Disegno di legge sui piccoli comuni

 

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Disegno di legge sui piccoli comuni

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senato della repubblica xvi legislatura n 2671 disegno di legge d iniziativa dei deputati realacci lupi brunetta aracri barani barbareschi berretta bertolini binetti bobba bocci boccuzzi boffa bordo bosi bossa braga bucchino burtone calgaro capodicasa cardinale carella carlucci marco carra castagnetti catone ceccuzzi cenni cesario ciccioli colucci compagnon gianfranco conte cuomo de angelis de biasi de camillis de corato de pasquale delfino di virgilio d incecco dionisi d ippolito vitale divella evangelisti fadda gianni farina renato farina farinone fedi ferrari fogliardi gregorio fontana fontanelli franzoso frassinetti gentiloni silveri ghizzoni giachetti gidoni ginoble giulietti gozi granata grassi iannuzzi jannone lagana fortugno lamorte landolfi laratta lazzari losacco lovelli lusetti madia mannucci marchignoli margiotta mariani giulio marini marsilio martella mattesini mazzarella melandri melis miglioli misiani mogherini rebesani monai mosella motta murgia osvaldo napoli narducci nucara leoluca orlando paniz peluffo mario pepe ir pes piccolo picierno pizzetti pompili porfidia rampi razzi rigoni rosato rubinato rugghia paolo russo samperi sanga sardelli sarubbi sbrollini schirru servodio speciale stagno d alcontres tassone tidei tullo vannucci verini vernetti versace vico vignali villecco calipari viola volonte zacchera zucchi zunino alessandri allasia benamati bitonci bonino bratti buonanno buttiglione callegari caparini enzo carra cavallotto cera ceroni cesa chiappori ciccanti cimadoro comaroli consiglio d amico de poli di centa dozzo guido dussin fedriga follegot forcolin giancarlo giorgetti goisis grimoldi lanzarin lussana maggioni mantini tipografia del senato 320

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atti parlamentari ­ 2 ­ senato della repubblica ­ n 2671 xvi legislatura ­ disegni di legge e relazioni documenti nicola molteni munerato naro paladini pastore pezzotta pirovano poli polidori rainieri reguzzoni ria luciano rossi ruggeri strizzolo nunzio francesco testa torrisi e zinzi v stampato camera n 54 approvato dalla camera dei deputati il 5 aprile 2011 trasmesso dal presidente della camera dei deputati alla presidenza il 6 aprile 2011 disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni

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atti parlamentari ­ 3 ­ senato della repubblica ­ n 2671 xvi legislatura ­ disegni di legge e relazioni documenti disegno di legge art 1 finalita 1 la presente legge ai sensi dell articolo 119 quinto comma della costituzione in conformita agli obiettivi di coesione economica sociale e territoriale di cui all articolo 3 del trattato sull unione europea ha lo scopo di promuovere e di sostenere lo sviluppo economico sociale ambientale e culturale dei piccoli comuni di garantire l equilibrio demografico del paese favorendo la residenza in tali comuni e contrastandone ´ lo spopolamento nonche di tutelarne e di valorizzarne il patrimonio naturale rurale storico-culturale e architettonico la presente legge favorisce altresi l adozione di misure in favore dei cittadini residenti nei piccoli comuni e delle attivita produttive ivi insediate con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali in modo da incentivare e favorire anche l afflusso turistico 2 le regioni nell ambito delle proprie competenze possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge per il raggiungimento delle finalita di cui al comma 1 art 2 ambito di applicazione 1 fatto salvo quanto previsto dall articolo 3 dall articolo 5 e dall articolo 7 comma 3 la presente legge si applica ai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti compresi in una delle seguenti tipologie a comuni collocati in aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idrogeologico

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atti parlamentari ­ 4 ­ senato della repubblica ­ n 2671 xvi legislatura ­ disegni di legge e relazioni documenti o comunque da criticita dal punto di vista ambientale b comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica e basso livello di benessere c comuni nei quali si e verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto a quanto risultante dal censimento generale della popolazione effettuato nel 1981 d comuni caratterizzati da specifici parametri di disagio insediativo definiti in base all indice di vecchiaia alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all indice di ruralita e comuni caratterizzati da scarsita dei flussi turistici o da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali f comuni collocati in aree caratterizzate da difficolta di comunicazione e dalla lontananza da grandi centri urbani g comuni che presentano un territorio particolarmente ampio ovvero caratterizzato dalla frammentazione degli insediamenti abitativi e industriali h comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui alle lettere a b c d f o g limitando in tali casi gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni 2 nell attribuzione dei benefici di cui agli articoli 10 e 11 hanno la priorita i comuni di una delle tipologie che rientrano in piu di cui al comma 1 del presente articolo 3 con decreto del presidente del consiglio dei ministri su proposta del ministro dell interno di concerto con il ministro dell economia e delle finanze e con il ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n 281 e succes sive modificazioni e definito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l elenco dei comuni di cui al comma 1 del presente articolo.

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atti parlamentari ­ 5 ­ senato della repubblica ­ n 2671 xvi legislatura ­ disegni di legge e relazioni documenti 4 l elenco di cui al comma 3 e aggiornato ogni tre anni con le stesse procedure previste dal medesimo comma 5 gli schemi dei decreti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi alle camere per il parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione 6 le regioni a statuto speciale e le province autonome di trento e di bolzano provvedono per il proprio territorio all individuazione dei comuni ai sensi del comma 3 art 3 disposizioni concernenti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti 1 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti la popolazione di cui al primo periodo e calcolata ogni cinque anni secondo i dati dell istituto nazionale di statistica in sede di prima applicazione per i fini di cui al presente ar ticolo e considerata la popolazione calcolata alla fine del penultimo anno antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge secondo i dati dell istituto nazionale di statistica 2 nei comuni di cui al comma 1 non si applicano le seguenti disposizioni a articolo 128 commi 3 5 6 7 9 secondo periodo e 11 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n 163 e successive modificazioni b articoli 11 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 21 dicembre 1999 n 554 e a decorrere dalla loro entrata in vigore articoli 11 e 13 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n 207 c decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005 pubblicato

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atti parlamentari ­ 6 ­ senato della repubblica ­ n 2671 xvi legislatura ­ disegni di legge e relazioni documenti nella gazzetta ufficiale n 150 del 30 giugno 2005 3 nei comuni di cui al comma 1 le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate con regolamenti adottati da ciascun ente e possono essere affidate anche a un organo monocratico interno o a un soggetto esterno all ente che le svolge in conformita ai principi indicati dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n 150 4 al fine di favorire il pagamento di im´ poste tasse e tributi nonche dei corrispettivi dell erogazione di acqua energia gas e di ogni altro servizio nei comuni di cui al comma 1 possono essere utilizzate per l atti vita di incasso e di trasferimento di somme previa convenzione con il ministero dell economia e delle finanze la rete telematica gestita dai concessionari del ministero dell economia e delle finanze ­ amministrazione ´ autonoma dei monopoli di stato nonche la rete dei soggetti concessionari nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla banca d italia 5 i comuni di cui al comma 1 anche in forma associata possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e per il recupero dei beni culturali storici artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti analoghe convenzioni possono essere stipulate con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo stato italiano ai sensi dell articolo 8 della costituzione per la salvaguardia e per il recupero dei beni di cui al primo periodo del presente comma nella disponibilita delle rappresentanze medesime le convenzioni possono essere finanziate dal ministero per i beni e le attivita culturali nei limiti delle risorse di cui all articolo 3 comma 83 della legge 23 dicembre 1996 n 662 e successive modificazioni entro una quota non superiore al 20 per cento delle medesime risorse a tale

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atti parlamentari ­ 7 ­ senato della repubblica ­ n 2671 xvi legislatura ­ disegni di legge e relazioni documenti fine con decreto del ministro per i beni e le attivita culturali previo parere della confe renza stato-citta ed autonomie locali sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti ´ nonche la quota delle predette risorse destinata agli stessi 6 i comuni di cui al comma 1 possono acquisire le stazioni ferroviarie disabilitate o le case cantoniere della societa anas spa al valore economico definito dai competenti uffici dell agenzia del territorio o stipulare intese finalizzate al loro recupero al fine di destinarle anche ricorrendo all istituto del comodato a favore di organizzazioni di vo lontariato a presidi di protezione civile e di salvaguardia del territorio ovvero anche d intesa con l agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo d impresa spa a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per altre attivita comunali 7 per favorire il riequilibrio anagrafico il governo e autorizzato ad apportare all articolo 30 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 3 novembre 2000 n 396 le modifiche e le integrazioni ´ necessarie affinche le nascite registrate ai sensi del predetto articolo 30 comma 7 nel comune di residenza dei genitori o di uno di essi siano considerate ai soli fini statistici come avvenute in quest ultimo comune 8 all articolo 135 comma 4 lettera d del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n 42 e successive modificazioni dopo le parole «alla salvaguardia dei paesaggi rurali» sono inserite le seguenti « del territorio dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti» 9 per i piccoli comuni e le loro unioni in ordine alla programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche all organizzazione del personale degli uffici e servizi e ´ al loro funzionamento nonche in materia di controllo di gestione sono definite norme che prevedono modalita e modelli differen-

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atti parlamentari ­ 8 ­ senato della repubblica ­ n 2671 xvi legislatura ­ disegni di legge e relazioni documenti ziati e semplificati garantendo comunque il perseguimento dei principi delle finalita e degli obiettivi di cui alla normativa prevista per i comuni di maggiore dimensione il go verno e delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o piu provvedimenti attuativi delle previsioni di cui al primo periodo del presente comma art 4 attivita e servizi 1 per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio lo stato le regioni le province le unioni di co muni le comunita montane e gli enti parco per quanto di rispettiva competenza assicurano nei comuni di cui all articolo 2 l effi cienza e la qualita dei servizi essenziali con particolare riferimento all ambiente alla pro tezione civile all istruzione alla sanita ai servizi socio-assistenziali ai trasporti alla viabilita e ai servizi postali con le modalita previste dal presente articolo 2 per i fini di cui al comma 1 del presente articolo i comuni di cui all articolo 2 anche in forma associata possono istituire centri multifunzionali nei quali concentrare la for nitura di una pluralita di servizi quali i servizi in materia ambientale sociale energetica scolastica postale artigianale turistica commerciale di comunicazione e di sicu´ rezza nonche lo svolgimento di attivita di volontariato e di associazionismo culturale le regioni e le province possono concorrere alle spese relative all uso dei locali necessari all espletamento dei predetti servizi 3 nell ambito delle finalita di cui al presente articolo le regioni e le province possono privilegiare nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza le iniziative finalizzate all insediamento nei comuni di cui all articolo 2 di centri per la prestazione dei servizi di cui

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atti parlamentari ­ 9 ­ senato della repubblica ­ n 2671 xvi legislatura ­ disegni di legge e relazioni documenti al comma 2 del presente articolo quali istituti di ricerca laboratori centri culturali e sportivi art 5 valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali 1 il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate adotta iniziative nell ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente volte a favorire la promozione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali individuati ai sensi dell articolo 3 comma 3 del regolamento di cui al decreto del ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999 n 350 che utilizzano prevalentemente prodotti tipici dei comuni di cui al comma 1 dell articolo 3 privilegiando la vendita diretta e la vendita di prodotti a filiera corta 2 i comuni di cui al comma 1 dell articolo 3 possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tipici o locali preceduti dalla dicitura «territorio di produzione del » posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest ultimo 3 per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualita e delle tradizioni alimentari locali per la salvaguardia l incremento e la valorizzazione della fauna ´ selvatica locale nonche per il sostegno della promozione e della commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di produzione agroalimentare i comuni di cui al comma 1 dell articolo 3 possono stipulare anche in forma associata contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell articolo

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atti parlamentari ­ 10 ­ senato della repubblica ­ n 2671 xvi legislatura ­ disegni di legge e relazioni documenti 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n 228 art 6 programmi di e-government 1 i progetti informatici riguardanti i co muni di cui all articolo 2 con priorita per quelli relativi a forme associative conformi ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione nazionale e dell unione europea hanno la precedenza nell accesso ai finanziamenti pubblici previsti a legislazione vigente per la realizzazione dei programmi di e-government in tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici dei centri multifunzionali di cui all articolo 4 comma 2 ovvero gli interventi informatici nel settore delle tecnologie dell informazione e della comunicazione ict connessi al funzionamento e allo sviluppo dei centri stessi e le iniziative che prevedono l associazione nei centri di servizio territoriali cst anche attraverso l utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili 2 il ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione nell individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi della lettera g del comma 2 dell articolo 26 della legge 27 dicembre 2002 n 289 indica prioritariamente quelle riguardanti i comuni di cui all articolo 2 anche in forma associata art 7 servizi postali e programmazione televisiva pubblica 1 il ministero dello sviluppo economico compatibilmente con l adeguatezza delle risorse destinate a legislazione vigente al finanziamento del servizio postale universale individua le modalita attraverso le quali in

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atti parlamentari ­ 11 ­ senato della repubblica ­ n 2671 xvi legislatura ­ disegni di legge e relazioni documenti coerenza con le previsioni del contratto di programma il concessionario di tale servizio ne garantisce l espletamento nei comuni di cui all articolo 2 2 l amministrazione comunale puo stipulare apposite convenzioni d intesa con le or ganizzazioni di categoria e con la societa po ste italiane spa affinche i pagamenti su conti correnti in particolare quelli relativi alle imposte comunali i pagamenti dei va´ glia postali nonche le altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni e frazioni non serviti dal servizio postale nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla banca d italia 3 i comuni di cui al comma 1 dell articolo 3 della presente legge possono affidare ai sensi dell articolo 40 comma 1 della legge 23 dicembre 1998 n 448 la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla societa poste italiane spa 4 il ministero dello sviluppo economico puo provvedere ad assicurare che nel con tratto di servizio con la societa concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo sia previsto l obbligo di prestare particolare attenzione nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale alle realta storiche artistiche sociali economiche ed enogastronomiche dei comuni di cui all articolo 2 e di garantire nei medesimi comuni un adeguata copertura del servizio art 8 istituti scolastici 1 nell ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilita interno le regioni o gli enti locali d intesa con le regioni interessate per far fronte a condizioni di disagio senza pregiudizio dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione,

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atti parlamentari ­ 12 ­ senato della repubblica ­ n 2671 xvi legislatura ­ disegni di legge e relazioni documenti possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del ministero dell istru zione dell universita e della ricerca per fi nanziare il mantenimento in attivita in deroga a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 20 marzo 2009 n 81 degli istituti scolastici statali aventi sede nei comuni di cui all articolo 2 della presente legge che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia 2 in deroga a quanto disposto dall articolo 17 commi 20 e 21 della legge 15 maggio 1997 n 127 le amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n 165 e successive modificazioni possono cedere a titolo gratuito a istituzioni scolastiche insistenti nei comuni di cui all articolo 2 della presente legge personal computer o altre apparecchiature informatiche quando sia trascorso almeno un anno dal loro acquisto le cessioni sono effettuate prioritariamente in favore delle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane o svantaggiate art 9 servizio idrico nei piccoli comuni 1 le autorita d ambito territoriale di cui all articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n 152 e successive modificazioni e successivamente alla loro soppressione i soggetti individuati ai sensi dell articolo 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n 191 come modificato dal comma 3 del presente articolo possono prevedere agevolazioni anche in forma tariffaria e di compensazione economica in favore dei comuni di cui all articolo 2 della pre sente legge nei quali la disponibilita di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi 2 all articolo 148 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n 152 e successive

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atti parlamentari ­ 13 ­ senato della repubblica ­ n 2671 xvi legislatura ­ disegni di legge e relazioni documenti modificazioni le parole «1.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti «3.000 abitanti» 3 all articolo 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n 191 dopo il se condo periodo e inserito il seguente «in ogni caso l adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato e facoltativa per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunita montane o delle unioni di comuni a condizione che gestiscano l intero servizio idrico integrato e previo consenso dell amministrazione individuata ai sensi del quarto periodo» art 10 fondo per l incentivazione della residenza nei piccoli comuni 1 al fine dell incentivazione della residenza nei piccoli comuni nell ambito dello stato di previsione del ministero dell econo mia e delle finanze e istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi di cui al comma 2 con una dotazione finanziaria di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell autorizzazione di spesa di cui all articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n 307 relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica 2 le risorse del fondo di cui al comma 1 in osservanza del regolamento ce n 1998 2006 della commissione del 15 dicembre 2006 sono destinate ai seguenti interventi da realizzare in favore dei comuni di cui all articolo 2 della presente legge a contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti all acquisto di immobili destinati ad abitazione principale o ad attivita economiche nei comuni di cui all articolo 2;

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atti parlamentari ­ 14 ­ senato della repubblica ­ n 2671 xvi legislatura ­ disegni di legge e relazioni documenti b contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti al possesso di immobili destinati ad attivita economiche nei comuni di cui all articolo 2 c incentivi in favore dei residenti che intendono recuperare il patrimonio abitativo non utilizzato o in stato di degrado dei comuni di cui all articolo 2 compreso quello di tipo rurale con valenza storico-culturale ovvero avviare nei medesimi comuni un atti vita economica d misure agevolative in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili abbandonati impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio e promozione di attivita educative per la prima infanzia f agevolazioni a favore di manifestazioni e di eventi artistici culturali e dello spettacolo promossi o patrocinati dai comuni di cui all articolo 2 con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle fasce deboli delle popolazioni locali 3 all individuazione degli interventi da finanziare nei limiti delle disponibilita finanziarie del fondo di cui al comma 1 si provvede entro il 30 marzo di ciascun anno con decreto del ministro dell economia e delle finanze sentita la conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n 281 e successive modificazioni lo schema di decreto e trasmesso alle camere per l espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione decorso il termine di cui al precedente periodo il decreto puo essere comunque adottato.

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atti parlamentari ­ 15 ­ senato della repubblica ­ n 2671 xvi legislatura ­ disegni di legge e relazioni documenti art 11 fondo per lo sviluppo strutturale economico e sociale dei piccoli comuni 1 nello stato di previsione del ministero dell economia e delle finanze e istituito con una dotazione di 40 milioni di euro per l anno 2012 un fondo per la concessione di contributi statali destinati al finanziamento di interventi diretti alla tutela dell ambiente e dei beni culturali alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici alla promozione dello sviluppo economico e sociale all incentivazione del l insediamento di nuove attivita produttive e alla realizzazione di investimenti nei comuni di cui all articolo 2 2 all individuazione delle tipologie degli interventi che possono essere finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede con decreto del presidente del consiglio dei ministri 3 il ministro dell economia e delle finanze con decreto adottato di concerto con il ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il ministro per i beni e le attivita culturali sentita la conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n 281 e successive modificazioni provvede a individuare gli interventi destinatari dei contributi hanno priorita nell assegnazione dei contributi i progetti presentati da unioni di comuni delle quali facciano parte comuni di cui all articolo 2 con una popolazione complessivamente superiore a 5.000 abitanti 4 lo schema di decreto di cui al comma 3 e trasmesso alle camere per l espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari 5 all onere derivante dal comma 1 pari a 40 milioni di euro per l anno 2012 si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stan-

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