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decreto-legge 13 maggio 2011 n 70 semestre europeo prime disposizioni l economia 11g0113 urgenti per vigente al 14-05-2011 il presidente della repubblica visti gli articoli 77 e 87 della costituzione ritenuta la straordinaria necessita ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitivita del paese anche mediante l adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti in particolare la disciplina dei contratti pubblici dell attivita edilizia e di quella fiscale nonche ad introdurre misure per il rilancio dell economia nelle aree del mezzogiorno del paese introducendo anche efficaci strumenti per promuovere sinergie tra le istituzioni di ricerca e le imprese anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea indispensabili nell attuale quadro di finanza pubblica per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilita e crescita vista la deliberazione del consiglio dei ministri adottata nella riunione del 5 maggio 2011 sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri e del ministro dell economia e delle finanze emana

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il seguente decreto-legge art 1 credito di imposta per la ricerca scientifica 1 e istituito sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012 un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in universita ovvero enti pubblici di ricerca universita ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti cosi finanziati anche in associazione in consorzio in joint venture ecc con altre qualificate strutture di ricerca anche private di equivalente livello scientifico altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del ministro dell istruzione dell universita e della ricerca di concerto con il ministro dell economia e delle finanze 2 il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010 resta fermo che l importo degli investimenti in progetti di ricerca di cui al comma 1 e integralmente deducibile dall imponibile delle imprese 3 operativamente a per universita ed enti pubblici di ricerca si intendono 1 le universita statali e non statali e gli istituti universitari statali e non statali legalmente riconosciuti 2 gli enti pubblici di ricerca di cui all articolo 6 del

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contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009 nonche l asiagenzia spaziale italiana 3 gli organismi di ricerca cosi come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca sviluppo e innovazione n 2006/c 323/01 lettera d del paragrafo 2.2 b il credito di imposta 1 spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 2 compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento se lo stesso e commissionato ai soggetti di cui alla lettera a 3 deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito ne della base imponibile dell imposta regionale sulle attivita produttive 4 non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n 917 e successive modificazioni 5 e utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n 241 e successive modificazioni con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2 lettere e f g h-ter e h-quater del medesimo

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articolo 6 non e soggetto al limite annuale di cui all articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n 244 4 le disposizioni applicative del presente articolo sono adottate con provvedimento del direttore dell agenzia delle entrate le disposizioni del presente articolo assorbono il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell articolo 1 della legge 13 dicembre 2010 n 220 che e conseguentemente soppresso 5 per l attuazione del presente articolo e autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per l anno 2011 di 180,8 milioni di euro per l anno 2012 di 157,2 milioni di euro per l anno 2013 e di 91 milioni di euro per l anno 2014 ai sensi dell articolo 17 comma 12 della legge 31 dicembre 2009 n 196 il ministro dell economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni il ministro dell economia e delle finanze con proprio decreto provvede alla riduzione lineare fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente nell ambito delle spese rimodulabili di cui all articolo 21 comma 5 lettera b della citata legge n 196 del 2009 delle missioni di spesa di ciascun ministero dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo per il finanziamento ordinario delle universita nonche le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per

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mille dell imposta sul reddito delle persone fisiche nonche il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985 n 163 e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali il ministro dell economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all adozione delle misure di cui al precedente periodo art 2 credito d imposta per nuovo lavoro stabile nel mezzogiorno 1 in funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalita di vantaggio per le regioni del mezzogiorno fiscalita che deve essere relativa a lavoro ricerca e imprese coerentemente con la decisione assunta nel patto euro plus del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti specifici ai fini della promozione della produttivita nelle regioni in ritardo di sviluppo viene per cominciare introdotto un credito d imposta per ogni lavoratore assunto nel mezzogiorno a tempo indeterminato l assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto in attesa di una estensione coerente con il citato patto euro plus il funzionamento del credito di imposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla commissione europea e specificati nei successivi commi.

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2 nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento ce n 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato ce ai sensi dell articolo 40 del predetto regolamento ai datori di lavoro che nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla commissioneeuropea svantaggiati ai sensi del numero 18 dell articolo 2 del predetto regolamento nelle regioni del mezzogiorno abruzzo basilicata calabria campania puglia molise sardegna e sicilia e concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d imposta nella misura del 50 dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all assunzione quando l aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla commissione europea molto svantaggiati ai sensi del numero 19 dell articolo 2 del predetto regolamento il credito d imposta e concesso nella misura del 50 dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all assunzione ai sensi dei commi 18 e 19 articolo 2 del richiamato regolamento per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di un

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diploma di scuola media superiore o professionale ovvero che abbiano superato i 50 anni di eta ovvero che vivano soli con una o piu persone a carico ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparita uomo-donna ivi definito ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite per lavoratori molto svantaggiati si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi 3 il credito di imposta e calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all arco temporale di cui al comma 1 per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale il credito d imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale 4 l incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa controllate o collegate ai sensi dell articolo 2359 del codice civile o facenti capo anche per interposta persona allo stesso soggetto 5 per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell entrata in vigore del presente decreto ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si

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assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale 6 il credito d imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta per il quale e concesso ed e utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n 241 e successive modificazioni entro tre anni dalla data di assunzione esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell imposta regionale sulle attivita produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n 917 7 il diritto a fruire del credito d imposta decade a se il numero complessivo dei dipendenti e inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti all arco temporale di cui al comma 1 b se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese c nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000 oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni nonche nei casi in cui siano emanati

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provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale 8 con decreto di natura non regolamentare del ministro dell economia e delle finanze di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali con il ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il ministro della gioventu previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione nell impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle regioni di cui al comma 1 nonche le disposizioni di attuazione dei commi precedenti anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d imposta 9 le risorse necessarie all attuazione del presente articolo sono individuate previo consenso della commissione europea nell utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del fondo sociale europeo e del fondo europeo di sviluppo regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma precedente.le citate risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011 2012 e

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2013 sono versate all entrata del bilancio dello stato e successivamente riassegnate per le suddette finalita di spesa ad apposito programma dello stato di previsione del ministero dell economia e delle finanze a tal fine le amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al fondo di rotazione ex lege n 183/1987 gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla ue da versare all entrata del bilancio dello stato ai sensi dell articolo 17 comma 12 della legge 31 dicembre 2009 n 196 il ministro dell economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni il ministro dell economia e delle finanze con proprio decreto provvede alla riduzione della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato su tutti i saldi di finanza pubblica il ministro dell economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all adozione delle misure di cui al precedente periodo art 3 reti d impresa zone a burocrazia zero distretti turistico

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alberghieri nautica da diporto 1 per incrementare l efficienza del sistema turistico italiano riqualificando e rilanciando l offerta turistica fermo restando in assoluto il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della battigia anche ai fini di balneazione e introdotto un diritto di superficie avente durata di venti anni e disciplinato come segue a il diritto di superficie si costituisce sulle aree inedificate formate da arenili con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle scogliere sulle aree gia occupate da edificazioni esistenti aventi qualunque destinazione d uso in atto alla data di entrata in vigore del presente articolo ancorche realizzate su spiaggia arenile ovvero scogliera salvo che le relative aree non risultino gia di proprieta privata le edificazioni possono essere mantenute esclusivamente in regime di diritto di superficie la delimitazione dei soli arenili per le aree inedificate nonche la delimitazione delle aree gia occupate da edificazioni esistenti realizzate su terreni non gia di proprieta privata e effettuata su iniziativa dei comuni dalle regioni di intesa con l agenzia del demanio b il provvedimento costitutivo del diritto di superficie e rilasciato nel rispetto dei principi comunitari di economicita efficacia imparzialita parita di trattamento trasparenza e proporzionalita dalla regione d intesa con il comune nonche con le agenzie del demanio e del territorio e dalla regione trasmesso in

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copia alla agenzia delle entrate per la riscossione del corrispettivo c il diritto di superficie si costituisce e successivamente si mantiene 1 previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dalla agenzia del demanio sulla base dei valori di mercato 2 previo accatastamento delle edificazioni ai sensi dell articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010 n 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n 122 e per le edificazioni gia esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo se le stesse risultano dotate di un titolo abilitativo valido a tutti gli effetti secondo la normativa vigente 3 se acquisito da una impresa a condizione che l impresa aderisca a nuovi congrui studi di settore appositamente elaborati dalla agenzia delle entrate e che l impresa risulti altresi regolarmente adempiente agli obblighi contributivi d sulle aree inedificate l attivita edilizia e consentita solo in regime di diritto di superficie e comunque nel rispetto della normativa vigente sulle aree in diritto di superficie gia occupate da edificazioni esistenti le attivita di manutenzione ristrutturazione trasformazione ovvero di ricostruzione delle predette edificazioni sono consentite comunque nel rispetto della normativa vigente 2 le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo che risultano in

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violazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono senz altro acquisite di diritto alla proprieta del demanio ed abbattute in danno di colui che le ha realizzate le violazioni alla normativa vigente incluse quelle di rilevanza penale commesse su aree costituite da spiagge arenili e scogliere continuano ad essere perseguite ai sensi della legislazione vigente nulla e innovato in materia di concessioni sul demanio marittimo le risorse costituite dai corrispettivi dei diritti di superficie di cui alle lettere c e d del comma 1 riscosse dalla agenzia delle entrate sono versate all entrata del bilancio dello stato per essere riassegnate ad un fondo costituito presso il ministero dell economia e delle finanze per essere annualmente ripartite in quattro quote in favore rispettivamente della regione interessata dei comuni interessati dei distretti turistico alberghieri di cui al comma 4 nonche dell erario con particolare riferimento agli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del ministero dell interno la misura delle quote e stabilita annualmente con decreto del ministro dell economia e delle finanze in modo tale che non derivino effetti negativi per la finanza pubblica con decreto di natura non regolamentare del ministro dell economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di determinazione del corrispettivo annuo di cui alla comma 1 lettera c n 1 in modo tale che non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.

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3 a salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti quanto alle esigenze del pubblico uso l attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deve in ogni caso assicurare specie nei casi di attribuzione di diritti di superficie ad imprese turisticobalneari il rispetto dell obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia anche a fini di balneazione 4 possono essere istituiti nei territori costieri con decreto del presidente del consiglio dei ministri su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori previa intesa con le regioni interessate i distretti turistico-alberghieri con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l offerta turistica a livello nazionale e internazionale di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del distretto di migliorare l efficienza nell organizzazione e nella produzione dei servizi di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunita di investimento di accesso al credito di semplificazione e celerita nei rapporti con le pubbliche amministrazioni 5 nei territori di cui al comma 4 nei quali si intendono inclusi relativamente ai beni del demanio marittimo esclusivamente le spiagge e gli arenili ove esistenti la delimitazione dei distretti e effettuata dall agenzia del demanio previa conferenza di servizi,

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che e obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori alla conferenza di servizi devono sempre partecipare i comuni interessati 6 nei distretti turistico-alberghieri si applicano le seguenti disposizioni a alle imprese dei distretti costituite in rete ai sensi dell articolo 3 comma 4-bis e seguenti del decreto-legge 10 febbraio 2009 n 5 convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n 33 e successive modificazioni si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa finanziaria per la ricerca e lo sviluppo di cui all articolo 1 comma 368 lettere b c e d della legge 23 dicembre 2005 n 266 e successive modificazioni previa autorizzazione rilasciata con decreto del ministero dell economia e delle finanze di concerto con il ministero dello sviluppo economico da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta alle medesime imprese ancorche non costituite in rete si applicano altresi su richiesta le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all articolo 1 comma 368 lettera a della citata legge n 266 del 2005 b i distretti costituiscono zone a burocrazia zero ai sensi dell articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010 n 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n 122 e ai medesimi si applicano le disposizioni di cui alle lettere b e c del comma 2 del predetto articolo 43 gli eventuali maggiori oneri per spese di

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