Legge regione siciliana 6 marzo 1986 n. 9

 

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Legge regione siciliana 6 marzo 1986 n. 9

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legge regionale 6 marzo 1986 n 9 supplemento ordinario g.u.r.s 8 marzo 1986 n 11 istituzione della provincia regionale testo coordinato aggiornato alla legge regionale 2/2002 vedi testo storico regione siciliana l assemblea regionale ha approvato il presidente regionale promulga la seguente legge titolo i caratteri dell amministrazione art 1 principi generali l attività della regione degli enti locali territoriali e degli enti da essi dipendenti è ispirata ai principi di autonomia di decentramento di partecipazione ed al metodo della programmazione gli enti locali partecipano alla formulazione della programmazione economica e sociale regionale e ne attuano gli obiettivi art 2 criteri dell azione amministrativa abrogato dall art 36 della l.r 10/91 titolo ii organizzazione locale territoriale nella regione siciliana art 3 ordinamento degli enti locali territoriali l amministrazione locale territoriale nella regione siciliana è articolata ai sensi dell art 15 dello statuto regionale in comuni ed in liberi consorzi di comuni denominati province regionali art 4 natura e compiti delle province regionali le province regionali costituite dalla aggregazione dei comuni siciliani in liberi consorzi sono dotate della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria esse sono espressioni delle comunità operanti in territori di dimensioni sovracomunali storicamente integrate o suscettibili di integrazioni intorno ad un unico polo di direzione che consentano l organizzazione delle strutture e dei servizi connessi allo sviluppo delle relative aree nonchè l elaborazione e l attuazione di una comune programmazione economica e sociale la provincia regionale ente pubblico territoriale realizza l autogoverno della comunità consortile e sovrintende nel quadro della programmazione regionale all ordinato sviluppo economico e sociale della comunità medesima essa è titolare di funzioni proprie ed esercita le funzioni delegate dallo stato o dalla regione per le funzioni statali o regionali ad essa non delegate la provincia regionale svolge compiti di proposta il territorio della provincia regionale può costituire circoscrizione di decentramento statale art 5 costituzione delle province regionali la costituzione di ciascuna provincia regionale è promossa da uno o più comuni ricompresi in una medesima area contraddistinta dalle caratteristiche di cui all art 4 mediante delibere dei rispettivi consigli su una specifica identica motivata proposta da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati le delibere di cui al comma precedente debbono essere adottate nel corso del primo semestre del 1987 1 le delibere devono contenere l indicazione dell ambito territoriale dell istituenda provincia regionale avente caratteristiche di continuità territoriale ed una popolazione residente di almeno 230 mila abitanti riducibile a non meno di 180 mila allorchè ricorrano particolari ragioni storiche sociali ed economiche nonchè la designazione del capoluogo la popolazione residente nei comuni è quella risultante dai registri di popolazione la mancata adozione delle delibere entro il termine di cui al secondo comma equivale alla proposta di costituirsi in libero consorzio con i comuni ricadenti entro l ambito territoriale della disciolta provincia e con il medesimo capoluogo semprechè sussistano i requisiti di cui all art 4 ed al terzo comma del presente articolo 1

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e fatta salva la facoltà dei singoli comuni di richiedere entro gli stessi termini e nel rispetto delle medesime modalità procedurali l aggregazione ad altra istituenda provincia semprechè sussistano i requisiti di cui all art 4 ed al terzo comma del presente articolo le delibere munite del riscontro tutorio sono trasmesse all assessorato regionale degli enti locali il riscontro tutorio sulle suddette delibere è esclusivamente di legittimità sulla regolarità delle adunanze e delle votazioni dei consigli comunali art 6 adempimenti della giunta regionale entro il secondo semestre dell anno 1987 1 preso atto delle deliberazioni previste dall art 5 nonchè delle eventuali mancate adozioni di cui al quinto comma del medesimo articolo la giunta regionale ricorrendone i presupposti e subordinatamente alla presenza nelle aree provinciali residue dei caratteri di cui all art 4 ed al terzo comma dell art 5 delibera la presentazione all assemblea regionale del disegno di legge per la costituzione delle province regionali con le indicazioni conseguenti a riguardo delle circoscrizioni territoriali e della istituzione dei relativi capoluoghi art 7 modifiche agli ambiti territoriali delle province regionali alle modifiche degli ambiti territoriali delle province regionali si provvede con legge regionale ad iniziativa del governo regionale nel rispetto dei criteri indicati negli articoli precedenti su richiesta di una o più province ovvero di uno o più comuni oppure in base a richiesta popolare avanzata da almeno il 50 per cento degli elettori del comune di cui viene chiesto il trasferimento ad altra provincia per i comuni sino a 50.000 abitanti da almeno il 30 per cento per i comuni fino a 100.000 abitanti da almeno il 20 per cento per i comuni oltre i 100.000 abitanti delle richieste di cui al comma precedente è data notizia mediante avviso pubblicato a cura dell assessorato regionale degli enti locali nella gazzetta ufficiale della regione entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione le province regionali ed i comuni interessati possono presentare osservazioni 2 la giunta regionale delibera quindi la presentazione all assemblea regionale del disegno di legge concernente le modifiche degli ambiti territoriali provinciali esse hanno effetto dalla data di scadenza dei relativi consigli provinciali titolo iii funzioni della provincia regionale art 8 caratteristiche dell attività della provincia regionale le province regionali operano di norma sulla base di programmi mediante i quali sono individuati gli obiettivi i tempi e le modalità dei propri interventi le province regionali concorrono altresì nei modi stabiliti dalla legge alla determinazione degli obiettivi e delle scelte dei piani e dei programmi socio-economici generali e settoriali della regione ed alla formazione del piano urbanistico regionale coordinando a tal fine le esigenze e le proposte dei comuni art 9 programmazione economico-sociale in conformità agli indirizzi ed agli atti della programmazione regionale di sviluppo economico-sociale ed in armonia con i relativi obiettivi e priorità la provincia regionale in relazione alle complessive esigenze di sviluppo della comunità provinciale adotta un proprio programma poliennale articolato in piani o progetti settoriali e territoriali contenente gli obiettivi da perseguire le priorità da osservare gli interventi e le opere da realizzare in rapporto alle risorse finanziarie comunque disponibili il piano provinciale di sviluppo economico-sociale tiene conto delle risultanze dell assemblea generale dei sindaci dei comuni della provincia regionale da tenersi annualmente su convocazione del presidente della provincia nella stessa sede il presidente della provincia regionale riferisce sullo stato di attuazione della programmazione provinciale art 10 procedure della programmazione il progetto del programma di sviluppo economico sociale è predisposto dalla giunta contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione tenendo conto delle proposte avanzate dai comuni dalle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali dalle formazioni sociali e dagli altri soggetti pubblici o privati operanti nel territorio della provincia regionale ed è inviato ai comuni della provincia i quali entro 30 giorni dalla ricezione possono formulare con delibera consiliare osservazioni e proposte decorsi i termini di cui al comma precedente il presidente della provincia regionale trasmette il progetto di programma corredato delle proposte ed osservazioni dei comuni e delle eventuali conseguenti determinazioni della giunta alla 2

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presidenza della regione per l esame da parte degli organi preposti alla programmazione regionale nel corso del quale sono sentiti i rappresentanti della provincia regionale la presidenza della regione formula entro 60 giorni dalla ricezione del progetto di programma le proprie osservazioni e le eventuali proposte di modifica necessarie al fine di rendere compatibili i progetti stessi con le scelte della programmazione regionale il programma provinciale di sviluppo economico-sociale è approvato con delibera consiliare a maggioranza assoluta tenendo conto delle osservazioni e delle proposte formulate dalla presidenza della regione ed è aggiornato ogni anno con prospettiva poliennale anche con riferimento alla verifica di cui all art 11 con gli adeguamenti e le specificazioni necessarie alla formulazione del bilancio dell esercizio successivo in ogni caso la provincia è tenuta ad uniformarsi alle proposte della presidenza della regione relative alla compatibilità con le scelte della programmazione regionale art 11 verifica sull attuazione del programma economico-sociale la giunta presenta annualmente al consiglio in allegato al bilancio di previsione una relazione sullo stato di attuazione del programma provinciale di sviluppo economico-sociale e dei progetti in cui esso si articola copia della relazione è trasmessa ai comuni che possono presentare proprie osservazioni e proposte art 12 pianificazione territoriale 3 la provincia regionale ferme restando le competenze dei comuni adotta un piano relativo 1 alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie 2 alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale qualora i comuni interessati non provvedano ad adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni di detto piano le deliberazioni delle province regionali relativamente alle suddette materie costituiscono varianti rispetto agli strumenti urbanistici comunali ai fini della formulazione del piano territoriale regionale la provincia formula proposte relative alle vocazioni prevalenti del suo territorio specie per quanto riguarda lo sviluppo delle attività produttive in relazione al perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni la provincia regionale presenta osservazioni agli strumenti urbanistici generali adottati dai comuni ed in corso di approvazione art 13 funzioni amministrative nell ambito delle funzioni di programmazione di indirizzo e di coordinamento spettanti alla regione la provincia regionale provvede sulle seguenti materie 1 servizi sociali e culturali a realizzazione di strutture e servizi assistenziali di interesse sovracomunale anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti in atto gestite ai sensi dell art 2 della legge regionale 5 agosto 1982 n 93 restano ferme le competenze comunali in materia b distribuzione territoriale costruzione manutenzione arredamento dotazione di attrezzature funzionamento e provvista del personale degli istituti di istruzione media di secondo grado promozione negli ambiti di competenza del diritto allo studio le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola 4 c promozione ed attuazione nell ambito provinciale di iniziative ed attività di formazione professionale in conformità della legislazione regionale vigente in materia nonchè realizzazione di infrastrutture per la formazione professionale d iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio provinciale nonchè alla tutela valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali acquisto di edifici o di beni culturali con le modalità di cui all art 21 secondo e terzo comma della legge regionale 1 agosto 1977 n 80 per l esercizio delle funzioni suddette la provincia si avvale degli organi periferici dell amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali e promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative artistiche culturali sportive e di spettacolo di interesse sovracomunale 2 sviluppo economico a promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive ivi compresa la concessione di incentivi e contributi realizzazione di opere impianti e servizi complementari alle attività turistiche di interesse sovracomunale b interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane ivi compresa la concessione di incentivi e contributi salve le competenze dei comuni 5 c vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne d autorizzazione all apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all art 9 della legge regionale 22 luglio 1972 n 43 3 organizzazione del territorio e tutela dell ambiente 3

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a costruzione e manutenzione della rete stradale regionale infraregionale provinciale intercomunale rurale e di bonifica e delle ex trazzere rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate opere fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea dell art 16 della legge regionale 2 gennaio 1979 n 1 b costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale c organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano d protezione del patrimonio naturale gestione di riserve naturali anche mediante intese e consorzi con i comuni interessati e tutela dell ambiente ed attività di prevenzione e di controllo dell inquinamento anche mediante vigilanza sulle attività industriali f organizzazione e gestione dei servizi nonchè localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque quando i comuni singoli o associati non possono provvedervi 6 la provincia regionale svolge altresì le attribuzioni delle soppresse amministrazioni provinciali esplica ogni altra attività di interesse provinciale in conformità delle disposizioni di legge può essere organo di decentramento regionale e realizzare interventi per la difesa del suolo e per la tutela idrogeologica 34 art 14 delega di funzioni amministrative la provincia regionale può provvedere alla gestione degli interventi e dei servizi di competenza dei comuni compresi nel suo territorio d intesa con gli organi comunali salve le competenze attribuite con la presente legge e quelle eventualmente trasferite con leggi regionali la provincia può delegare ai comuni compresi nel proprio territorio o a consorzi intercomunali l esercizio di funzioni amministrative ritenute di interesse locale i relativi rapporti finanziari sono disciplinati sulla base di intese fra la provincia regionale e i comuni interessati o i consorzi intercomunali art 15 gestione comuni 7 i comuni appartenenti ad una medesima provincia regionale possono ove per le relative materie non si provveda già a termini dell art 13 stabilire fra loro anche con l intervento della provincia regionale gestioni comuni al fine di a predisporre ed adottare unitariamente i piani territoriali di rispettiva competenza b realizzare l esercizio congiunto di servizi anche attraverso la costituzione di specifiche unità di gestione c utilizzare congiuntamente beni e servizi d far fronte in modo coordinato ad esigenze tecniche particolari quali l informazione automatizzata l addestramento del relativo personale ed ogni altra esigenza per la quale non sia necessario costituire strutture associate specifiche le gestioni comuni sono deliberate dai consigli comunali e provinciali interessati unitamente al relativo regolamento a maggioranza assoluta dei loro componenti il regolamento della gestione comune deve prevedere 1 la sede le attività ed i servizi da gestire congiuntamente 2 l istituzione la composizione e le competenze dell organo comune deliberante 3 l organo monocratico responsabile della gestione 4 la disciplina dei rapporti finanziari e patrimoniali le norme per il recesso di un comune o per l adesione di altri i modi e le forme di organizzazione ed utilizzazione del personale dipendente degli enti interessati 5 i poteri di iniziative e di proposte degli enti associati il diritto di informazione e le modalità di accesso agli atti della gestione comune da parte degli enti stessi e dei rispettivi consiglieri nei limiti stabiliti dalla legge almeno una volta l anno è indetta una conferenza dei consigli dei comuni interessati in seduta pubblica per discutere sull attività e sui programmi della gestione comune art 16 gestione comuni obbligatorie 7 per la realizzazione di particolari obiettivi della programmazione provinciale il presidente della regione ove non vi provvedano i comuni interessati anche su proposta dei consigli delle province regionali dispone con proprio decreto previa deliberazione della giunta regionale la costituzione obbligatoria di gestioni comuni per l esercizio delle funzioni relative al perseguimento dei predetti obiettivi col decreto di cui al comma precedente sono fissate le norme di organizzazione e le modalità di esercizio della gestione comune in conformità delle disposizioni dell art 15 art 17 convenzioni 8 i comuni possono avvalersi mediante convenzione su richiesta dei relativi consigli degli uffici tecnici della provincia regionale cui appartengono per le proprie attività istituzionali concordando con la giunta provinciale i tempi le condizioni le modalità di utilizzazione ed il relativo apporto finanziario 4

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i comuni mediante apposita convenzione possono utilizzare servizi gestiti da altri comuni o da loro aziende la convenzione stabilisce i rapporti economici le forme e le condizioni di gestione nonchè i modi di consultazione periodica degli enti contraenti le province hanno facoltà di promuovere e stipulare le convenzioni di cui ai commi precedenti art 18 società per azioni 9 i comuni e le province hanno facoltà di promuovere per la gestione di servizi pubblici la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico qualora si renda opportuna in relazione alla natura del servizio da erogare la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati titolo iv aree metropolitane art 19 caratteri delle aree metropolitane possono essere dichiarate aree metropolitane le zone del territorio regionale che presentino le seguenti caratteristiche a siano ricomprese nell ambito dello stesso territorio provinciale b abbiano in base ai dati istat relativi al 31 dicembre dell anno precedente la dichiarazione una popolazione residente non inferiore a 250 mila abitanti c siano caratterizzate dall aggregazione intorno ad un comune di almeno 200 mila abitanti di più centri urbani aventi fra loro una sostanziale continuità di insediamenti d presentino un elevato grado di integrazione in ordine ai servizi essenziali al sistema dei trasporti e allo sviluppo economico e sociale art 20 individuazione e delimitazione dell area metropolitana 31 l individuazione dell area metropolitana e la relativa delimitazione è effettuata anche su richiesta degli enti locali interessati con decreto del presidente della regione previa delibera della giunta regionale adottata su proposta dell assessore regionale per gli enti locali a tal fine la relativa iniziativa è preventivamente sottoposta a cura dell assessore regionale per gli enti locali all esame degli enti locali interessati che non abbiano promosso la richiesta di cui al comma precedente i quali possono esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento decorso infruttuosamente tale termine si prescinde dal parere art 21 funzioni dell area metropolitana 32 le province regionali comprendenti aree metropolitane oltre alle funzioni indicate negli articoli precedenti svolgono nell ambito delle predette aree le funzioni spettanti ai comuni in materia di 1 disciplina del territorio mediante la formazione di un piano intercomunale relativo alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie e dei relativi impianti alle aree da destinare ad edilizia pubblica residenziale convenzionata ed agevolata alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale le previsioni del suddetto piano intercomunale costituiscono variante agli strumenti urbanistici comunali 2 formazione del piano intercomunale della rete commerciale 3 distribuzione dell acqua potabile e del gas 4 trasporti pubblici 5 raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani per l esercizio delle funzioni di cui ai punti 3 4 e 5 la provincia regionale può avvalersi delle aziende municipalizzate esistenti ovvero promuovere la costituzione di gestioni comuni ai sensi dell art 15 o la stipula di convenzioni ai sensi dell art 17 secondo comma 10 titolo v organizzazione della provincia regionale capo i potestà statutaria e regolamentare art 22 statuto della provincia regionale 11 la provincia regionale in relazione alle proprie esigenze e specificità adotta lo statuto 5

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lo statuto fissa in armonia con le disposizioni della presente legge le norme fondamentali relative all organizzazione della provincia regionale ed al suo funzionamento nonchè i modi e le forme del controllo e della partecipazione popolare alla vita della provincia regionale mediante referendum iniziativa popolare ed altri strumenti di consultazione e di democrazia diretta i modi e le forme in cui i comuni singoli o associati partecipano all esercizio delle funzioni spettanti alla provincia regionale art 23 procedimento di formazione dello statuto 12 lo statuto della provincia regionale è adottato dal consiglio entro un anno dal suo insediamento su proposta della giunta che a tal fine ne redige il progetto e lo sottopone ai comuni dell area provinciale i quali entro 30 giorni dalla ricezione possono formulare mediante delibere consiliari osservazioni e proposte di modifica sul progetto e sulle proposte di cui al comma precedente il consiglio delibera a maggioranza di due terzi dei componenti dopo il secondo scrutinio da effettuarsi non prima di 8 giorni ed entro i successivi 15 giorni è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti dopo l espletamento del controllo da parte dell organo competente lo statuto è pubblicato nella gazzetta ufficiale della regione ed affisso all albo dell ente per 30 giorni consecutivi le modifiche allo statuto sono adottate con la procedura di cui ai commi precedenti art 24 potestà regolamentare 13 la provincia regionale adotta in armonia con le disposizioni di legge e del proprio statuto regolamenti per la disciplina delle proprie funzioni e delle relative modalità di esplicazione in particolare i regolamenti concernono l organizzazione ed il funzionamento del consiglio provinciale con particolare riferimento alle attribuzioni della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari alla suddivisione in gruppi dei componenti il consiglio alla istituzione di commissioni permanenti all esame delle proposte di deliberazione mozioni interpellanze e interrogazioni l organizzazione ed il funzionamento della giunta l organizzazione degli uffici e la pianta organica del personale le modalità di gestione dei servizi le aziende provinciali i contenuti e le forme dei provvedimenti per i fini di cui all art 2 capo ii organizzazione della provincia regionale art 25 organi della provincia regionale integrato dall art 15 della l.r 26/93 sono organi della provincia regionale il consiglio la giunta il presidente della provincia regionale il consiglio provinciale elegge nel suo seno con votazioni separate il presidente ed il vice presidente nella prima votazione per la elezione del presidente necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica in successiva votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti in caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente e in caso di assenza o impedimento di quest ultimo dal consigliere presente più anziano per numero di preferenze individuali art 26 composizione del consiglio 14 sostituito dall art 16 della l.r 26/93 il consiglio della provincia regionale è composto a di quarantacinque consiglieri nelle province regionali con popolazione superiore a 600 mila abitanti b di trentacinque consiglieri nelle province regiona1i con popolazione da 400.000 abitanti sino a 600.000 abitanti c di venticinque consiglieri nelle altre province regionali art 26 bis riunioni del consiglio aggiunto dall art 17 della l.r 26/93 il consiglio si riunisce secondo le modalità dello statuto e viene presieduto e convocato dal presidente dell organo medesimo 6

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la convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del presidente della provincia regionale in tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonchè l attivazione delle commissioni consiliari costituite spetta al presidente di tale collegio nell ordine del giorno sono iscritte con precedenza le proposte del presidente della provincia quindi le proposte delle commissioni consiliari e dopo le proposte dei singoli consiglieri le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte in testa all ordine del giorno della seduta successiva il presidente ed i componenti della giunta della provincia regionale possono intervenire senza diritto di voto alle sedute del consiglio il presidente della provincia regionale è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei componenti il consiglio entro trenta giorni dalla presentazione dei medesimi presso la segreteria dell ente le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al precedente comma del comma 9 dell articolo 32 e del comma 2 dell articolo 34 della presente legge sono rilevanti per l applicazione delle misure dell articolo 40 della legge 8 giugno 1990 n 142 come introdotto con l articolo 1 lettera g della legge regionale 11 dicembre 1991 n 48 art 27 prima adunanza sostituito dall art 18 della l.r 26/93 entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti il consiglio della provincia regionale tiene la sua prima adunanza la convocazione è disposta dal presidente del consiglio uscente con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l adunanza qualora il presidente del consiglio non provveda la convocazione è disposta dal vice presidente uscente e in difetto dal consigliere nuovo eletto anziano per numero di preferenze individuali il quale assume la presidenza provvisoria dell adunanza sino all elezione del nuovo presidente art 28 giuramento dei consiglieri ed adempimenti di prima adunanza sostituito dall art 19 della l.r 26/93 il consigliere anziano per numero di preferenze individuali appena assunta la presidenza provvisoria presta giuramento con la seguente formula giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell interesse della provincia regionale in armonia agli interessi della repubblica e della regione quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula i consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva prima di essere immessi nell esercizio delle loro funzioni del giuramento si redige processo verbale i consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica la decadenza è dichiarata dal consiglio nella prima adunanza e ove occorra in quella immediatamente successiva il consiglio procede dopo le operazioni del giuramento alla convalida ed alla eventuale surrogazione degli eletti all esame di eventuali situazioni di incompatibilità ed alla elezione del presidente e del vicepresidente del medesimo collegio art 29 attribuzioni del consiglio 15 sostituito dall art 20 della l.r 26/93 il consiglio è l organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali a gli statuti dell ente e delle aziende speciali regolamenti l ordinamento degli uffici e dei servizi b i programmi le relazioni previsionali e programmatiche i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche i bilanci annuali e pluriennali le relative variazioni gli storni tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio i conti consuntivi i piani territoriali e urbanistici i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione le eventuali deroghe ad essi i pareri da rendere nelle suddette materie 16 c la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale le piante organiche e le relative variazioni d le convenzioni con i comuni la costituzione e la modificazione di forme associative e proposte e pareri riguardanti modifiche territoriali nell ambito della provincia f l affidamento di attività e servizi mediante convenzione l assunzione diretta dei pubblici servizi la costituzione di istituzioni e di aziende speciali la concessione dei pubblici servizi e la partecipazione dell ente a società di capitali g l istituzione e l ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi h gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza i la contrazione dei mutui e l emissione dei prestiti obbligazionari 7

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l le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura al comune o alla provincia di beni e servizi a carattere continuativo m l autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture art 30 numero legale sostituito dall art 21 della l.r 26/93 il consiglio delibera con l intervento della maggioranza dei consiglieri in carica la mancanza del numero legale comporta la sospensione di un ora della seduta in corso qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l intervento dei due quinti dei consiglieri in carica le eventuali frazioni ai fini del calcolo dei due quinti si computano per unità nella seduta di cui al comma 4 non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all ordine del giorno art 31 composizione della giunta articolo superato 17 art 32 giunta della provincia regionale sostituito dall art 22 della l.r 26/93 integrato dall art 3 della l.r 32/94 e modificato dall art 8 comma 2 e dall art 15 comma 3,della l.r 35/97 1 il presidente entro dieci giorni dalla proclamazione nomina la giunta comprendendo anche gli assessori proposti all atto di presentazione della candidatura a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio provinciale ed alla carica di presidente della provincia la composizione della giunta viene comunicata entro 10 giorni dalla nomina al consiglio provinciale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni la durata della giunta è fissata in quattro anni sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere di provincia regionale e di presidente che devono essere rimosse per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore entro dieci giorni dalla nomina la carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere provinciale il consigliere provinciale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare entro dieci giorni dalla nomina per quale ufficio intende optare se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore la dichiarazione di opzione formalizzata comporta l immediata cessazione dalla carica non prescelta gli assessori e i consiglieri provinciali non possono essere nominati dal presidente della provincia o eletti dal consiglio provinciale per incarichi in altri enti anche se in rappresentanza della provincia nè essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi della provincia non possono far parte della giunta persone che siano coniugi parenti ed affini fino al quarto grado del presidente o di altro componente della stessa giunta prima di essere immessi nelle funzioni il presidente ed i componenti della giunta attestano dinanzi al segretario dell ente che ne redige apposito verbale la non sussistenza dei casi previsti nel comma precedente 18 in presenza del segretario generale che redige il processo verbale gli assessori prima di essere immessi nell esercizio delle loro funzioni prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri della provincia regionale gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica la loro decadenza è dichiarata dal presidente della provincia il presidente nomina tra gli assessori il vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento nonchè nel caso di sospensione dell esercizio della funzione adottata secondo l articolo 15 comma 4 bis della legge 19 marzo 1990 n 55 e successive modifiche qualora si assenti o sia impedito anche il vice presidente fa le veci del presidente il componente della giunta più anziano di età nella prima riunione di giunta il presidente ripartisce agli assessori gli incarichi relativi alle competenze dei singoli rami dell amministrazione il presidente può delegare a singoli assessori con appositi provvedimenti determinate sue attribuzioni il presidente può in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta in tal caso egli deve entro sette giorni fornire al consiglio provinciale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio può esprimere valutazioni contemporaneamente alla revoca il presidente provvede alla nomina dei nuovi assessori ad analoga nomina il presidente provvede nelle altre ipotesi di cessazione dalla carica degli assessori gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimenti del presidente sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio provinciale alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all assessorato regionale per gli enti locali 8

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la cessazione dalla carica del presidente per qualsiasi motivo comporta la cessazione dalla carica dell intera giunta sino all insediamento del commissario straordinario il vice presidente e la giunta assicurano l esercizio delle funzioni degli organi di cui al comma 11 art 33 attribuzioni della giunta sostituito dall art 23 della l.r 26/93 la giunta collabora con il presidente della provincia nell amministrazione dell ente ed opera con deliberazione collegiale la giunta delibera sulle materie ad essa demandate dalla legge o dallo statuto delibera altresì sulle materie indicate nell articolo 15 della legge regionale 3 dicembre 1991 n 44 che non siano di competenza del consiglio art 34 attribuzioni del presidente 19 15 sostituito dall art 24 della l.r 26/93 il presidente rappresenta la provincia regionale convoca e presiede la giunta sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonchè all esecuzione degli atti presiede l assemblea dei sindaci dei comuni della provincia ed esercita ogni altra attribuzione che la legge o lo statuto non riservano alla competenza di altri organi della provincia del segretario e dei dirigenti nomina il responsabile degli uffici e dei servizi attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri dell articolo 51 della legge 8 giugno 1990 n 142 e successive modifiche come recepito dall articolo 1 comma 1 lettera h della legge regionale 11 dicembre 1991 n 48 ogni sei mesi il presidente presenta una relazione scritta al consiglio provinciale sullo stato di attuazione degli atti programmatici e sull attività svolta il consiglio provinciale entro dieci giorni dalla presentazione della relazione esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni si applicano al presidente della provincia le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell articolo 26 della legge regionale 26 agosto 1992 n 7 art 35 incarichi ad esperti 36 sostituito dall art 25 della l.r 26/93 e integrato dall art 6 comma 2 della l.r 41/96 1 il presidente per l espletamento di attività connesse con le materie di competenza della provincia può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego ad esperti estranei all amministrazione 2 il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a a cinque nelle province con popolazione superiore a 600.000 abitanti b tre nelle province con popolazione da 400.000 a 600.000 abitanti c due nelle altre province 3 gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità in caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea il provvedimento deve essere ampiamente motivato 4 gli atti di nomina sono comunicati al consiglio della provincia alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all assessorato regionale degli enti locali 5 il presidente annualmente trasmette al consiglio provinciale una dettagliata relazione sull attività svolta dagli esperti nominati 6 gli esperti possono essere revocati dal presidente prima del termine fissato dall incarico con provvedimento motivato da inviare entro dieci giorni al consiglio 7 agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale esclusa l indennità di funzione previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale 20 8 si applicano agli esperti del presidente della provincia le limitazioni previste per gli esperti dei sindaci dal comma 6 dell articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992 n 7 capo iii uffici e finanze art 36 uffici ogni provincia regionale ha un segretario ed un ufficio provinciale che ha sede nel capoluogo art 37 finanze alle province regionali continuano ad applicarsi le norme sulla finanza locale relative alle amministrazioni straordinarie delle province 9

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titolo vi disposizioni transitorie art 38 passaggio dalle amministrazioni straordinarie provinciali alle province regionali le province regionali costituite a norma dell art 6 subentrano alle amministrazioni straordinarie delle province alla data dell elezione dei rispettivi consigli le nuove competenze previste dalla presente legge per le province regionali sono attribuite alle attuali amministrazioni straordinarie provinciali a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge art 39 delegati regionali entro 60 giorni dall entrata in vigore della legge di costituzione delle province regionali il presidente della regione su proposta dell assessore per gli enti locali nomina un delegato regionale scelto tra i dirigenti in servizio dell amministrazione regionale o funzionari in servizio presso altre pubbliche amministrazioni perchè provveda a tutti gli adempimenti necessari all ordinata successione dell amministrazione delle province regionali alle amministrazioni straordinarie delle province compresa la prima convocazione del consiglio provinciale art 40 ripartizione del personale dei mezzi finanziari e delle attrezzature delle amministrazioni straordinarie provinciali il presidente della regione sentito l assessore regionale per gli enti locali su proposta dei delegati regionali ripartisce il personale i mezzi finanziari previsti nei relativi bilanci i beni e le attrezzature delle soppresse amministrazioni straordinarie provinciali tra le province regionali che vi succedono e provvede alla liquidazione dei rapporti pregressi i residui passivi sui bilanci pregressi sono iscritti nel bilancio provvisorio della provincia regionale che comprende il capoluogo della soppressa provincia art 41 personale in posizione di comando 29 integrato dall art 1 della l.r 16/87 ai dipendenti di enti trasferiti alla provincia regionale che per effetto della presente legge vengono a trovarsi in situazioni di incompatibilità è data facoltà per la durata del mandato elettivo in corso di essere collocati in posizione di comando presso gli uffici della regione i dipendenti che all atto dell approvazione della presente legge si trovino in posizione di comando presso gli stessi enti vengono inquadrati negli organici della provincia regionale salva la facoltà di optare entro il 30 giugno 1987 per il rientro nell ente di provenienza art 42 norme elettorali fino a quando le province regionali non subentrino alle amministrazioni straordinarie delle province per l elezione dei consigli e per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità si applica la legge regionale 9 maggio 1969 n 14 e successive aggiunte e modifiche art 43 esercizio del controllo in via transitoria fino all istituzione delle relative commissioni provinciali di controllo 21 il controllo sugli atti delle province regionali di nuova costituzione e dei comuni compresi nelle relative circoscrizioni è esercitato per gli atti delle province regionali dalla commissione provinciale di controllo cui appartiene il capoluogo della nuova provincia regionale e per gli atti dei comuni dalla commissione provinciale di controllo 21 già competente all atto dell istituzione del nuovo libero consorzio 22 art 44 istituzioni socio-scolastiche permanenti per l esercizio delle funzioni di cui al n 1 lett a dell art 13 i beni delle istituzioni socio-scolastiche permanenti di cui al primo comma dell art 7 della legge regionale 2 gennaio 1979 n 1 sono trasferiti alle province nel cui territorio ricadono titolo vii rapporti tra provincia ed enti pubblici operanti in ambito provinciale art 45 comunità montane 29 modificato dall art 18 della l.r 31/86 10

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entro 180 giorni dall entrata in vigore della presente legge le comunità montane della sicilia sono soppresse e le relative funzioni nonchè il personale i beni ed ogni altro mezzo finanziario sono assegnati alle province regionali nei cui territori ricadono le relative aree la funzione di valorizzazione delle zone montane secondo le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971 n 1102 e successive modifiche è esercitata dalla provincia regionale previo parere dell assemblea consultiva dei comuni montani avente sede presso ciascuna provincia ed eletta dai consigli dei comuni interessati con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 30 novembre 1974 n 38 l assemblea consultiva per il cui funzionamento si applica in quanto compatibile l art 10 della legge regionale 30 novembre 1974 n 38 deve rendere il parere di cui al precedente comma entro 30 giorni dalla richiesta da parte delle province regionali decorso infruttuosamente detto termine si prescinde dal parere le risultanze della programmazione provinciale sono comunicate annualmente per le relative valutazioni all assemblea consultiva dei comuni montani che a tal fine deve essere convocata dal presidente della provincia i fondi assegnati alle comunità montane affluiscono nei bilanci delle province regionali nei cui territori sono comprese le relative aree rimanendo vincolati alla promozione dello sviluppo delle popolazioni residenti nei comuni montani alla difesa del suolo ed alla protezione della natura delle rispettive zone secondo le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971 n 1102 ed all art 2 della legge regionale 30 novembre 1974 n 38 e successive modifiche 37 art 46 camere di commercio industria agricoltura e artigianato 23 le camere di commercio industria agricoltura e artigianato della regione coordinano per i fini di cui all art 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944 n 315 la propria attività con gli interventi delle province regionali i settori economici rappresentati nella giunta camerale sono determinati con decreto del presidente della regione sentita la commissione legislativa permanente questioni istituzionali organizzazione amministrativa enti locali territoriali ed istituzionali dell assemblea regionale siciliana la giunta camerale è integrata ai fini del coordinamento di cui al primo comma da due rappresentanti della provincia eletti dal consiglio con voto limitato art 47 attività promozionali in materia turistica 33 nelle more del riordino del settore le province regionali fermi restando i poteri di programmazione indirizzo e coordinamento regionali delle attività in materia turistica esercitano le funzioni attualmente attribuite agli enti provinciali per il turismo e coordinano l attività degli enti istituzioni ed organizzazioni operanti nel settore a livello subregionale a tal fine le province si avvalgono delle strutture organizzative e delle relative procedure amministrative degli enti provinciali per il turismo che vengono trasformati in aziende autonome provinciali secondo le modalità che saranno fissate con decreto del presidente della regione su proposta dell assessore regionale per il turismo le comunicazioni e i trasporti da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 24 alle stesse aziende affluiscono le entrate già di competenza dei trasformati enti provinciali per il turismo ferma restando la composizione dei relativi organi amministrativi a termini della normativa relativa ai trasformati enti provinciali per il turismo la cui nomina è effettuata dal consiglio provinciale le funzioni di presidente di ciascuna azienda autonoma per l incremento turistico sono svolte dal presidente della relativa provincia regionale o dall assessore da questi delegato al personale trasferito che conserva la posizione giuridica ed economica conseguita all atto del trasferimento si applica la normativa relativa ai dipendenti dell amministrazione regionale art 48 trasferimento alle province regionali di immobili di interesse turistico gli immobili ed i complessi turistico-alberghieri previsti dall art 7 della legge regionale 20 marzo 1972 n 11 che alla data dell entrata in vigore della presente legge non siano stati alienati sono trasferiti alle province regionali nel cui ambito territoriale si trovano la presidenza della regione d intesa con l assessorato regionale del turismo delle comunicazioni e dei trasporti provvederà alla consegna dei predetti beni alle province regionali non oltre sei mesi dall entrata in vigore della presente legge restano salvi gli effetti degli atti di gestione compiuti sino alla data di consegna i beni di cui al presente articolo saranno gestiti dalle aziende autonome di cui all articolo precedente art 49 consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione il secondo comma dell art 9 della legge regionale 4 gennaio 1984 n 1 è sostituito dal seguente uno dei rappresentanti della regione siciliana ed uno della provincia designati a far parte del consiglio generale sono membri di diritto del comitato direttivo 11

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dopo l ultimo comma dell art 18 della medesima legge è aggiunto il seguente i piani e le eventuali proposte di variante sono sottoposti al parere del consiglio della provincia regionale competente per territorio art 50 consorzi di bonifica in attesa di una generale riforma della materia i consorzi di bonifica nel cui comprensorio non esistano opere o impianti irrigui dagli stessi gestiti realizzati in corso di realizzazione o inclusi in programmi di finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi il patrimonio gli uffici ed i mezzi dei consorzi soppressi sono devoluti alle amministrazioni provinciali nei cui territori sono compresi all amministrazione regionale o all ente di sviluppo agricolo secondo le modalità che saranno fissate con decreto del presidente della regione su proposta dell assessore regionale per l agricoltura e le foreste da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l amministrazione regionale assume tutti i diritti e gli obblighi dei consorzi estinti il personale dipendente dai soppressi consorzi alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato in apposito ruolo ad esaurimento dell amministrazione regionale strutturato in qualifiche e posizioni economiche corrispondenti a quello possedute dal personale ed è destinato a prestare servizio presso l assessorato regionale dell agricoltura e delle foreste o presso enti sottoposti al controllo o alla vigilanza dello stesso assessorato titolo viii norme finanziarie art 51 risorse finanziarie modificato dall art 4 della l.r 2/92 per l assegnazione alle province delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite in base alla presente legge sono istituiti per l esercizio finanziario 1986 due appositi fondi uno per spese correnti l altro per spese in conto capitale da iscriversi per un ammontare rispettivamente di lire 80.000 milioni e 200.000 milioni nello stato di previsione della spesa della presidenza della regione il presidente della regione su delibera della giunta ripartisce annualmente con propri decreti i fondi anzidetti per il 50 per cento in base alla popolazione quale risulta dai dati ufficiali istat del penultimo anno precedente a quello della ripartizione e per il 50 per cento in base alla superficie territoriale in vista della presentazione del bilancio di previsione della regione per l anno 1987 il governo della regione predispone per l esame della commissione legislativa permanente finanza bilancio e programmazione dell assemblea regionale siciliana l elenco dei capitoli di spesa da sopprimere perchè corrispondenti a funzioni trasferite alla provincia lo schema di bilancio terrà conto delle eventuali osservazioni della commissione le somme attribuite in conto capitale possono essere delegate a garanzia di mutui contratti per investimenti il consiglio provinciale approva un programma di utilizzo delle somme assegnate ai sensi del presente articolo che deve essere comunicato alla presidenza della regione 25 le province devono trasmettere alla presidenza della regione entro il 30 aprile dell anno successivo a quello di assegnazione o comunque entro il 30 aprile successivo all anno di utilizzazione una relazione sull impiego delle somme in conto capitale attribuite ai sensi del presente articolo sottoscritta dal presidente e dal segretario da cui risulti l utilizzazione delle somme assegnate in relazione alle finalità previste dalla presente legge ed in conformità del programma di cui al precedente comma a decorrere dal 1° gennaio 1987 la regione non potrà esercitare le funzioni amministrative riguardanti le materie trasferite in attuazione della presente legge 30 art 52 spese di primo impianto per le spese di primo impianto delle nuove province regionali il cui capoluogo non coincida con quello di una soppressa provincia è stanziata per l anno finanziario 1986 la complessiva somma di lire 1.000 milioni da assegnare mediante accreditamento dall assessore regionale per il bilancio e le finanze ai delegati regionali in base alle previsioni da essi formulate le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono essere iscritte nel bilancio dell esercizio successivo art 53 all onere di lire 281.000 milioni derivante dall applicazione della presente legge e ricadente nell esercizio finanziario in corso si fa fronte quanto a lire 81.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della regione per l esercizio medesimo e quanto a lire 200.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60756 fondo di solidarietà nazionale da impiegarsi per le finalità dell art 38 dello statuto della regione siciliana 12

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la predetta spesa trova altresì riscontro nel bilancio pluriennale della regione quanto a lire 200.000 milioni nel progetto 01.02 riforma amministrativa della regione e quanto a lire 81.000 milioni nel progetto 07.09 attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all emergenza titolo ix modifiche relative a comuni e province art 54 mancata approvazione del bilancio dopo l art 109 dell ordinamento regionale degli enti locali è inserito il seguente art 109 bis controllo sostitutivo per l approvazione del bilancio in caso di mancata approvazione del bilancio nei termini di legge l assessore regionale per gli enti locali nomina anche senza previa diffida un commissario per la predisposizione d ufficio dello schema di bilancio e la convocazione del consiglio per la necessaria approvazione che deve avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dalla convocazione stessa il commissario provvede altresì all approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio qualora questo non vi abbia provveduto entro il termine di cui al precedente comma il consiglio inadempiente viene sciolto senza contestazione di addebiti secondo le procedure previste dall art 54 dell ordinamento amministrativo degli enti locali e rimane sospeso nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento la sospensione del consiglio di cui al precedente comma è decretata dall assessore regionale per gli enti locali il quale con lo stesso decreto nomina un commissario per la provvisoria gestione del comune art 55 attribuzioni del consiglio comunale articolo superato 26 art 56 diritto di accesso 27 dopo l art 198 dell ordinamento amministrativo degli enti locali è aggiunto l articolo 198 bis diritti di visione degli atti e di informazione i cittadini hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dai comuni dalle province dai consigli di quartiere dalle aziende speciali di enti territoriali le amministrazioni disciplinano con propri regolamenti l esercizio di tale diritto i comuni sono tenuti ad adottare entro 180 giorni dall entrata in vigore della presente legge appositi regolamenti che disciplinano i modi e le forme del controllo e della partecipazione popolare all attività comunale di cui all art 22 della presente legge il secondo comma dell art 199 dell ordinamento amministrativo degli enti locali è sostituito dai seguenti i consiglieri comunali e provinciali per l effettivo esercizio della loro funzione hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall ente e degli atti preparatori in essi richiamati nonchè di avere tutte le informazioni necessarie all esercizio del mandato e di ottenere senza spesa copia degli atti deliberativi copia dell elenco delle delibere adottate dalla giunta è trasmessa al domicilio dei consiglieri e depositata presso la segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta nei comuni capoluogo o con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nelle province per l esercizio delle funzioni sono assicurate idonee strutture fornite ai gruppi consiliari costituiti a norma di regolamento art 57 deliberazioni di urgenza articolo superato 28 art 58 estensione di norme le norme di cui agli articoli 28 e 30 si applicano anche ai comuni le norme di cui agli articoli 33 e 34 si applicano anche ai comuni per i quali vige il sistema proporzionale di elezione sostituendo alla parola presidente la parola sindaco ed alle parole assessori provinciali le parole assessori comunali le disposizioni di cui al penultimo comma dello art 51 sono estese per quanto riguarda l impiego delle somme in conto capitale attribuite ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979 n 1 ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti art 59 conferenza delle autonomie locali e istituita la conferenza regionale delle autonomie locali con sede presso l assemblea regionale siciliana 13

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essa è costituita dai sindaci e dai vice-sindaci dai presidenti dei gruppi consiliari dei comuni dai presidenti vicepresidenti e capigruppo consiliari delle province regionali la conferenza si riunisce ordinariamente ogni due anni ed in linea straordinaria per motivi urgenti e di particolare importanza generale la seduta ordinaria si tiene il 15 maggio di ogni biennio la conferenza è convocata dal presidente dell assemblea regionale siciliana che la presiede la conferenza nella sua seduta biennale ordinaria discute sulla relazione presentata dal presidente della regione sullo stato della regione e sulle linee di programmazione della spesa a conclusione è approvata una risoluzione di intenti e di proposte alla conferenza partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di enti e amministratori locali art 60 organi dell amministrazione statale nell ambito delle province regionali restano salve le attribuzioni degli organi dell amministrazione dello stato titolo x disposizioni finali art 61 modifiche ed abrogazioni di norme sono abrogati gli articoli 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 49 130 131 132 133 139 141 141 bis 143 primo comma 147 148 149 150 151 152 154 155 157 158 181 266 268 dell ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione siciliana approvato con legge regionale 15 marzo 1963 n 16 nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge all art 95 ultimo comma del predetto ordinamento amministrativo degli enti locali è soppressa l espressione col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica art 62 revisione della normativa concernente le funzioni attribuite alle province regionali entro tre mesi dall entrata in vigore della presente legge è istituita con decreto del presidente della regione una commissione di studio composta di funzionari delle amministrazioni regionali e provinciali di docenti universitari in materie giuridico-amministrative e di esperti per la revisione della legislazione vigente nelle materie attribuite alla competenza delle province regionali ai sensi della presente legge art 63 commissione di studi per la revisione della legislazione elettorale e dell ordinamento degli enti locali entro tre mesi dall entrata in vigore della presente legge è istituita con decreto del presidente della regione una commissione di studio composta di quindici membri scelti tra docenti universitari ed esperti con il compito di elaborare un documento di proposta riguardante 1 la revisione della legislazione elettorale e l individuazione sotto il profilo della stabilità e dell efficienza di forme diverse e dirette di elezione di organi istituzionali 2 le modifiche all ordinamento degli enti locali anche con riguardo ad una diversa articolazione delle competenze degli organi 3 il riordino dei sistemi di rappresentanza degli interessi delle categorie produttive e professionali e loro rapporto con la programmazione provinciale 4 la previsione di nuove forme di partecipazione della società civile alla vita delle istituzioni attraverso la ricerca di meccanismi che assicurino il concorso e la valorizzazione delle forze culturali professionali produttive e sociali la commissione presenterà gli elaborati entro sei mesi dall insediamento il presidente della regione provvederà con proprio decreto a determinare i compensi spettanti ai componenti la commissione art 64 la presente legge sarà pubblicata nella gazzetta ufficiale della regione siciliana e fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione palermo 6 marzo 1986 nicolosi 14

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