QUARTO CONTO ENERGIA PER IL FOTOVOLTAICO

 

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REGOLE APPLICATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI PREVISTE DAL DM 5 MAGGIO 2011

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regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal dm 5 maggio 2011 quarto conto energia per il fotovoltaico luglio 2011

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indice 1 2 3 oggetto definizioni le regole del quarto conto energia dm 5 maggio 2011 4 6 10 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4 impianti fotovoltaici titolo ii 11 impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative titolo iii 11 impianti fotovoltaici a concentrazione titolo iv 11 maggiorazioni e premio per l uso efficiente dell energia 12 condizioni di cumulabilità con incentivi in conto capitale 13 requisiti dei componenti degli impianti 14 limitazioni per impianti installati a terra su aree agricole titolo ii e titolo iv 16 disposizioni sulle limitazioni al frazionamento degli impianti art 12 comma 5 del decreto 18 accesso alle tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici 20 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 procedura di presentazione della richiesta di incentivazione 21 documentazione da allegare alla richiesta di incentivazione 22 processo di valutazione della richiesta di incentivazione 25 modalità di verifica dei requisiti per l accesso agli incentivi e d individuazione della tariffa 27 tipologia di installazione per impianti ricadenti nel titolo ii 28 4.4.1.1 impianti fotovoltaici realizzati su edifici 28 4.4.1.2 impianti fotovoltaici realizzati su pergole serre barriere acustiche tettoie e pensiline 29 4.4.1.3 altri impianti 29 4.4.2 impianti integrati con caratteristiche innovative ricadenti nel titolo iii 30 4.4.3 4.5 4.5.1 impianti a concentrazione ricadenti nel titolo iv 30 modalità di valutazione delle condizioni di maggiorazione della componente incentivante titolo ii 30 maggiorazione per utilizzo di componenti prodotti nell unione europea 30 4.5.1.1 criteri per il riconoscimento della maggiorazione 31 4.5.1.2 modalità di riconoscimento della maggiorazione 33 4.5.2 5 altre maggiorazioni previste dall articolo 14 comma 1 34 premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell energia 36 5.1 5.2 6 procedura di presentazione della richiesta premio 36 processo di valutazione delle richieste premio 38 comunicazioni dell esito della valutazione 39 6.1 6.2 6.3 7 comunicazione degli esiti 39 richiesta di integrazione documentale 40 preavviso di rigetto della richiesta di accesso alle tariffe incentivanti/premio abbinato ad un uso efficiente dell energia e provvedimento conclusivo procedura ai sensi della legge 241/90 40 richieste di rettifica dati impianto 2 41

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8 stipula della convenzione 41 43 44 allegato 1 flusso del processo di riconoscimento degli incentivi allegato 2 modelli richiesta delle tariffa incentivante e premio a1_ftv richiesta di concessione delle tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici 44 a1_cpv richiesta di concessione delle tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici a concentrazione 48 a2_ftv scheda tecnica finale di impianto per impianti fotovoltaici 52 a2_cpv scheda tecnica finale di impianto per impianti fotovoltaici a concentrazione 59 a3a a3b domanda di ammissione al premio per edifici esistenti 65 domanda di ammissione al premio per edifici di nuova costruzione 69 a4_ftv dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per impianti fotovoltaici 73 a4_cpv dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per impianti fotovoltaici a concentrazione 77 appendice a appendice b appendice c appendice d appendice e guida alla richiesta del premio abbinato a un uso efficiente dell energia modalità di installazione degli impianti fotovoltaici sugli edifici posizionamento dei gruppi di misura certificazione dei moduli 80 89 105 110 procedura di acquisizione dati tecnici per gli impianti fotovoltaici titolo ii iii iv ai sensi della delibera arg elt 4/10 113 3

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1 oggetto il documento descrive le modalità i criteri e le regole per la presentazione valutazione e gestione della documentazione inviata dai soggetti responsabili al gestore dei servizi energetici s.p.a nel seguito gse quale soggetto attuatore per il riconoscimento degli incentivi agli impianti fotovoltaici ai sensi del decreto interministeriale del 5 maggio 2011 nel seguito decreto fornendo inoltre ove necessario elementi per la corretta applicazione di talune norme del decreto l obiettivo del documento è di rendere trasparente e chiara l intera fase di istruttoria tecnico amministrativa condotta dal gse finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e all individuazione della pertinente tariffa da riconoscere l articolo 8 del decreto stabilisce che per gli anni 2011 e 2012 i soggetti responsabili di grandi impianti devono richiedere al gse l iscrizione ad un apposito registro informatico prima di poter accedere alle tariffe incentivanti a tal proposito il gse ha già pubblicato e reso disponibile sul proprio sito il documento regole tecniche per iscrizione al registro per i grandi impianti fotovoltaici di cui al dm 5 maggio 2011 il presente documento che integra quello sopra citato già pubblicato in data 16 maggio 2011 si articola in tre parti · · 1° parte capitoli 2 e 3 illustra le definizioni e le regole derivate dalla normativa di riferimento utilizzate nella fase di valutazione delle richieste 2° parte capitoli 4 e 5 illustra le modalità per l accesso alle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici e per la richiesta del premio per impianti abbinati ad un uso efficiente dell energia presentazione richiesta e valutazione della documentazione · 3° parte capitoli da 6 e 8 illustra le modalità di comunicazione dell esito della istruttoria di valutazione e di stipula della convenzione tra gse e soggetto responsabile nell allegato 1 è riportato lo schema del flusso del processo di riconoscimento degli incentivi mentre nell allegato 2 sono riportati i formati dei modelli da utilizzare in fase di richiesta degli incentivi e premi infine le regole di dettaglio utilizzate durante la valutazione sono descritte ed approfondite nelle appendici a ­ d al documento anche con l ausilio di schede tabelle schemi grafici e foto illustrative i criteri per l attribuzione delle tariffe per le applicazioni innovative finalizzate all integrazione architettonica titolo iii del decreto sono invece pubblicati separatamente in una specifica guida predisposta dal gse come previsto al comma 3 dell articolo 15 dello stesso decreto infine in conformità a quanto previsto dalla delibera aeeg arg/elt 4/10 procedura per il miglioramento della prevedibilità delle immissioni dell energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili relativamente alle unità di produzione non rilevanti sia per impianti fotovoltaici che per impianti 4

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fotovoltaici a concentrazione di potenza superiore a 200 kw è richiesta la compilazione di uno specifico modulo on-line per la raccolta delle informazioni tecniche di impianto necessarie ad una prima analisi di fattibilità della telelettura da parte del gse dei parametri elettrici e della fonte primaria mediante la successiva installazione di apparecchiature presso gli impianti si evidenzia che la compilazione del suddetto modulo online ha il solo scopo di individuare gli impianti funzionali all attuazione da parte del gse della citata delibera aeeg arg/elt 4/10 e non implica necessariamente la installazione di ulteriori apparati e di sistemi differenti da quelli eventualmente già presenti non generando comunque costi aggiuntivi a carico del soggetto responsabile le modalità per la compilazione dei suddetti moduli on line sono riportate in appendice e 5

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2 definizioni ai fini dell applicazione delle disposizioni del decreto valgono le definizioni ivi riportate con le seguenti precisazioni edificio come definito da articolo 1 comma 1 lettera a del decreto del presidente della repubblica 26 agosto 1993 n 412 e successive modificazioni si precisa che ai soli fini del decreto pergole serre barriere acustiche tettoie e pensiline comunque accatastate non sono edifici i fabbricati rurali sono equiparati agli edifici sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell impianto fotovoltaico impianto fotovoltaico su edifici impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalità individuate nell allegato 2 del decreto altro impianto impianto che non rientra nella categoria su edifici piccoli impianti1 sono gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kw gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kw operanti in regime di scambio sul posto nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati anche da terzi su edifici ed aree delle amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n 165 del 2001 in particolare la dizione della norma edifici ed aree delle amministrazioni pubbliche è da intendersi nel senso che le aree e gli edifici devono essere di proprietà della pa che direttamente li utilizza per l installazione di un impianto fotovoltaico o li mette a disposizione di altro soggetto cui è conferito un diritto reale o personale di godimento che pertanto figura come soggetto responsabile grandi impianti sono gli impianti fotovoltaici diversi dai piccoli impianti impianto fotovoltaico multi-sezione impianto fotovoltaico nella titolarità di un solo soggetto responsabile che risponde a tutti i seguenti requisiti ciascuna sezione dell impianto è dotata di autonoma apparecchiatura di misura dell energia prodotta il soggetto responsabile consente al gse l acquisizione per via telematica delle misure rilevate dal gestore di rete a ciascuna sezione corrisponde una sola tipologia installativa la data di entrata in esercizio di ciascuna sezione è univocamente definibile e tutte le sezioni entrano in esercizio entro 2 anni dalla data di entrata in esercizio della prima sezione si ricorda che gli impianti fotovoltaici su pergole serre barriere acustiche tettoie e pensiline non rientrano tra gli impianti su edifici ma sono considerati altri impianti 6 1

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referente tecnico soggetto delegato dal soggetto responsabile a espletare tutte le pratiche tecniche e amministrative con il gse servizio di scambio sul posto servizio di cui all articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n 387 e successive modifiche ed integrazioni erogato dal gse atto a consentire la compensazione tra il valore associabile all energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all energia elettrica prelevata dalla rete e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione sistema informatico sistema informatico realizzato dal gse per la gestione delle richieste di incentivazione e/o delle richieste di iscrizione al registro per gli impianti fotovoltaici il sistema si divide in due macro aree 1 l applicazione web utilizzata dai soggetti responsabili o dai referenti tecnici per caricare la documentazione e presentare la richiesta di incentivazione e/o la richiesta di iscrizione al registro 2 l area intranet utilizzata dal gse per la gestione delle richieste di incentivazione caricate dai soggetti responsabili o dai loro referenti tecnici utente dell applicazione soggetto designato dal soggetto responsabile con mandato con rappresentanza a interagire con il sistema informatico del gse l utente dell applicazione può coincidere con il soggetto responsabile o con il referente tecnico numero identificativo del gse è il codice associato all impianto fotovoltaico censito sul sistema informatico del gse impianto in esercizio è l impianto collegato in parallelo con il sistema elettrico in cui sono installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell energia elettrica prodotta e scambiata o ceduta con la rete e per il quale risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell accesso alle reti balaustra elemento perimetrale alto più di 30 cm costituito da materiale rigido e resistente la superficie costituente la balaustra può essere continua o discontinua purché realizzata da elementi verticali o orizzontali inattraversabili da una sfera di 10 cm di diametro frangisole struttura collegata alle superfici verticali di edifici atta a produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti sottostanti la lunghezza totale dell impianto non può superare il doppio della lunghezza totale delle aperture trasparenti impianto a inseguimento impianto i cui moduli sono montati su apposite strutture mobili fissate al terreno che ruotando intorno ad uno o due assi inseguono il percorso del sole allo scopo di incrementare la captazione della radiazione solare 7

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pensilina struttura accessoria posta a copertura di parcheggi o percorsi pedonali non rientrano in questa tipologia quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti anche con destinazione agricola che risultano scollegate e non funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d uso i moduli devono avere una distanza minima dal suolo di 2 metri pergola struttura di pertinenza di unità a carattere residenziale atta a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi cortili o giardini con una ridotta superficie di copertura in pianta non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti anche con destinazione agricola scollegati da edifici residenziali i moduli devono avere una distanza minima dal suolo di 2 metri serra fotovoltaica struttura di altezza minima dal suolo pari a 2 metri nella quale i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di un manufatto adibito per tutta la durata dell erogazione della tariffa incentivante a una serra dedicata alle coltivazioni agricole o alla floricoltura la struttura della serra in metallo legno o muratura deve essere fissa ancorata al terreno e con chiusure fisse o stagionalmente rimovibili le serre a seguito dell intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la proiezione al suolo della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50 tale requisito deve essere rispettato da tutti gli impianti che fanno richiesta delle tariffe incentivanti previste dal decreto indipendentemente dalla data di autorizzazione o avvio della costruzione e qualunque ne sia il soggetto responsabile tettoia struttura posta a copertura di ambienti esterni agli edifici formata da spioventi che poggiano sul muro degli edifici stessi o anche struttura fissa e indipendente all edificio purché pertinente e funzionale allo stesso i moduli devono avere una distanza minima dal suolo di 2 metri foglio porzione di territorio comunale che il catasto rappresenta nelle proprie mappe cartografiche il dato deve essere sempre indicato particella è detta anche mappale o numero di mappa rappresenta all interno del foglio una porzione di terreno o il fabbricato e l eventuale area di pertinenza e viene contrassegnata tranne rare eccezioni da un numero il dato deve essere sempre indicato subalterno per il catasto fabbricati dove presente identifica un bene immobile compresa la singola unità immobiliare esistente su una particella l unità immobiliare urbana è l elemento minimo inventariabile che ha autonomia reddituale e funzionale generalmente nell ipotesi di un intero fabbricato ciascuna unità immobiliare è identificata da un proprio subalterno 8

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qualora il fabbricato sia costituito da un unica unità immobiliare il subalterno potrebbe essere assente il dato qualora esistente deve sempre essere indicato per l univoca identificazione della singola unità immobiliare per il catasto terreni dove presente si riferisce essenzialmente ai fabbricati rurali impianto a terra impianto per il quale i moduli non sono fisicamente installati su edificio e che non rientra nella definizione di pergole serre barriere acustiche tettoie e pensiline impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative impianto fotovoltaico che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate nell allegato 4 al decreto come ulteriormente precisate e dettagliate nella guida alle applicazioni innovative finalizzate all integrazione architettonica del fotovoltaico pubblicata dal gse sul proprio sito internet impianto fotovoltaico a concentrazione o sistema solare fotovoltaico a concentrazione impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l effetto fotovoltaico composto principalmente da un insieme di moduli in cui la luce solare è concentrata tramite sistemi ottici su celle fotovoltaiche da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori piccola rete isolata rete con un consumo inferiore a 2500 gwh nel 1996 ove meno del 5 è ottenuto dall interconnessione con altre reti 9

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3 le regole del quarto conto energia dm 5 maggio 2011 possono usufruire degli incentivi definiti nel decreto tutti gli impianti collegati alla rete che entrano in esercizio dopo il 31/05/2011 con l eccezione degli impianti che accedono ai benefici previsti dalla legge n 129 del 2010 e fino al 31/12/2016 fatta salva la possibilità che al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro siano riviste le modalità di incentivazione articolo 2 comma 3 del decreto gli interventi ammessi sono quelli di nuova costruzione rifacimento totale o potenziamento e sono riconducibili alle seguenti quattro specifiche categorie impianti fotovoltaici suddivisi in piccoli impianti e grandi impianti con tariffe differenziate tra impianti su edifici e altro impianto impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative impianti fotovoltaici a concentrazione impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica l energia elettrica prodotta dagli impianti che abbiano rispettato le regole di ammissione agli incentivi indicate nel decreto è incentivata a partire dalla data di entrata in esercizio dell impianto per un periodo di 20 anni e la tariffa è costante in moneta corrente per tutta la durata dell incentivazione la tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell impianto2 il periodo di diritto alle tariffe incentivanti è considerato al netto di eventuali interruzioni dovute a problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante eventuali modifiche sullo stesso sito della configurazione dell impianto devono essere tempestivamente comunicate al gse tali modifiche non possono comportare un incremento della tariffa incentivante nel caso invece di modifiche che comportino una riduzione della tariffa incentivante il gse applicherà il nuovo valore ferme restando le altre conseguenze disposte dall articolo 21 del decreto per gli anni 2011 e 2012 la tariffa incentivante spettante ai grandi impianti è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell impianto purché l impianto stesso sia stato iscritto nel registro in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo del periodo di riferimento ai grandi impianti che entrano in graduatoria in posizione utile nei periodi di riferimento successivi alla loro data di entrata in esercizio sarà attribuita la tariffa spettante alla data di entrata in esercizio con pari decorrenza ai grandi impianti entrati comunque in esercizio dal 31 agosto 2011 al 31 dicembre 2012 senza essere iscritti in nessun registro in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo del periodo di riferimento per i quali i soggetti responsabili potranno chiedere l ammissione agli incentivi a partire dal 2013 sarà attribuita una data convenzionale di entrata in esercizio per la determinazione della spettante tariffa e per la decorrenza del periodo di incentivazione coincidente con il primo giorno del semestre nel quale viene effettuata la richiesta al gse 2 10

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3.1 impianti fotovoltaici titolo ii il decreto classifica gli impianti fotovoltaici prevedendo la distinzione tariffaria tra due tipologie di intervento gli impianti fotovoltaici sugli edifici installati in conformità alle modalità di posizionamento indicate nell allegato 2 del decreto gli altri impianti fotovoltaici ovvero tutti gli impianti fotovoltaici non ricadenti nella precedente tipologia ivi inclusi gli impianti a terra possono beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti di potenza non inferiore a 1 kw gli impianti devono inoltre rispettare le condizioni stabilite dal decreto legislativo n 28 del 2011 qualora realizzati con moduli collocati a terra in aree agricole vedi paragrafo 3.7 il decreto definisce infine le modalità di attuazione delle disposizioni della legge finanziaria 2008 riconoscendo agli impianti fotovoltaici i cui soggetti pubblici responsabili sono enti locali o regioni la tariffa spettante agli impianti realizzati su edifici indipendentemente dalle effettive caratteristiche d installazione degli impianti e solo se operanti in regime di scambio sul posto ovvero se effettuino cessione parziale la medesima tariffa spetta anche agli impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali non regioni per i quali le procedure di gara si siano concluse con l assegnazione definitiva prima del 13/05/2011 ed entrino in esercizio entro il 31/12/2011 resta fermo che gli impianti i cui soggetti responsabili sono regioni o enti locali devono essere realizzati in conformità a tutte le disposizioni tecniche pertinenti alla specifica tipologia impiantistica 3.2 impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative titolo iii il titolo iii del decreto stabilisce che gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1 kw e non superiore a 5 mw che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici degli edifici hanno diritto a specifiche tariffe incentivanti al fine di accedere alle tariffe sopra citate gli impianti fotovoltaici dovranno utilizzare moduli e componenti con le caratteristiche indicate nell allegato 4 del decreto come ulteriormente precisate e dettagliate nella guida alle applicazioni innovative finalizzate all integrazione architettonica del fotovoltaico pubblicata dal gse sul proprio sito internet 3.3 impianti fotovoltaici a concentrazione titolo iv per gli impianti fotovoltaici a concentrazione possono beneficiare delle tariffe incentivanti le persone giuridiche e i soggetti pubblici sono quindi espressamente escluse le persone fisiche e i condomini gli impianti devono avere una potenza non inferiore a 1 kw e non superiore a 5 mw gli impianti devono inoltre rispettare le condizioni stabilite dal decreto legislativo n 28 del 2011 qualora realizzati con moduli collocati a terra in aree agricole vedi paragrafo 3.7 11

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3.4 maggiorazioni e premio per l uso efficiente dell energia in base a quanto stabilito agli articoli 13 e 16 del decreto possono beneficiare di un premio aggiuntivo qualora abbinati a un uso efficiente dell energia i piccoli impianti sugli edifici ricadenti nel titolo ii impianti solari fotovoltaici e installati in conformità alle modalità di posizionamento indicate nell allegato 2 del decreto gli impianti ricadenti nel titolo iii impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative il premio che può raggiungere il 30 della tariffa base è riconosciuto a decorrere dall anno solare successivo alla data di presentazione della richiesta e per il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante le modalità di calcolo e le regole da rispettare per poter accedere al premio sono dettagliatamente descritte nell appendice a guida alla richiesta del premio abbinato a un uso efficiente dell energia per i soli impianti di cui al titolo ii le tariffe incentivanti di base possono essere incrementate percentualmente nel caso di specifiche tipologie installative e applicazioni articolo 14 del decreto come precisato nell art 12 comma 3 del decreto le maggiorazioni descritte all art 14 del decreto stesso non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con il premio previsto per impianti fotovoltaici abbinati a un uso efficiente dell energia art 13 del decreto a decorrere dall anno 2013 la tariffa a cui è applicata la maggiorazione è pari alla componente incentivante il premio è riconosciuto sull energia elettrica prodotta dall impianto fotovoltaico 12

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3.5 condizioni di cumulabilità con incentivi in conto capitale dal 1° gennaio 2013 si applicano le condizioni di cumulabilità degli incentivi secondo le modalità di cui all articolo 26 del dlgs n 28 del 2011 come definite dai decreti attuativi di cui all art 24 comma 5 dello stesso d lgs 28/11 fino a tale data gli incentivi in conto energia possono cumularsi esclusivamente con i benefici e i contributi pubblici indicati nella sottostante tabella 1 le tariffe incentivanti non sono applicabili qualora in relazione all impianto siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali siano stati riconosciuti certificati verdi titoli di efficienza energetica le tariffe di cui ai dm 28 luglio 2005 6 febbraio 2006 19 febbraio 2007 6 agosto 2010 tipologia di impianto a b su edifici su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell edificio scolastico nonché le strutture sanitarie pubbliche ovvero su edifici che siano sedi amministrative di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome potenza non superiore a 20 kw condizioni di cumulabilità contributi in conto capitale fino al 30 del costo dell investimento qualsiasi contributi in conto capitale fino al 60 del costo dell investimento c su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettere a e b ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali e il cui soggetto responsabile sia l ente pubblico o l organizzazione non lucrativa di utilità sociale qualsiasi contributi in conto capitale fino al 30 del costo dell investimento d su aree oggetto di interventi di bonifica ubicate al interno di siti contaminati come definiti all art 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n 152 e successive modificazioni o integrazioni purché la il soggetto responsabile delle dell impianto assuma diretta responsabilità qualsiasi contributi in conto capitale fino al 30 del costo dell investimento non cumulabile con la maggiorazione del 5 di cui all articolo 14 comma 1 lettera a del decreto qualsiasi contributi in conto capitale fino al 30 del costo dell investimento contributi in conto capitale fino al 30 del costo dell investimento finanziamenti a tasso agevolato erogati qualsiasi in attuazione dell art 1 comma 1111 della legge 27 dicembre 2006 n 296 benefici conseguenti all accesso a fondi qualsiasi di garanzia e rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome preventive operazioni di bonifica e impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative f g impianti fotovoltaici a concentrazione qualsiasi qualsiasi h qualsiasi tabella 1 ­ condizioni di cumulabilità delle tariffe incentivanti 13

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agli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale regionale locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi si applicano le condizioni di cumulabilità previste dal dm 19/02/2007 a condizione che i bandi di gara per la concessione degli incentivi siano stati pubblicati prima del 25/08/2010 data di entrata in vigore del dm 6 agosto 2010 e che gli impianti entrino in esercizio entro il 31/12/2011 ai fini del rispetto dei limiti di cumulo in caso di incentivi pubblici erogati in più rate l importo cumulativo delle stesse è attualizzato assicurando l equivalenza finanziaria con il contributo concesso in un unica soluzione 3.6 requisiti dei componenti degli impianti possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al decreto gli impianti in possesso dei seguenti requisiti conformità alle norme tecniche indicate nell allegato 1 e alle disposizioni di cui all articolo 10 del dlgs n 28 del 2011 ove applicabili in particolare i moduli fotovoltaici degli impianti di cui al titolo ii e iii dovranno essere certificati in accordo alla norma cei en 61215 se realizzati con silicio cristallino con la norma cei en 61646 se realizzati con film sottili con la norma cei en 62108 per i moduli fotovoltaici a concentrazione di cui al titolo iv realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009 i componenti anche di nuova costruzione utilizzati per impianti fotovoltaici che sono stati oggetto di richiesta e comunicazione di riconoscimento della tariffa incentivante non possono essere oggetto di ulteriore richiesta di incentivazione collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica non condiviso con altri impianti fotovoltaici realizzati con componenti che assicurino l osservanza delle prestazioni descritte nella guida cei 82-25 e delle normative riportate nell allegato 1 del decreto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto il cei aggiorna i parametri prestazionali indicati nella guida cei 82-25 per tener conto dell evoluzione tecnologica dei componenti fotovoltaici in particolare l aggiornamento assicura che in fase di avvio dell impianto fotovoltaico il rapporto fra l energia o la potenza prodotta in corrente alternata e l energia o la potenza producibile in corrente alternata determinata in funzione dell irraggiamento solare incidente sul piano dei moduli della potenza nominale dell impianto e della temperatura di funzionamento dei moduli sia almeno superiore a 0,78 nel caso di utilizzo di inverter di potenza fino a 20 kw e 0,8 nel caso di utilizzo di inverter di potenza superiore nel rispetto delle condizioni di misura e dei metodi di calcolo descritti nella medesima guida cei 82-25 per i soli impianti fotovoltaici di cui al titolo ii del decreto che entrano in esercizio dal 29 marzo 2012 un anno dalla data di entrata in vigore del dlgs n 28 del 2011 in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al 14

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gse un certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici con il quale viene attestato che i moduli fotovoltaici utilizzati sono garantiti per almeno dieci anni per i difetti di fabbricazione per gli impianti di cui ai titoli ii iii e iv con le eccezioni specificate che entrano in esercizio successivamente al 30 giugno 2012 il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al gse in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data la seguente ulteriore documentazione certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici attestante l adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca a cura del medesimo produttore il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine di vita utile esclusi gli impianti di cui al titolo iv certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici attestante che l azienda produttrice dei moduli possiede le certificazioni iso 9001:2008 sistema di gestione della qualità ohsas 18001 sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro e iso 14000 sistema di gestione ambientale certificato di ispezione di fabbrica rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale membro della iecee nell ambito fotovoltaico gli inverter utilizzati in impianti di cui ai titoli ii iii e iv che entrino in esercizio successivamente al 31 dicembre 2012 devono tener conto delle esigenze della rete elettrica prestando i seguenti servizi e protezioni a mantenere insensibilità a rapidi abbassamenti di tensione b consentire la disconnessione dalla rete a seguito di un comando da remoto c aumentare la selettività delle protezioni al fine di evitare fenomeni di disconnessione intempestiva dell impianto fotovoltaico d consentire l erogazione o l assorbimento di energia reattiva e limitare la potenza immessa in rete per ridurre le variazioni di tensione della rete f evitare la possibilità che gli inverter possano alimentare i carichi elettrici della rete in assenza di tensione sulla cabina della rete il cei comitato elettrotecnico italiano sentita l autorità per l energia elettrica e il gas aeeg definisce apposite norme tecniche sugli inverter al fine del rispetto delle condizioni suddette resta ferma la possibilità di installare un impianto fotovoltaico suddiviso in più sezioni ciascuna realizzata con la propria tecnologia e con una specifica caratterizzazione architettonica la tariffa da riconoscere a ciascuna sezione è quella in vigore alla data di entrata in esercizio delle singole sezioni e si riferisce alla potenza totale dell impianto multi-sezione dichiarata all entrata in esercizio della prima sezione ai fini del raggiungimento del livello di costo incentivabile relativo alle singole tipologie di impianto titolo ii titolo iii e titolo iv viene contabilizzata le sole sezioni entrate in esercizio il parallelo alla rete dell ultima sezione deve avvenire entro e non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio della prima sezione 15

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