tribunale ha ritenuto «più che ragionevole» concludere che le ingiurie proferite dall imputato all indirizzo della fossero frutto di tale stato d animo e reazione alla situazione ingiusta ed umiliante nella quale egli veniva a trovarsi sempre durante le visite alla bambina «situazione che peraltro non poteva non impedire la costruzione di un rapporto padre figlia fondato sulla genuinità e conoscenza reciproca» l esattezza di tale conclusione peraltro è conforme all insegnamento per il quale la stessa regolamentazione del c.d diritto di visita del genitore non affidatario debba far conto del profilo per cui «un tal diritto si configuri esso stesso come uno strumento in forma affievolita o ridotta per l esercizio del fondamentale diritto dovere di entrambi i genitori di mantenere istruire ed educare i figli il quale trova riconoscimento costituzionale nell art 30 comma primo della costituzione cfr cass civ sent n 5714 del 2002 il secondo motivo è infondato perché la sentenza impugnata è conforme all insegnamento per il quale «sussiste la circostanza attenuante comune della provocazione art 62 n 2 cod pen anche quando la reazione iraconda non segua immediatamente il fatto ingiusto a differenza di quello che richiede l esimente di cui all art 599 cod pen nel delitto di diffamazione ma consegua ad un accumulo di rancore per effetto di reiterati comportamenti ingiusti esplodendo anche a distanza di tempo in occasione di un episodio scatenante» sez v sentenza n 12860 del 2005
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sent.35862/08-sono maltrattamenti anche se la moglie provoca con la sentenza n 35862/08 la suprema corte ha dichiarato non fondato il ricorso presentato dall imputato b.r condannato dalla corte d appello di bologna al risarcimento dei danni patiti dalla moglie per il reato di maltrattamenti in famiglia più specificamente la corte territoriale riforma la pronuncia assolutoria di primo grado 20.09.2005 impugnata ai soli effetti della responsabilità civile liquidando equitativamente i danni subiti dalla coniuge nella somma di 25.000,00 euro l imputato promuove ricorso per cassazione lamentando la manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità civile nonché l inosservanza della legge processuale in ordine al principio di correlazione tra accusa e sentenza la cassazione ritiene corretta la ricostruzione effettuata dal giudice di merito e in particolare si sofferma sull analisi della fattispecie criminale di cui all art 572 c.p e della compatibilità dell attenuante della provocazione e proprio in ordine a questi due profili che la sentenza si presenta particolarmente interessante brevemente pare utile richiamare la condotta contestata all imputato così come ritenuta provata dalla corte d appello sulla base di testimonianze rese dalla persona offesa da famigliari vicini di casa conoscenti nonché certificata dal personale sanitario l agente aveva posto in essere nel corso della convivenza coniugale atti di ingiuria percosse e lesioni nei confronti della moglie costretta più volte a chiedere aiuto a parenti prossimi e in talune occasioni altresì a chiamare i carabinieri la reiterata sequenza di soprusi era stata negata dalle figlie della coppia la cui attendibilità viene però negata dai giudici di merito essendo il risultato della forte influenza dissuasiva e negativa esercitata dal padre sulle medesime la personalità egocentrica e manipolatrice del padre viene accertata in sede di consulenza psichiatrica la suprema corte ritiene che tali condotte siano pienamente provate e perfettamente integranti la fattispecie di cui all art 572 c.p sul cui esame si soffermerà la nostra attenzione inoltre si affronterà il problema dell ammissibilità o meno dell attenuante della provocazione art 62 n 2 c.p in ordine a tale reato mettendo in risalto la novità introdotta dalla pronuncia segnalata il reato di maltrattamenti in famiglia è collocato nel titolo xi del libro ii dedicato ai delitti contro la famiglia più specificamente nel capo iv riservato alla tutela dell assistenza famigliare il codice rocco ha inteso innovare rispetto alla precedente codificazione zanardelliana che inquadrava tale fattispecie tra i delitti contro la persona accentuando il valore della famiglia e la sua protezione da aggressioni interne quanto esterne l esatta individuazione del bene giuridico tutelato è oggetto di disputa dottrinale soprattutto alla luce dell evoluzione interpretativa del valore famiglia secondo taluni infatti la norma proteggerebbe il nucleo famigliare in quanto tale lasciando in secondo piano la tutela fisica e psichica delle persone che ne fanno parte per altri invece la fattispecie incriminatrice sarebbe volta alla tutela dei rapporti famigliari delle relazioni affettive e psicologiche intercorrenti tra coniugi parenti e affini un equilibrata soluzione pare essere quella di identificare il bene giuridico nella protezione del più debole di colui che si trova esposto all autorità o alla supremazia di un familiare o di un soggetto preposto alla sua cura o educazione perché non sia leso tanto nella sfera dell integrità fisica e morale quanto nella propria personalità g fiandaca e musco diritto penale parte speciale ii ii ed p 346 la giurisprudenza propende per un interpretazione estensiva dell oggettività giuridica mettendo in risalto vari profili che finiscono col rilevare tra l altro anche sul piano del concorso di reati più specificamente si è detto che pur essendo interesse dello stato salvaguardare la famiglia l art 572 c.p viene integrato da episodi offensivi dell integrità
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fisica o morale della libertà del decoro delle persone della famiglia elementi che ne costituiscono il patrimonio morale avvilendo la personalità della persona offesa cass pen vi 12.04.2006 p in guida al diritto 2006 38 76 trib palermo 05.07.2007 in il merito 2007 42 trib bari 08.05.2006 in giurisprudenzabarese.it 2006 nella vittima si viene così a determinare uno stato di paura angoscia inferiorità offensivi della sua dignità e della sua libertà con riflessi sulla sfera morale fisica e mentale interessante notare come questa prospettiva personalista abbia trovato espresso riconoscimento anche alla luce dei principi di eguaglianza e pari dignità sociale garantiti dalla costituzione come diritti inviolabili dell uomo cass pen vi 08.11.2002 khoulder in cass pen 2003 3833 in cui si esclude che l appartenenza dell agente alla religione musulmana e l osservanza di suoi precetti in ordine all esercizio della potestà sul nucleo famigliare possa escludere l elemento soggettivo del reato di maltrattamenti realizzatosi mediante prevaricazioni e continue sopraffazioni il tema si presenta particolarmente interessante anche nella prospettiva di un diritto penale multiculturale e dell eventuale ammissibilità nel nostro ordinamento di c.d cultural defences per ora assolutamente negate che la tutela della persona offesa risulti preminente rispetto a quella del bene famiglia risulta altresì dalla stessa formula normativa meritevoli di tutela non risultano solamente gli stretti componenti del nucleo famigliare bensì una schiera più ampia di soggetti in cui includere il nipote convivente il figlio naturale non riconosciuto e più in generale coloro che nutrono relazioni sentimentali o consuetudini di vita comuni in forza di un rapporto di convivenza la giurisprudenza in varie occasioni ha avuto modo di specificare che il richiamo alla famiglia deve essere inteso come ogni consorzio di persone tra le quali per strette relazioni e consuetudini di vita siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo cass vi 29.01.2008 b in riv pen 2008 9 881 cass vi 24.01.2001 gatto in cass pen 2008 2858 cass vi 10.10.2001 v in famiglia e diritto 2002 135 in cui si fa cenno esplicitamente la nozione di famiglia di fatto fondata sulla volontà di vivere insieme di avere figli di avere beni comuni di dar vita cioè ad un nucleo stabile e duraturo la rilevanza penale in particolare del rapporto di convivenza more uxorio è oramai un dato acquisito la giurisprudenza di merito si è spinta oltre affermando che il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile altresì dopo che sia cessato il suddetto rapporto ossia può essere consumato anche nei confronti di persona non convivente con l imputato quando essa sia legata da vincoli nascenti dal coniugio che permangono anche a seguito della separazione legale o di fatto o di filiazione trib reggio calabria 23.01.2007 in il merito 2007 6 72 quanto all elemento oggettivo la fattispecie di cui all art 572 c.p si presenta come tipico reato abituale connotato dalla reiterazione e dalla sistematicità degli atti di sopruso e vessazione si è precisato tuttavia che il carattere dell abitualità che unifica i comportamenti offensivi non necessariamente equivale a continuità è ben possibile che le condotte criminose si alternino con periodi di normalità senza per questo far venir meno l illecito cass vi 12.04.2006 p cit per contro sporadici litigi o episodi di violenza o prevaricazione morale del tutto occasionali non integrano la fattispecie in esame essendo privi di quel minimo di costanza che la norma richiede trib palermo 05.06.2007 cit non essendo specificato in che modo i maltrattamenti devono prendere concretezza l individuazione delle condotte penalmente rilevanti è affidata agli interpreti sicuramente vi rientrano le ipotesi ingiuria minaccia percosse e lesioni lievi condotte quindi delittuose di per sé a queste possono affiancarsi anche comportamenti non qualificabili di per sé come reati ma che considerati unitariamente nel loro ripetersi del tempo determinano
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quell effetto di maltrattamento -sopruso-vessazione che la norma intende reprimere g fiandaca e musco cit p 347 non sono ovviamente da escludere condotte di tipo omissivo esempio privazione del cibo e opinione conforme che le fattispecie di sequestro di persona riduzione in schiavitù e soprattutto violenza sessuale concorrano con quella di maltrattamenti in famiglia alla luce anche della diversità tra i beni giuridici tutelati la quale non consentendo di parlare di stessa materia esclude l applicazione dell art 15 c.p in questi termini cass iii 16.05.2007 in guida al diritto 2007 34 66 l elemento soggettivo del reato è integrato dal dolo generico della coscienza e volontà dell agente di sottoporre la vittima a sofferenze fisiche o morali in modo abituale instaurando un sistema di sopraffazioni e vessazioni che la umili questa unicità nell intento criminoso non comporta la necessaria rappresentazione anticipata in capo all agente di ogni singolo episodio di maltrattamento essendo sufficiente che si renda conto della situazione di disagio che determina e che intenda proseguire se questi sono gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice occorre ora soffermarci sul caso sottoposto alla cassazione e risolto con la sentenza in esame in particolare sulla ammissibilità della attenuante della provocazione innanzitutto si ribadisce che il delitto di maltrattamenti in famiglia si concretizza in atti lesivi dell integrità fisica e morale della libertà e della dignità della vittima rendendo le relazioni di questa con l agente dolorose e mortificanti tali condotte illecite sono ravvisate nel comportamento dell imputato che con ripetute aggressioni e prevaricazioni nei confronti della moglie ha determinato in questa un senso di sofferenza e umiliazione la nota centrale della decisione sta però nel riconoscere la configurabilità del reato altresì nel casi in cui il clima conflittuale di incompatibilità e aggressivo tra i coniugi abbia reso l ambiente famigliare intollerabile come dimostrato dalla sentenza di separazione tra i coniugi pronunciata per insanabile incompatibilità la presenza di gravi conflitti nella relazione coniugale la reciproca insofferenza ed aggressione non giustificano a detta della corte l impiego di condotte volte all umiliazione e alla sopraffazione e ancor meno atti lesivi dell integrità fisica e morale in un rapporto interpersonale maturo e consapevole si deve osservare anche nei momenti di crisi un atteggiamento conforme ai principi di civile convivenza e di rispetto della dignità umana laddove siano coinvolti anche i figli specie se di tenere età poi diventa cruciale mantenere un clima equilibrato e stabile affinché non subiscano negative ripercussioni ed influenze intimidatorie ciò che la sentenza mette in risalto dunque è che la provocazione del soggetto passivo individuata in questo clima ostile ma non provata in giudizio non è causa di esclusione del reato che al più può essere attenuato in ordine ai singoli episodi che lo concretizzano e solamente in relazione ai singoli atti di vessazione e sopruso che eventualmente il giudice potrà tener conto dell atteggiamento provocatorio della moglie o più in generale del contesto aggressivo e intollerabile in cui l illecito si consuma ai fini della commisurazione della pena per il reato nel suo complesso la sentenza in esame si presenta innovativa perché nelle poche pronunce in tema la suprema corte aveva finora escluso l applicabilità dell attenuante di cui all art 62 n 2 c.p ai reati abituali nella specie a quello di maltrattamenti in famiglia questo essendo contrassegnato da una serie di comportamenti antigiuridici di analoga natura ripetuti e replicati nel tempo non pare compatibile con l attenuante della provocazione poiché si finirebbe con il prospettare come una reazione emotiva ad un fatto ingiusto ciò che in realtà è espressione di un proposito di rivalsa e di vendetta a cui l ordinamento non può dare riconoscimento cass vi 27.10.2000 nuara in cass pen 2002 1393 cass vi 24.04.1991 nicoli in giust pen 1992 159
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secondo il precedente orientamento quindi non era possibile attenuare il regime sanzionatorio in ragione dello stato emotivo dell agente essendo la fattispecie incriminatrice di natura abituale e quindi incentrata sul requisito dell abitualità della costanza della reiterazione l insistenza sul dato materiale escludeva ogni sorta di rilevanza all elemento soggettivo in ordine ai singoli episodi criminali con la sentenza in esame invece si riconosce l influenza provocatoria e di suggestione che il clima conflittuale ed aggressivo può dispiegare sull agente laddove la crisi coniugale si manifesti in forme particolarmente accese e virulente è possibile che il soggetto reagisca in maniera aggressiva e vessatoria tale comportamento certamente non può essere ritenuto lecito ma può ottenere un attenuazione nel giudizio sul suo disvalore proprio per il particolare contesto in cui è stato posto in essere concludendo possiamo dire che la suprema corte con questa decisione ha dimostrato di voler valorizzare il dato soggettivo della fattispecie tenendo probabilmente conto della realtà fattuale che dimostra come sempre più spesso le crisi coniugali assumono toni aspri e sfocino in veri e propri conflitti e forse ancora più rilevante è la lezione morale che i giudici ci offrono laddove richiamando i principi di rispetto della persona e di dignità umana ricordano come tali valori siano essenziali per una civile convivenza base di tutti gli ordinamenti democratici a.c
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sent.19939/2008 -la durata vincolata del comodato della casa familiare la corte di cassazione torna ancora una volta ad occuparsi della sorte che è destinato ad avere il comodato gratuito dell abitazione adibita a casa familiare in caso di assegnazione della stessa al coniuge affidatario dei figli in conseguenza della separazione il caso di frequente verificazione è quello del genitore o altro parente di uno dei coniugi che concede in comodato gratuito un immobile al figlio affinché sia adibito a casa familiare la quale poi con la sentenza di separazione venga assegnata all altro coniuge affidatario della prole il genitore o l altro parente proprietario ha diritto alla restituzione dell immobile dato in comodato in che termini in base al principio generale ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza il provvedimento di assegnazione in favore del coniuge non modifica né la natura né il contenuto del titolo di godimento sull immobile atteso che l ordinamento non stabilisce una funzionalizzazione assoluta del diritto di proprietà del terzo a tutela di diritti che hanno radice nella solidarietà coniugale o postconiugale con il conseguente ampliamento della posizione giuridica del coniuge assegnatario il comodato pertanto resta regolato negli stessi limiti che originariamente segnavano per concorde volontà delle parti il godimento del bene la vera questione riguarda la qualificazione giuridica che in questa ipotesi deve essere riconosciuta al contratto di comodato se l immobile era stata concessa in comodato sia pure ad uno solo dei due coniugi ma al precipuo fine di far fronte alle esigenze abitative delle nuova famiglia secondo la corte di cassazione il contratto deve essere qualificato come comodato senza termine di durata concordato con lo scopo di servirsi dell immobile concesso in comodato come casa coniugale con durata quindi vincolata all esercizio di tale uso ne deriva che in applicazione del principio in base al quale la concentrazione del godimento in capo ad un solo coniuge per effetto dell assegnazione della casa coniugale non incide in alcun modo sui diritti e doveri del comandate quest ultimo sarà tenuto a consentire la continuazione del godimento per l uso previsto nel contratto indipendentemente dal fatto che sia intervenuta la predetta assegnazione conserva il diritto di chiedere l immediata restituzione della cosa in ipotesi di sopravvenienza di un urgente e impreveduto bisogno ai senso dell art 1809 co 2 c.c in definitiva poiché l uso previsto dal contratto di comodato in questo caso si identifica nelle esigenze abitative della famiglia il comodante deve consentire la continuazione del godimento sino a quando tale esigenza venga meno ossia allorché non vi siano più figli minori o maggiori non autosufficienti senza colpa prima di tale momento il comodante potrà comunque chiedere la restituzione dell immobile qualora sopravvenga un bisogno urgente e imprevisto dell immobile stesso
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sent.14093/08-perde i beni la moglie che porta l amante a casa sentenza n 14093 del 28 maggio 2008 fatto e diritto il 29 aprile 1975 aldo i evocava in giudizio la moglie silvana p chiedendo che fosse disposta la revocazione delle donazioni indirette eseguite in suo favore avendo intestato a nome di lei la comproprietà di beni immobili acquistati con il proprio danaro la convenuta resisteva e in via riconvenzionale chiedeva la divisione del patrimonio comune il tribunale di messina il 19 ottobre 1990 respingeva la domanda ma la corte d appello il 1 marzo 2005 riformava la prima sentenza e dichiarava la revocazione per ingratitudine delle donazioni indirette p ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi la causa è stata avviata a decisione con il rito per i procedimenti in camera di consiglio rinnovata la notifica nei suoi confronti i si è costituito con controricorso condividendo il parere del p.g la corte ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato con il primo motivo la p lamenta che il giudice d appello non abbia correttamente valutato le dichiarazioni testimoniali addotte per far risultare che ella aveva contribuito agli acquisti immobiliari grazie ai donativi e ai contributi regolarmente ricevuti dai genitori il motivo è inammissibile per giurisprudenza costante del supremo collegio quando nel ricorso per cassazione è denunziato vizio di motivazione per incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per mancata o insufficiente od erronea valutazione di risultanze processuali un documento deposizioni testimoniali dichiarazioni di parti accertamenti del c.t.u ecc e imprescindibile al fine di consentire alla corte di effettuare il richiesto controllo anche in ordine alla relativa decisività che il ricorrente precisi pure mediante integrale trascrizione delle medesime nel ricorso le risultanze che asserisce decisive e insufficientemente o erroneamente valutate in quanto per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo alle cui lacune non e possibile sopperire con indagini integrative non avendo la s.c accesso agli atti del giudizio di merito cass 22984/06 6679/06 con il secondo motivo la ricorrente denuncia in relazione all art 360 cpc n 3 la violazione della norma art 342 che regola l onere dell appellante di specificare i motivi di impugnazione sostiene che la controparte non avrebbe censurato nell atto di appello il mancato accoglimento da parte del tribunale della domanda di revocazione per ingratitudine delle donazioni avendo lamentato solo la mancata ammissione della prova testimoniale e le risultanze della consulenza tecnica il rilievo che introduce un preteso vizio in procedendo da esaminare anche se non è stato richiamato il n 4 dell art 360 cfr cass 26091/05 e per l esame del quale è consentito l accesso agli atti cfr cass 16596/05 risulta privo di fondamento come dedotto in controricorso l atto di appello a pag 8 sotto il numero 4 chiedeva infatti alla corte messinese di revocare la donazione indiretta del denaro per ingratitudine con ogni conseguente statuizione in ordine alla proprietà degli immobili la pronuncia resa sul punto era quindi conseguente a una specifica formulazione della domanda a sostegno della quale i motivi di gravame si soffermavano sull apparato probatorio che doveva sostenerne l accoglimento.
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il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt 802 e 809 del codice civile secondo la ricorrente mancherebbe in atti la prova rigorosa di fatti e circostanze che potessero integrare l ingiuria grave e in particolare prove dell asserito carattere ingiurioso della relazione extraconiugale viene inoltre eccepito che il termine annuale per proporre la domanda di revocazione delle donazioni era già decorso al momento della proposizione del giudizio questo secondo profilo del motivo è inammissibile perché introduce per la prima volta in sede di legittimità una questione di merito non dedotta nei precedenti gradi di giudizio nel silenzio della sentenza d appello parte ricorrente avrebbe dovuto in ricorso indicare in quale atto difensivo o verbale di causa aveva sollevato per la prima volta l eccezione fondata sull art 802 c.c quanto al primo profilo,la censura peraltro esposta alla stregua di una critica alla motivazione e non alla interpretazione delle norme applicate non coglie nel segno il giudice d appello ha infatti ritenuto in coerenza con la lettura che la giurisprudenza di legittimità richiamata con precisione ha costantemente dato dell istituto in esame che l ingiuria grave richiesta dall art 801 quale presupposto della revocazione consiste in un comportamento con il quale si rechi all `onore ed al decoro del donante un offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona sì da rilevare un sentimento di avversione che manifesti tale ingratitudine verso colui che ha beneficato l agente che ripugna alla coscienza comune cass n.13632 del 05 11 2001 ma anche n.7033 del 5 04 2005 n.8165 del 20 09 1997 n.5310 del 29 05 1998 ha poi ritenuto con motivazione incensurabile in questa sede in quanto esente da vizi logici o giuridici che costituiva ingiuria grave non tanto della ricorrente la quale all età di trentasei anni già madre di tre figli aveva intessuto una relazione con un ventritreenne protrattasi clandestinamente per vari anni e sfociata nell abbandono della famiglia per convivere con il nuovo compagno quanto l atteggiamento complessivamente adottato menzognero e irriguardoso verso il marito all insaputa del quale la ricorrente si univa con l amante nell abitazione coniugale discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità e manifesta infondatezza del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite p.q.m rigetta il ricorso condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 3.100 cui 100 per spese e per onorari.
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ordinanza 2966/2008 procedimento per l affido ai genitori naturali dei minori cassazione civile sez i ord 07-02-2008 n 2966 svolgimento del processo motivi della decisione che sul regolamento di competenza proposto d ufficio dal tribunale di milano nel procedimento per l affido ai genitori naturali dei minori p.d e p.n il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue il relatore cons ragonesi letti gli atti depositati rilevato che il tribunale per i minorenni di milano ha sollevato regolamento di competenza d ufficio nel procedimento ex art 155 c.c relativo ai minori p.d e p.n figli naturali di p.c e di a.e in cui si controverte tra i genitori circa l affidamento dei figli che su detto procedimento il tribunale di monza aveva dichiarato la propria incompetenza a seguito della entrata in vigore della l n 54 del 2006 che il tribunale per i minorenni di milano ritiene che a seguito della citata modifica normativa la competenza in tema di affidamento di figli minorenni di genitori coniugati debba essere attribuita al tribunale ordinario già competente a decidere sulla regolazione dei rapporti economici osserva quanto segue questa corte ha chiarito che la l 8 febbraio 2006 n 54 sull esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull affidamento condiviso applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati ha corrispondentemente riplasmato l art 317 bis cod civ il quale innovato nel suo contenuto precettivo continua tuttavia a rappresentare lo statuto normativo della potestà del genitore naturale e dell affidamento del figlio nella crisi dell unione di fatto sicchè la competenza ad adottare i provvedimenti nell interesse del figlio naturale spetta al tribunale per i minorenni in forza dell art 38 disp att cod civ comma 1 in parte qua non abrogato neppure tacitamente dalla novella la contestualità delle misure relative all esercizio della potestà e all affidamento del figli da un lato e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento dall altro prefigurata dai novellati am 155 e ss cod civ ha peraltro determinato in sintonia con l esigenza di evitare che i minori ricevano dall ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione della tutele che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo una attrazione in capo allo stesso giudice specializzato della competenza a provvedere altresì sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio pertanto ove si condivida il testé formulato rilievo il ricorso può essere trattato in camera di consiglio con dichiarazione della competenza del tribunale per i minorenni di milano a conoscere della controversia tra p.c e a.e per l affidamento dei loro figli naturali considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto va dichiarata la competenza del tribunale per i minorenni di milano p.q.m dichiara la competenza del tribunale per i minorenni di milano depositato in cancelleria il 7 febbraio 2008
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sent 2751/2008 attribuzione del cognome al figlio naturale cassazione civile sez i 05-02-2008 n 2751 1 con decreto in data 29 aprile 2005 il tribunale per i minorenni di catania rilevato che il minore z.m nato il omissis già riconosciuto dalla madre z.a era stato successivamente a seguito di sentenza del giudice minorile che aveva superato il mancato consenso dell altro genitore riconosciuto dal padre s.s disponeva che il bambino assumesse il cognome s in aggiunta a quello materno 2 il s proponeva reclamo avverso tale decreto chiedendo l attribuzione al minore del patronimico in via esclusiva anche la z proponeva reclamo instando perchè il bambino conservasse il solo cognome della madre 2.1 con decreto in data 29 marzo 2006 la corte d appello di catania in composizione specializzata ha rigettato entrambe le impugnazioni la corte etnea ha premesso che ai fini dell attribuzione del cognome del genitore che ha riconosciuto il figlio successivamente alla madre occorre avere riguardo all interesse esclusivo del minore tenendo conto del diritto del medesimo alla propria identità personale fino a quel momento posseduta nell ambiente in cui è vissuto anche con riferimento alla famiglia in cui è cresciuto nonchè ad ogni altro elemento di valutazione suggerito dalla fattispecie esclusa ogni automaticità ha quindi rilevato che nella specie non ricorreva alcuna ragione per cui il minore m non dovesse portare anche il cognome paterno tenuto conto del legame sempre dimostrato dal s verso il figlio della mancanza di una cattiva reputazione del s o di condotte dello stesso pregiudizievoli per il figlio della circostanza che quando vi erano stati dei rapporti tra il padre e il figlio l esito era stato positivo della mancanza di conseguenze negative sotto il profilo dell identità personale derivanti dall aggiunta del cognome paterno non avendo m ancora acquisito del tutto in ragione dell età una identità personale definita nell ambiente sociale nel quale è vissuto al fine di tutelare l identità del minore conosciuto fino ad allora come z.m la corte d appello ha ritenuto conforme all interesse dello stesso la conservazione del cognome z aggiungendo quello s 3 per la cassazione del decreto della corte d appello ha proposto ricorso la z con atto notificato l il maggio 2007 deducendo due motivi gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede motivi della decisione 1 con il primo motivo violazione ed erronea applicazione dell art 262 c.c in riferimento all art 360 c.p.c numero 3 la ricorrente pone il quesito se violi l art 262 c.c il provvedimento che non riconosce al cognome materno acquisito dal figlio naturale tempestivamente riconosciuto dalla sola madre e solo dopo notevole lasso temporale riconosciuto anche dal padre una propria autonoma tutela assurgendo in tale caso il matronimico alla dignità di segno distintivo dell identità personale posseduta dal figlio naturale nell ambiente in cui vive fino al momento del tardivo riconoscimento paterno in sede di illustrazione del motivo si deduce che il padre superata l opposizione della madre aveva proceduto al riconoscimento del figlio quando questi aveva l età di cinque anni e mezzo e che il decreto del tribunale per i minorenni con cui era stato autorizzata
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