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siciliautonomie la rivista delle autonomie locali siciliane periodico della lega siciliana delle autonomie locali anno xxv n 1 gennaio febbraio 2011 federalismo fiscale municipale istruzioni per l uso il federalismo in europa il federalismo in italia il quadro normativo della riforma il federalismo municipale e gli enti locali siciliani incontro di legautonomie sicilia con l assessore chinnici nuove norme elettorali per gli enti locali in sicilia federalismo fiscale il convegno di legautonomie sicilia a san filippo del mela la corte costituzionale sul legittimo impedimento montelepre il dopoguerra e i misteri di giuliano misteri d italia tra banditismo e politica sapere quello che va fatto ed essere capace di spiegarlo amare il proprio paese ed essere incorruttibile sono le qualità necessarie ad un uomo che vuole governare la propria città pericle e consultabile online il sito web della lega siciliana delle autonomie locali al seguente indirizzo http www.legautonomiesicilia.it poste italiane sped in a p 70 d c b sicilia 2003
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s ommario siciliautonomie n 1 2011 il federalismo municipale e gli enti locali siciliani incontro di legautonomie sicilia con l assessore chinnici nuove norme elettorali per gli enti locali in sicilia vittorio gambino nino emilio borgese nino emilio borgese rosario ansaldo patti rosario ansaldo patti antonio cogode pag 3 4 5 6 7 8 federalismo fiscale il convegno di legautonomie sicilia a san filippo del mela la corte costituzionale sul legittimo impedimento federalismo fiscale municipale istruzioni per l uso montelepre il dopoguerra e i misteri di giuliano misteri d italia tra banditismo e politica filippo falcone 15 www.legautonomiesicilia.it è l indirizzo web del nostro sito un modo più diretto di comunicare e di interagire con i comuni e le province del isola troverai le notizie i commenti gli aggiornamenti legislativi le novità giurisprudenziali i collegamenti con la gazzetta ufficiale della regione siciliana e con altri enti e istituzioni sarà possibile scrivere alla lega siciliana delle autonomie locali inviare quesiti ai nostri esperti e partecipare alle discussioni online sugli argomenti di stretta attualità che saranno proposti siciliautonomie oltre che cartaceo potrà essere letto e scaricato online l indirizzo di posta elettronica dell ufficio stampa ufficiostampa@legautonomiesicilia.it periodico della lega siciliana delle autonomie locali direttore responsabile rosario ansaldo patti amministrazione direzione redazione piazzetta bagnasco 11 90141 palermo 091.334896 telefax 091.586667 e-mail sicautom@tin.it ufficiostampa@legautonomiesicilia.it proprietario ed editore lega siciliana delle autonomie locali autorizzazione tribunale di palermo n 21/1985 del 19 ottobre 1985 fotocomposizione e videoimpaginazione lega siciliana delle autonomie locali stampa la tipolitografica s.r.l palermo spedizione in abbonamento postale distribuzione gratuita per gli enti e gli amministratori aderenti alla lega siciliana delle autonomie locali questo numero è stato chiuso in tipografia il 10 marzo 2011 siciliautonomie direttore vittorio gambino caporedattore nino emilio borgese 2
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i lpunto siciliautonomie n 1 2011 i nodi sulla certezza delle entrate ai comuni e non mette i sindaci nelle condizioni di potere approntare e presentare i bilanci preventivi l esigenza di una nuova proroga al 30 giugno viene data per certa i punti da chiarire e da definire sono diversi e si possono così riassumere 1° non sono stati resi ancora noti i dati regionali dell iva registrati dal quadro vt delle dichiazioni che suddivide imponibile ed imposta tra consumatori finali e soggetti iva che consente di individuare la geografia del gettito 2° vanno individuate con decreto entro 45 giorni le modalità di distribuzione fra i comuni delle risorse del fondo di riequilibrio una parte non indicata nel decreto di tali tributi deve rimanere nel comune dove si è prodotto il gettito 3° entro 60 giorni un regolamento deve definire le modalità dello sblocco parziale dell addizionale irpef senza regolamento potranno agire sull addizionale per un massimo del 2 per mille solo i comuni che oggi applicano un aliquota al 4 per mille 4° anche per l applicazione dell imposta di soggiorno è previsto un regolamento che deve individuare e definire un prelievo proporzionale al livello al livello della struttura ricettiva in mancanza del regolamento i comuni potranno agire in autonomia 5° per quanto attiene alla tassa di scopo il regolamento che disciplina tale imposta sarà adottato entro la fine del prossimo mese di ottobre per cui si potrà partire solo dal 2012 lo stesso meccanismo dell addizionale ici va coordinato co l introduzione dell imu 6° sui trasferimenti statali mentre la prima rata è stata sbloccata attraverso l approvazione del decreto cosiddetto milleproroghe per le successive è necessario definire il quadro delle entrate e va definito il sistema dei conguagli fra vechio e nuovo sistema il quadro come si evince è abbastanza incerto e pregno di forti preoccupazioni e foriero di allarmismi in sicilia la situazione dei nostri comuni è resa ancora più difficile e in ragione delle nostre difficoltà politiche ed assembleari siamo al 3° mese di esercizio provvisorio e si prevede che lo stesso venga esteso al mese di aprile e per le difficoltà incontrate dalla nostra regione nel rapporto col governo nazionale circa lo sblocco dei fondi fas e la mancata intesa sulla compartecipazione alla spesa sanitaria ed ancora alla non definita intesa tra governo nazionale e regioni a statuto speciale nell ambito della commissione paritetica stato-regioni prevista nell art.14 della legge delega sul federalismo fiscale tale intesa dovrà definire non tanto per la sicilia la compartecipazione al gettito d imposta delle persone fisiche visto e considerato che l irpef è incassata dalla regione quanto se il federalismo municipale e gli enti locali siciliani l parlamento nazionale alla fine di una lunga e travagliata battaglia parlamentare malgrado il voto negativo nella commissione bicamerale il 3 marzo scorso ha approvato il decreto sul federalismo municipale il governo bossi-berlusconi ha voluto imporre respingendo tutte le proposte di modifica presentate dalle opposizioni un provvedimento che di federalismo municipale ha ben poco mentre abbonda di norme stataliste vessatorie che andranno a mettere profondamente le mani nelle tasche dei cittadini italiani colpendo principalmente i lavoratori dipendenti i pensionati i proprietari di seconde case e le attività imprenditoriali e artigianali i punti salienti di questo provvedimento possono così riassumersi 1° compartecipazione iva ai comuni va attribuita da quest anno una quota 2,9 miliardi dell iva prodotta dai consumi effettivi del territorio in prima applicazione si assumerà a riferimento l iva regionale distribuita fra i comuni in base alla popolazione 2° fondo di riequilibrio la quota di tributi immobiliari destinata ai comuni confluisce nel fondo sperimentale di riequilibrio che dal 2011 al 2013 deve garantire un applicazione graduale e progressiva dei nuovi meccanismi di entrata 3° addizionale irpef si avvia da quest anno lo sblocco parziale e progressivo dell addizionale comunale all irpef congelata dal 2008 fino alla piena attuazione del federalismo fiscale che entrerà però pienamente a regime nel 2014 4° imposta di soggiorno i comuni capoluoghi di provincia le unioni di comuni ed i comuni classificati come turistici dalla disciplina regionale potranno da quest anno introdurre una imposta al massimo di 5 euro a notte sui pernottamenti 5° imposta di scopo i comuni potranno applicare un imposta di scopo per finanziare anche integralmente nuove opere pubbliche con un prelievo della durata massima di 10 anni da restituire in caso di mancata realizzazione dell opera 6° trasferimenti statali dal 2011 sarebbero dovuti scomparire gli assegni statali in tre rate 11,2 miliardi che vengono distribuiti dallo stato ai comuni per essere sostituiti dal meccanismo congiunto di tributi propri e compartecipazioni l approvazione del decreto però non scioglie i 3
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siciliautonomie n 1 2011 anche sotto la voce di altri tributi erariali è comprensiva la cedolare secca tutti questi nodi che vanno sciolti sia in sede nazionale che regionale oggi mettono i nostri comuni in una condizione di forte incertezza e di snervante attesa si può ragionevolmente per i comuni siciliani pensare ancora di poter parlare di politiche finanziarie e di bilanci preventivi per l anno 2011 cosa comporterà e quanto graverà sulle nostre disastrate condizioni finanziarie questa legislazione imposta contro ogni logica federalista ma al solo scopo di consentire alla lega di bossi di poter sventolare non una bandiera ma uno straccio di federalismo barattato con il sostegno alla approvazione delle leggi ad personam necessarie a berlusconi per poterla fare franca sui processi che lo riguardano che devono essere a tutti i costi fermati o aggirati pena le prevedibili condanne quale riforme della giustizia è pensabile si possano discutere ed approvare in questo quadro politico quali effetti avranno per il nostro paese per la sua economia per l occupazione per gli investimenti l assenza di una politica industriale l assenza di una politica infrastrutturale volta a perequare ed a superare il forte squilibrio esistente tra nord e sud ed in particolare con le due grandi isole sicilia e sardegna nel mentre si tratta e si discute il governo nazionale continua a penalizzarci con provvedimenti come il piano per il sud ché dopo anni di attesa e di fermo rischiamo di vederci decurtare e rubare i fondi che ci spettano la sicilia grande regione europea e mediterranea alla luce anche della ventata rivoluzionaria che sta investendo tutto il nord africa e la libia avrebbe bisogno di un altra attenzione e di un altra politica vittorio gambino nino emilio borgese ha sottolineato l interesse suscitato da questa iniziativa nelle amministrazioni locali alcune delle quali pantelleria pachino ucria barcellona pozzo di gotto villalba hanno già fatto pervenire delibere di adesione alle note ed agli emendamenti rosario ansaldo patti ha evidenziato le difficoltà degli enti locali di garantire i servizi alle comunità amministrate l assessore chinnici ha mostrato apprezzamento per il documento predisposto dalla lega che aveva già ricevuto nel corso dell incontro con i sindaci della provincia di messina e che è stato oggetto di approfondimento da parte dell assessorato si è soffermata sulla necessità di un cambio di passo delle autonomie locali siciliane soprattutto per quanto riguarda il contenimento della spesa e la lotta all elusione e all evasione ha sottolineato l importanza degli incontri su base provinciale che ha avuto con tutti gli amministratori locali siciliani un modo inedito di confrontarsi e rendere partecipi gli enti territoriali delle scelte legislative sulla base di tutte le osservazioni raccolte l assessore chinnici ha annunciato una rimodulazione delle proposte contenute del ddl 631 che saranno riproposte all attenzione degli enti locali e delle associazioni che li rappresentano l assessore ha anche affermato che intende costituire un organismo rappresentativo degli enti locali per affrontare con il maggiore coinvolgimento possibile la vasta tematica e i tanti problemi delle autonomie la crisi economica non è un problema locale ma investe tutto il pianeta ha concluso l assessore ed è necessario il contributo di tutti per sopportarne il peso e concorrere a porvi rimedio nino emilio borgese 4 i è svolto martedì scorso il previsto incontro tra una delegazione della lega siciliana delle autonomie locali e l assessore regionale alle autonomie locali dott.ssa caterina chinnici sul ddl 631/2010 il segretario regionale della lega sen vittorio gambino dopo avere ringraziato l assessore per la sua sensibilità e disponibilità ha sottolineato le preoccupazioni degli amministratori locali di fronte ad una proposta di finanziaria regionale che taglia ulteriori fondi agli enti locali la situazione dei comuni e delle province già difficile dal punto di vista finanziario ha precisato gambino diventerebbe insostenibile gambino si è soffermato anche sull importanza di un coordinamento delle associazioni degli enti locali per favorire un azione unitaria a sostegno delle istanze degli enti territoriali la lega sta facendo la sua parte approntando delle note di commento corredate da proposte di emendamenti che sono state oggetto di incontri con amministratori locali e che sono state diffuse a tutti i comuni e le province dell isola per animare il dibattito nei rispetti consigli e giunte e cercare una larga condivisione a soluzioni che possano armonizzare le esigenze della regione alle prese con i tagli dei trasferimenti statali con quelle degli enti locali s la finanziaria regionale e gli enti locali incontro di legautonomie sicilia con l assessore chinnici www.ninoborgese.wordpress.com ufficiostampa@legautonomiesicilia.it
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siciliautonomie n 1 2011 assieme alla giunta propone al consiglio la bozza di bilancio debba avere anche la possibilità di votarla una volta c erano le commissioni di controllo che anche con decisioni alcune volte contradditorie avevano il compito di esaminare le delibere esitate dagli organi deliberativi degli enti locali poi le cpc sono state abolite e quindi ha assunto maggiore rilievo il compito di controllo da parte del consiglio sugli atti della giunta si era creato un equilibrio tra i poteri che oggi con questa norma viene indebolito e nel momento in cui i cittadini chiedono maggiore efficienza ai rappresentanti istituzionali reintrodurre il doppio incarico sembra andare in direzione opposta un altra sottolineatura la merita l art 5 norme in materia di attribuzione del premio di maggioranza che testualmente recita 1 dopo il comma 5 dell articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997 n 35 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente 5 bis nei comuni con popolazione sino a 3000 abitanti di cui alla lettera g dell articolo 43 del decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955 n 6 approvato dalla legge regionale 15 marzo 1963 n 16 alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi all altra lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito il restante terzo dei seggi nei medesimi comuni si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo quarto e quinto periodo del comma 5 qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi alla stessa è attribuito il 60 per cento dei seggi in tal caso alla lista collegata al sindaco è attribuito il 40 per cento dei seggi qualora più liste non collegate al sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali l eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio alcune osservazioni su questo punto 1 alla lista collegata al sindaco eletto vengono attribuiti i 2/3 dei seggi in consiglio solo se nessun altra supera il 50 dei voti come impone il terzo periodo del 5 comma dell art 2 della legge regionale n 35/97 che rimane in vigore a questo punto simuliamo un caso una lista non collegata al sindaco ottiene il 49 dei voti un altra lista il 35 e la lista collegata al sindaco il restante 16 in questo caso alla lista che ha ricevuto il 16 dei consensi verranno attribuiti i 2/3 dei seggi in consiglio comunale negando l assunto dell art 1 della costituzione laddove si sancisce che la sovranità appartiene al popolo ma non solo perché una legge che si pone l obiettivo di evitare l effetto trascinamento tra lista collegata e sindaco invece lo esalta non sarà più il sindaco in questo caso a godere dell effetto trascinamento ma la lista collegata 2 se la maggioranza la ottiene la lista col nuove norme elettorali per gli enti locali in sicilia 5 l ddl sulle nuove norme elettorali in sicilia per gli enti locali esitato dalla commissione affari istituzionali dell ars all inizio dello scorso mese di febbraio corregge la norma che prevedeva l effetto trascinamento delle liste collegate al candidato sindaco fino ad ora chi votava solo per la lista dava il suo voto anche al sindaco collegato automaticamente d ora in poi non sarà più così il voto disgiunto votare un candidato a sindaco e il candidato e/o una lista non collegata era già possibile oggi viene impedito l effetto trascinamento di doppia scheda che era la soluzione migliore e più semplice neanche l ombra non si capisce perché se l obiettivo era quello di staccare completamente il voto per il sindaco con quello per il consiglio non si sia intrapresa la strada che avrebbe reso più facile la comprensione all elettore la doppia scheda era il modo più semplice per rendere più trasparente la volontà dei cittadini elettori l elezione diretta del sindaco introdotta in sicilia dal governo presieduto da pippo campione nel 1992 con la legge regionale 7 ha sottratto al consiglio il potere di eleggere il primo cittadino investendo di questo compito direttamente gli elettori il sindaco non è più espressione del consiglio primo cittadino e assemblea consiliare diventano due entità a se stanti con compiti e funzioni completamente diversi il primo avrà compiti di governo con la giunta che presiederà i cui componenti saranno scelti dallo stesso primo cittadino in piena autonomia e gli stessi non potranno essere contemporaneamente consiglieri e assessori la seconda svolgerà compiti di programmazione pianificazione e controllo nel testo appena esitato si fanno passi indietro per quanto riguarda il doppio incarico si reintroduce la possibilità di nominare la metà degli assessori attingendo dal consiglio il comma tre dell art 4 infatti prevede la giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi la carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale la giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti non si capisce perché si vuole fare coincidere la figura del controllore con quella del controllato non si capisce perché un assessore che i 5
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siciliautonomie n 1 2011 legata al sindaco le verranno assegnati i 2/3 dei seggi se ad aggiudicarsi la maggioranza è una lista non collegata al sindaco e quindi solo nel caso in cui superi il 50 dei voti le verrà assegnato il 60 dei seggi anche qui c è una palese incongruenza sull assegnazione dei seggi ciò che manca completamente nonostante fosse stata anticipata da una dichiarazione del governatore è la preferenza di genere con l introduzione della doppia preferenza valida solo nel caso in cui il voto espresso dall elettore vada ad entrambi i generi mentre rimarrebbe la possibilità di votare un unica preferenza per un solo genere le uniche concessioni al riguardo si trovano all art 3 dove si impone che nelle liste di candidati per l elezione dei consigli comunali e provinciali nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei componenti della stessa e all art 4 nel quale si sancisce la rappresentanza di entrambi i generi nella composizione delle giunte comunali e provinciali senza peraltro specificare la percentuale di presenza di genere l art 6 introduce un nuovo modo di assegnare i seggi per il consiglio provinciale fino ad ora i seggi vengono assegnati partendo dal collegio con il numero maggiore di abitanti ed iniziando ad assegnare i seggi con il quoziente pieno via via si arriva al collegio meno abitato e in genere i seggi pieni sono due o tre poi si procede ad assegnare i rimanenti seggi con i resti maggiori partendo questa volta dal collegio più piccolo fino ad arrivare al collegio più grande si verificava che i seggi dei piccoli partiti che avevano i resti minori scattavano tutti nel collegio più grande ora si cambia l assegnazione avverrà partendo dalla lista che ha ricevuto il maggior numero di voti prima i seggi a quoziente pieno e poi i maggiori resti e così via via per tutte le altre liste fino a quella che ottiene i consensi minori metodo d hondt l accoglienza all ars del ddl in esame è stata caratterizzata da vivaci scontri tra maggioranza ed opposizione al momento di andare in stampa non si è avviata la discussione di merito ma si ha la sensazione dagli emendamenti presentati che il disegno di legge potrebbe subire rilevanti variazioni nino emilio borgese www.ninoborgese.wordpress.com ufficiostampa@legautonomiesicilia.it 6 abato 12 febbraio 2011 nell aula consiliare di san filippo del mela si è svolto l importante convegno sul federalismo fiscale organizzato dal comitato cittadino ato me2 d intesa con la lega delle autonomie locali nell introduzione egidio maio a nome del comitato nel ringraziare gli intervenuti ha sottolineato l importanza di questo incontro sul federalismo fiscale argomento di attuale dibattito politico nazionale e locale che interessa la normativa sui servizi pubblici gestiti ed erogati dai comuni acqua rifiuti asili scuole rendite catastali trasporti sanità etc la proposta sostenuta dalla lega nord che rivoluzionerà la gestione delle tasse contributi balzelli e imposte nel rapporto tra i comuni e i cittadini utenti non è stata ancora approvata dal parlamento e rimane oggetto di confronto tra le forze politiche gli enti locali anci il governo le regioni su questi temi saranno impegnati nel prossimo futuro i consigli comunali a tenere la relazione tecnica è stato antonio cogode esperto di finanza locale della lega autonomie sicilia il quale dopo aver illustrato gli aspetti tributari e contabili degli enti locali cor s federalismo fiscale il convegno di legautonomie sicilia a san filippo del mela relati all incipiente sistema del federalismo fiscale ha risposto alle numerose domande rivoltegli durante l apertura dell interessante dibattito tra gli interventi al dibattito di esponenti politici e funzionari di enti locali c è stato anche quello di francesco andaloro consigliere della provincia di messina il sindaco cocuzza nel ricordare che la prima modifica verso il federalismo è stata attuata dal governo di centro sinistra nel 2001 modificando l art 119 della costituzione ha osservato che la sicilia e le province autonome potrebbero di fatto attuare il loro federalismo fiscale fa riferimento alle proposte avanzate dall anci e che la attuale proposta di federalismo non è a favore delle regioni del sud dietro questa azione politica c è solo l intesa politica bossi berlusconi conclude che non è d accordo ad immettere ulteriori balzelli e tasse sulle spalle dei cittadini l intervento del coordinatore di sel di messina salvatore chiofalo afferma che l introduzione del federalismo fiscale è utile per il benestante nord contro il debole sud le tasse sui rifiuti i tagli ai comuni dallo stato e dalla regione il mancato trasferimento dei fondi fas fondi aree svantaggiate la disoccupazione meridionale e giovanile prova che questo federalismo interessa solo alla lega nord necessitano più partecipazione e azione su questo argomento di interesse collettivo avvertendo che i comuni avranno seri problemi nel gestire i servizi occorre una nuova stagione politica rinnovando il parlamento.
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siciliautonomie n 1 2011 ha concluso l incontro rosario ansaldo patti della segreteria regionale della lega siciliana delle autonomie locali il quale si è soffermato sulle conseguenze negative che gli enti locali del sud potrebbero subire se il federalismo fiscale non garantirà la copertura di quelle risorse finanziarie che attualmente sono insufficienti per il soddisfacimento dei fabbisogni standard dei cittadini rosario ansaldo patti la corte costituzionale sul legittimo impedimento l 14 febbraio 2011 si è tenuto un incontro dibattito sul tema legittimo impedimento la sentenza n 23 del 2011 della corte costituzionale il dibattito è stato organizzato dalla lega siciliana delle autonomie locali e dal circolo di cultura enzo messina della città dello stretto e si è tenuto nell aula magna del liceo classico maurolico di messina coordinato da rosario ansaldo patti della segreteria regionale della lega siciliana delle autonomie vi hanno preso parte aurelio maiorana presidente dell associazione giovani avvocati di messina federico martino storico del diritto dell università di messina franco providenti magistrato ed ex sindaco di messina antonio saitta docente universitario e costituzionalista antonio strangi presidente della camera penale di messina preliminarmente tutti gli intervenuti hanno evidenziato l impegno comune di difendere la nostra costituzione repubblicana nata dalla lotta partigiana anti-fascista da tutti gli attacchi che soprattutto in quest ultimo periodo sono stati messi in campo al fine di stravolgere le basi fondamentali dello stato di diritto e i principi più importanti riguardanti l assetto dei poteri e le garanzie per i cittadini e per tutta la società italiana e stato rilevato che il cosiddetto legittimo impedimento derivante dagli artt 1 e 2 della l 7 aprile 2010 n 51 disposizione in materia di impedimento a comparire in udienza e su cui è stato promosso giudizio di legittimità costituzionale da parte del tribunale di milano altro non era da considerare che un ulteriore escamotage per difendere e tutelare il presidente del consiglio dai suoi processi e dalla esigenza di comparire davanti ai giudici le varie posizioni dei relatori sono state chiaramente messe in evidenza e si è soprattutto notato che la sentenza n 23 del 2011 della corte costituzionale depositata in cancelleria il 25 gennaio del 2011 per vari motivi ha dichia i rato l illegittimità costituzionale dell art 1 comma 4 della legge n 51 citata nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto a norma dell art 420/ter comma 1 cod proc pen l impedimento addotto in altri termini la corte costituzionale ha voluto rilevare che l onere di specificazione dell impedimento grava sull imputato e che l eventuale rinvio del processo per la durata dell impedimento continuativo deve derivare dall attestazione della presidenza del consiglio sulla impossibilità di svolgere continuativamente le funzioni di governo la corte ha altresì messo in rilievo che l art 1 comma 4 della l n 51 del 2010 produce effetti equivalenti a quelli di una temporanea sospensione del processo ricollegata al fatto della titolarità della carica cioè di una prerogativa disposta a favore del titolare della carica stessa pertanto si tratta ha affermato la corte di una previsione normativa costituzionalmente illegittima intorno a questi temi si è sviluppata come già accennato una approfondita discussione di merito che ha appassionato il numeroso pubblico presente sia dal punto di vista dell interpretazione in sé della sentenza della corte costituzionale sia dal punto di vista dell attività dei legali e sia dal punto di vista della storia del diritto e della politica qualcuno ha detto che in fondo la corte costituzionale ha espresso giudizi parziali e non affermazioni di diritto validi sia sotto il profilo giurisprudenziali e sia sotto il profilo politico ma è stato altresì rilevato che la corte costituzionale non è un organo politico ma un organo di garanzia e di tutela delle norme che stanno a fondamento del nostro stato di diritto e che in tal senso bisognava ritenere apprezzabile ed interessante la suddetta sentenza non è possibile entrare ulteriormente nel merito della sentenza ma tutti gli intervenuti hanno ritenuto che sarebbe opportuno organizzare una serie di incontri simili a questo organizzato nell aula magna del liceo maurolico non solo per divulgare la conoscenza della costituzione italiana ma anche e soprattutto per capire quali sono i temi e i principi inalienabili che devono portare all affermazione che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e che non ci possono essere corsie preferenziali e tutele ad personam che attutiscano o eliminino questo principio assoluto ed incancellabile rosario ansaldo patti 7
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siciliautonomie n 1 2011 imposte riscosse nei comuni ed i fabbisogni che si possono soddisfare utilizzando la riscossione delle stesse imposte tale sistema che rappresenta una branca della scienza delle finanze integrato e coordinato tra i vari livelli di governo dello stato prende il nome appunto di fisco federale municipale federalismo fiscale municipale istruzioni per l uso consulting service ordinamento finanziario enti locali titolo federalismo fiscale municipale data 5 marzo 2011 antonio cogode esperto di finanza locale della lega siciliana autonomie locali premessa il federalismo fiscale è stato introdotto in italia iniziando il suo percorso legislativo con l attuazione dell articolo 119 della costituzione che ha riformulato la configurazione di competenze e materie riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali la riformulazione delle materie riconosciute alle autonomie locali ha dato luogo ad un meccanismo che prevede la riduzione dei trasferimenti erariali contestualmente alla devoluzione del gettito ai comuni delineandosi in tal modo un nuovo tipo di finanziamento dei bilanci comunali integralmente a regime e sostitutivo a quello attuale basato prevalentemente sui trasferimenti il nuovo meccanismo prevede anche il ricorso a indicatori standard di costo e fabbisogno finanziario tali indicatori sono condizionati a livello regionale dall introduzione di un fondo perequativo alimentato dalla fiscalità generale per assicurare il finanziamento dei fabbisogni standard dei cittadini per ogni servizio erogato dagli enti locali infatti si individuerà un costo standard cui dovranno uniformarsi tutti durante un periodo transitorio di cinque anni l obiettivo è ridurre gradualmente la pressione fiscale sarà uno dei compiti principali dei decreti attuativi che dovranno garantire la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i vari livelli di governo tali obiettivi sono pertanto finalizzati a riformare la materia fiscale-municipale sulla redistribuzione delle competenze costi e degli strumenti fiscali entrate da assegnare tra i diversi livelli in verticale dell amministrazione la stessa locuzione quella del federalismo fiscale-municipale non va confusa con il processo di unificazione progressiva di interi territori che erano sovrani verso un unico stato gestore ma va intesa come un sistema economico-politico volto a instaurare una proporzionalità diretta fra le 8 il federalismo in europa il sistema del federalismo fiscale è utilizzato in alcuni stati europei come il belgio la germania la svizzera l austria e la spagna stato regionale con forte autonomia fiscale al di fuori dall europa il sistema federale viene adottato negli stati uniti d america nel canada in argentina in brasile in australia ed in india in belgio i tratti distintivi del modello federalista sono autonomia partecipazione uguaglianza e sussidiarietà che si caratterizzano per il raggiungimento dell equilibrio esistente tra i diversi livelli di governo e l unità dello stato il sistema è distribuito su due livelli verticale tra le diverse autorità federate e orizzontale tra quelle federate dello stesso livello iva persone fisiche e canone radiotelevisivo sono imposte ripartite questo significa che il trasferimento è dal centro alla periferia per consentire alle strutture decentrate di far fronte alle spese essenziali hanno valenza regionale le imposte su scommesse e gioco d azzardo slot machines di successione sul valore stimato della proprietà di registrazione sul trasferimento di beni immobili l ecotassa e l imposta sui veicoli a motore in germania il principio del federalismo fiscale è rappresentato dalle funzioni che vengono assegnate ai bund governo federale ai lander governo regionale ed ai comuni e distretti gemeinde espletate in cinque step separati ma con la possibilità riconosciuta in alcuni casi particolari di ricorrere a forme di congiuntura amministrativa alla federazione sono assegnate le entrate relative a imposte di consumo ai dazi doganali alle imposte per la circolazione stradale delle merci per i trasferimenti di capitale delle assicurazioni e titoli di credito alle imposte straordinarie sul patrimonio e di conguaglio riscosse per realizzare la compensazione degli oneri a quelle sul reddito e sulle società ai lander invece spettano le imposte sulle successioni sul patrimonio sugli autoveicoli sulle case da gioco e sulla birra e anche quelle sui trasferimenti per quanto riguarda i comuni infine le due principali imposte sono quella fondiaria e professionale in svizzera i due principi a cui si ispira il modello federalista sono la solidarietà e la sussidiarietà attualmente sono due i modelli che disciplinano lo svolgimento delle funzioni agenzia e scelta con il primo la confederazione adotta tutte quelle decisioni la cui esecuzione è affidata ai livelli di governo inferiori con il secondo invece ogni livello di governo dispone
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siciliautonomie n 1 2011 di una notevole autonomia per cui ogni singolo intervento viene deciso indipendentemente dal livello superiore tassazione indiretta sui consumi e sulle spese sono la principale fonte di entrate fiscali per la confederazione mentre per i cantoni e i comuni è costituita dalle imposte dirette sulle persone fisiche e sui profitti delle imprese in austria il principio sul quale si basa il federalismo fiscale è la struttura del bilancio riformato in tre categorie di spese spese di amministrazione dell esistente da diminuire gradualmente spese per il futuro quali istruzione ed innovazione da espandere di pari passo che si riducevano le prime e spese di manutenzione dello stock di capitale sociale da valutare in termini quantitativi con l ausilio dell analisi costi benefici tali categorie di competenze previste in materia di finanza pubblica dalla legge costituzionale finanziaria f-vg sono rappresentate dalla competenza a disporre del gettito tributario dalla competenza impositiva e dalla competenza alla ripartizione dei costi tra i livelli di governo È previsto inoltre un sistema di perequazione finanziaria basato prevalentemente sull intervento da parte della federazione secondo un complesso sistema di devoluzioni e riesaminato in media ogni quattro anni previo accordo tra il ministero federale delle finanze i responsabili dei dipartimenti dei länder e i delegati dei comuni le imposte principali confluiscono interamente nelle casse degli enti cui appartengono si distinguono pertanto imposte federali esclusive es imposta sui patrimoni sui tabacchi bolli fiscali esclusive dei länder es tasse amministrative esclusive dei comuni es imposte su terreni e fabbricati le imposte secondarie sono invece quelle il cui gettito è compartecipato fra tutti o alcuni dei livelli di governo esse si suddividono a loro volta in imposte comuni se il relativo gettito è ripartito pro quota tra gli enti territoriali es imposta sul reddito imposte addizionali in tali casi ad un tributo fisso della federazione o dei länder si aggiungono quote addizionali in favore rispettivamente dei länder o dei comuni es imposte su giochi e scommesse imposte per il medesimo bene imponibile in tali casi i tre livelli riscuotono pari tributi sul medesimo imponibile in spagna il federalismo è stato delineato dalla costituzione come un modello di finanza pubblica assolutamente aperto le linee guida tracciate dal dettato costituzionale hanno attuato in concreto il rapporto finanziario esistente tra il governo le comunità autonome e gli enti locali l art 157 della costituzione elenca le seguenti tipologie di entrate delle comunità autonome la rivista delle autonomie locali prime note analizza e commenta da parte dei migliori esperti mese per mese tutta la nuova produzione normativa che riguarda gli enti locali mille provvedimenti circa ogni anno direttive e regolamenti comunitari leggi decreti circolari sentenze della corte costituzionale l abbonamento comprende 11 numeri mensili di cui uno doppio un volume contenente gli indici supplementi tematici mediamente due volumi l anno 5 numeri zoom di approfondimento tematico su argomenti importanti per informazioni edizioni prime note a r i a l s r l ufficio abbonamenti tel 0586/802536 fax 586/803335 imposte cedute in tutto o in parte dallo stato addizionali su imposte statali e altre forme di partecipazione alle entrate dello stato imposte tasse e contributi speciali propri trasferimenti di un fondo di compensazione interterritoriale ed altre assegnazioni a carico dei bilanci generali dello stato utili derivanti dal loro patrimonio ed entrate di diritto privato prodotto delle operazioni di credito il successivo art 158 impone allo stato di effettuare ricorrendo determinate circostanze interventi finanziari perequativi le comunità autonome sono rette da due diversi sistemi di finanziamento il primo il c.d regime comune riguarda gran parte delle comunità autonome e contempla il diritto delle stesse di stabilire tributi propri fatto salvo il divieto della doppia imposizione il secondo sistema il c.d regime forale o di concerto del paese basco e di navarra prevede la piena potestà tributaria con il limite degli oneri finanziari gravanti sulle comunità autonome per contribuire alle spese generali per ciò che concerne invece gli enti locali l art 142 cost si limita a disporre che essi devono disporre dei mezzi sufficienti per l esercizio delle funzioni che la legge attribuisce ai rispettivi enti e che si finanziano principalmente con tributi propri e con partecipazioni a tributi dello stato e delle comunità autonome il federalismo in italia per chiarire meglio il meccanismo del federalismo fiscale è opportuno dire che tale 9
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siciliautonomie n 1 2011 pratica introduce il concetto di finanza autonoma come superamento della finanza derivata nell assetto territoriale pubblico in italia ci sono già da tempo alcune regioni ed enti locali che per motivi storici adottano autonomamente un modello di gestione delle risorse le regioni ed enti locali in questione sono regione trentino alto adige alla regione trentino-alto adige ai sensi della legge n 386 del 30 novembre 1989 e successive modifiche ed integrazioni viene devoluto l intero provento delle imposte ipotecarie percepite sul suo territorio e relative a beni situati nello stesso nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni due decimi dell imposta sul valore aggiunto esclusa quella relativa alle importazioni nove decimi dei proventi del lotto al netto delle vincite 0,5 decimi dell imposta sul valore aggiunto relativa all importazione riscossa nel territorio regionale province autonome di trento e di bolzano alle province autonome ai sensi della legge n 386 del 30 novembre 1989 viene devoluto i proventi totali dell imposta sull energia elettrica riscossa nei rispettivi territori i nove decimi delle imposte di registro e di bollo e delle tasse di concessione governativa i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori i nove decimi dell imposta di consumo sui tabacchi relativa alle vendite nei rispettivi territori i sette decimi dell iva esclusa quella relativa all importazione riscossa nel territorio regionale i quattro decimi dell iva relativa all importazione riscossa nel territorio regionale e da ripartire in proporzione del 53 a bolzano e il 47 a trento i nove decimi del gettito dell imposta sulla benzina sugli olii da gas per autotrazione e sul gpl erogati da distributori situati nei territori provinciali i nove decimi di tutte le altre entrate erariali dirette ed indirette comunque denominate inclusa l ilor ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici regione valle d aosta alla regione ai sensi della legge n 690 del 26 novembre 1981 sono devolute le seguenti imposte in misura dei 9/10 imposta sul reddito delle persone fisiche imposta sul reddito delle persone giuridiche ritenute alla fonte di cui al dpr 29 settembre 1973 n 600 titolo iii imposta di registro imposta di bollo imposta erariale di trascrizione imposte ipotecarie tasse sulle concessioni governative tasse di pubblico insegnamento tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella regione canoni riscossi dallo stato per le concessioni di derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico imposte di fabbricazione sugli spiriti e la birra imposte di consumo sul caffè e sul cacao imposta sull energia elettrica sovrimposta di confine proventi del monopolio dei tabacchi proventi del lotto al netto delle vincite 10 il quadro normativo della riforma il federalismo fiscale come accennato in premessa mira a dare attuazione all art 119 della costituzione che sancisce l autonomia finanziaria di entrata e di spesa per i comuni le province le città metropolitane e le regioni l attuazione dell art 119 completa il processo di revisione costituzionale contenuto nella legge costituzionale n 3 del 18 ottobre 2001 riforma del titolo v della costituzione che ha dato un nuovo assetto al sistema delle autonomie territoriali collocando gli enti territoriali al fianco dello stato come elementi costitutivi della repubblica come recita l art 114 della costituzione comuni province città metropolitane regioni e stato hanno pari dignità pur nella diversità delle rispettive competenze in questa legislatura con l attuale governo il cammino del federalismo fiscale inizia con l approvazione del disegno di legge delega da parte del consiglio dei ministri dell 11 settembre 2008 la delega diventerà legge l anno successivo legge delega n 42 del 5 maggio 2009 dalla legge delega sono scaturiti 8 decreti attuativi federalismo demaniale roma capitale fabbisogni standard federalismo municipale autonomia tributaria di regioni e province perequazione e rimozione squilibri sanzioni e premi per regioni province e comuni armonizzazione sistemi contabili alcuni di questi decreti hanno concluso il loro iter e sono già operativi in particolare il federalismo demaniale decreto legislativo n 85 del 28.5.2010 roma capitale decreto legislativo n 156 del 17.9.2010 ed i fabbisogni standard decreto legislativo n 216 del 26.11.2010 la legge n 42/2009 delinea inoltre la procedura di adozione ed esame parlamentare dei decreti legislativi attuativi fissando il termine per l adozione di almeno uno di essi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa 21 maggio 2009 e in ventiquattro mesi il termine generale per l adozione degli altri decreti il terzo decreto legislativo è stato esaminato in bicamerale il 3 febbraio scorso con un fatidico pareggio di 15 voti favorevoli contro 15 voti contrari e il governo nonostante tale risultato lo volle varare incontrando tuttavia il blocco da parte del quirinale il quarto ed ultimo decreto legislativo è stato approvato in senato il 23 febbraio 2011 con 157
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siciliautonomie n 1 2011 sì 124 no e 2 astenuti tra le critiche sollevate dalla corte dei conti la quale ritiene che faciliterebbe la corruzione nella pubblica amministrazione il sì definitivo del d lgs n 292 è arrivato il 3 marzo 2011 dall aula di montecitorio che con 314 voti a favore pdl lega e responsabili 291 contrari pd idv e terzo polo e due astenuti svp ha dato fiducia all attuazione del federalismo così come modificato dalla bicamerale si attende ora l emanazione del presidente della repubblica per concludere l iter legislativo lo schema del testo interviene sull assetto delle competenze fiscali tra stato ed enti locali a decorrere in una prima fase di avvio triennale dal 2011 e poi disciplinato a regime a decorrere dal 2014 con l introduzione in sostituzione di tributi vigenti dell imposta municipale imu il testo è preceduto da alcune schede di letture sinottiche e schematiche che anticipano le disposizioni legislative viene ampliato dalle relazioni tecniche sui profili finanziari presenti alla fine di ogni articolo per riepilogare brevemente le rispettive disposizioni ed arricchito con le tavole rappresentanti proiezioni di quantificazioni di dati finanziari le principali novità in materia di tributi locali e fiscalità immobiliare di attribuzione diretta ai comuni anche con riferimento alle disposizioni legislative dettate dal d lgs n 292 del 3.03.2011 vengono di seguito elencate fiscalità immobiliare d lgs 292 art.1 comma 1 dal 2011 in attuazione della legge 5 maggio 2009 n 42 ed in anticipazione rispetto a quanto poi previsto a regime in base al disposto dell articolo 3 è devoluto ai comuni relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio il gettito derivante dai seguenti tributi imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all articolo 1 della tariffa parte prima allegata al decreto del presidente della repubblica 26 aprile 1986 n 131 imposte ipotecaria e catastale salvo quanto stabilito dal comma 4 lettera a imposta sul reddito delle persone fisiche in relazione ai redditi fondiari escluso il reddito agrario imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili tributi speciali catastali tasse ipotecarie la devoluzione ai comuni spetta per una quota pari al 30 del gettito delle imposte di registro ipotecarie e catastali sugli atti di trasferimento immobiliare ed una quota pari al 21,7 nel 2011 ed al 21,6 dal 2012 del gettito della cedolare secca sugli affitti analizzando ora la tipologia delle imposte e delle tasse sopra elencate si può affermare quanto segue l imposta di registro istituita e disciplinata dal dpr n 131 del 1986 è un imposta indiretta che si applica sugli atti individuati nella tariffa allegata al decreto medesimo tra i quali rientrano quelli relativi alla compravendita e alla locazione di immobili la parte prima della tariffa individua in maniera articolata gli atti soggetti a registrazione in termine fisso ossia gli atti relativamente ai quali è prescritto l obbligo di effettuare la registrazione entro un determinato numero di giorni l imposta di bollo istituita e disciplinata dal dpr n 642 del 1972 è dovuta su tutti gli atti indicati nella tariffa allegata al citato decreto tra i quali rientrano a titolo esemplificativo gli atti aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili le imposte ipotecarie e catastali istituite e disciplinate dal d lgs n 347 del 1990 sono tributi autonomi generalmente dovuti a seguito di atti civili giudiziali o amministrativi tra vivi o a causa di morte compravendite donazioni sentenze o successioni accettazione d eredità ecc che comportano il trasferimento di proprietà di immobili o che costituiscono trasferiscono modificano o estinguono diritti reali sugli stessi la stipula degli atti sopra indicati comporta l obbligo di eseguire alcune formalità presso la conservatoria dei pubblici registri immobiliari imposta ipotecaria nonché il compimento di variazioni degli atti del catasto imposta catastale la misura dell imposta è determinata in misura fissa in alcuni casi ad es è stabilita in 168 euro ciascuna per l acquisto della prima casa ovvero in misura proporzionale applicando alla base imponibile l aliquota indicata nella tariffa allegata al d lgs n 347/90 e corrispondente alla tipologia di atto stipulato le tasse ipotecarie d lgs n 347/90 e i tributi speciali catastali d l n 533/54 sono dovuti rispettivamente per le operazioni relative ai servizi ipotecari fruiti presso la conservatoria quali ad es la consultazione e la ricerca della nota di trascrizione di un atto o la richiesta di certificati ipotecari ovvero presso il catasto quali ad es la consultazione di atti ed elaborati catastali o la richiesta di estratti l ammontare della tassa ipotecaria e del tributo speciale catastale varia in funzione della tipologia di servizio richiesto gli importi sono indicati rispettivamente nella tabella allegata al d lgs n 347/90 e nella tabella a allegata al d l n 533/1954 l imposta sul reddito delle persone fisiche è istituita e disciplinata dal dpr n 917 del 1986 il quale al capo ii del titolo i reca disposizioni in materia di reddito fondiario in particolare concorrono alla formazione della base imponibile irpef i redditi dei terreni e dei fabbricati posseduti dal contribuente in linea generale ai terreni è attribuito dal catasto un reddito domi 11
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siciliautonomie n 1 2011 nicale e un reddito agrario mentre ai fabbricati è attribuita una rendita catastale sono in ogni caso esenti da irpef in quanto non concorrono alla formazione della base imponibile i redditi relativi all immobile adibito ad abitazione principale e sue pertinenze nel caso di immobili locati il reddito imponibile è pari al maggior valore tra la rendita catastale rivalutata e il reddito di locazione ridotto sulla base di appositi coefficienti stabiliti per legge l ambito di applicazione delle suddette disposizioni non comprende i comuni delle regioni a statuto speciale come la sicilia per i comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome la decorrenza e le modalità di applicazione della disciplina sulla devoluzione dei tributi relativi alla fiscalità immobiliare ai comuni saranno stabilite in conformità con i rispettivi statuti come precisato nella relazione illustrativa l impianto della riforma delineato dall articolo 1 non può trovare automatica ed integrale applicazione nelle regioni a statuto speciale in quanto il gettito di alcuni dei tributi erariali devoluti è attualmente in tutto o in parte attribuito alle regioni cedolare secca d lgs 292 art 2 i contribuenti che opteranno per la cedolare secca sostituiranno l attuale tassazione irpef e l imposta di registro ma si vedranno bloccati gli affitti senza poterli adeguare neanche al costo della vita istat in caso di omessa od irregolare registrazione della cedolare i contribuenti saranno soggetti a severe sanzioni in cui si prevede automaticamente un durata del contratto pari a quattro anni e l applicazione di un canone ridotto che fa riferimento al triplo della rendita catastale vengono modificate le aliquote di tassazione delle transazioni immobiliari che sono individuate al 2 nel caso di prima casa di abitazione ed al 9 nelle restanti ipotesi le attuali aliquote sono stabilite rispettivamente al 3 ed al 10 comprese alcune imposte indirette che vengono eliminate le nuove aliquote dell imposta di registro sostituiscono inoltre a decorrere dal 2014 data di entrata in vigore delle stesse l imposta di bollo e le imposte ipocatastali nonché i tributi speciali e le tasse ipotecarie come accennato inizialmente i contribuenti hanno la facoltà di optare per la cedolare secca e non l obbligo tale facoltà è concessa per consentire a quei contribuenti con fasce di reddito medio/basse cioè per i proprietari di immobili con contratti di locazione non concordati che non superano i 15.000 euro annui e per i proprietari di immobili con contratti di locazione concordati che non superano i 28.000 euro annui di optare rispettivamente per l aliquota del 21 o per quella del 19 attualmente più basse rispetto alle aliquote irpef i vantaggi che comuni e contribuenti potranno ottenere dall opzione per la cedolare secca dipenderà comunque dai seguenti tre fattori principali mantenimento delle attuali aliquote irpef rinuncia da parte dei proprietari di aggiornare per tre anni i canoni di locazione ed accettazione del quadro sanzionatorio quantificazione del numero degli stessi contribuenti che adotterà il nuovo sistema di imposizione fiscale fondo sperimentale di riequilibrio d lgs 292 art 1 commi 2 3 e 5 i gettiti che riguardano le imposte e tasse attribuite ai comuni ad eccezione della compartecipazione iva affluiscono ad un fondo sperimentale di riequilibrio di durata quinquennale finalizzato a realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione dei gettiti medesimi ai comuni il fondo verrà ripartito sulla base di un accordo in sede di conferenza stato-città nell osservanza comunque di due specifici criteri una quota del 30 del fondo andrà ripartita in base al numero dei residenti e al netto di tale quota una ulteriore percentuale del 20 dovrà essere destinata ai piccoli comuni una disciplina speciale è prevista con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per in quali si dispone che siano in ogni caso stabilite modalità di riparto differenziate semplificate e forfettizzate il decreto istituisce inoltre per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province successivo alla determinazione dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali un fondo perequativo a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni svolte dai predetti enti articolato in due componenti con riferimento alle funzioni fondamentali e non fondamentali il fondo sperimentale di riequilibrio è articolato in due sezioni la prima sezione è finanziata con i tributi di cui alle lettere a b d e ed f del comma 1 art 1 e cioè dall imposta di registro e dall imposta di bollo applicata negli atti di trasferimento di proprietà e di altri diritti reali su immobili dall imposta ipotecaria e da quella catastale ad eccezione di quelle relative ad atti soggetti ad iva dall imposta di registro e dall imposta di bollo applicata sui contratti di locazione relativi ad immobili dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie la seconda sezione è finanziata con il gettito dei tributi di cui alle lettere c e g del comma 1 art 1 e cioè dall irpef relativa ai redditi fondiari con esclusione del reddito agrario dalla cedolare secca sugli affitti di nuova istituzione a decorrere dall anno 2014 entrambe le sezioni sono finanziate con quote del tributo per il trasferimento di immobili articolo 4 comma 2 lettera b resta o è attribuito allo stato invece il gettito dell imposta ipotecaria e di quella catastale relativa agli atti soggetti ad imposta sul valore 12
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siciliautonomie n 1 2011 aggiunto e l addizionale all accisa sull energia elettrica caratterizzate dalle imposte sulla produzione e sui consumi sia nelle prime case principali che su quelle secondarie sblocco parziale dell addizionale irpef viene introdotta la possibilità di sblocco dell addizionale irpef l aumento non potrà superare lo 0,4 potrebbe anche scattare retroattivamente dal 2010 se la decisione arriva dai comuni entro il prossimo marzo l aumento che potrebbe comportare un aumento del prelievo fiscale non potrà in ogni caso eccedere lo 0,2 per cento annuo sarà comunque il prossimo dpcm da emanare su proposta del ministro dell economia e d intesa con la conferenza stato-città-autonomie locali entro 60 giorni dalla data di entrata di entrata in vigore del decreto legislativo a regolamentare la graduale cessazione anche parziale della sospensione del potere dei comuni di istituire l addizionale comunale all irpef o di aumentarla nel caso sia stata istituita in caso di mancata emanazione del dpcm possono esercitare la facoltà illustrata i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale o l hanno istituita in ragione di un aliquota inferiore allo 0,4 per cento compartecipazione iva e fondo perequativo d lgs 292 art 8 comma 6 sono le due modifiche approvate durante l esame in commissione la prima prevede una compartecipazione all iva al consumo e non più la compartecipazione all irpef prevista invece dal testo del governo quote di altri tributi vengono devolute ai comuni per il 30 e serviranno anche ad alimentare è la seconda novità un fondo perequativo per bilanciare eventuali squilibri fiscali la compartecipazione al gettito iva attribuita ai comuni dovrà essere determinata in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 al gettito dell irpef i criteri di attribuzione del gettito ai singoli comuni dovranno essere stabiliti con apposito dpcm che dovrà assumere a riferimento il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al versamento dell imposta in prima applicazione l assegnazione ai comuni avverrà sulla base del gettito iva per provincia suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun ente locale istituzione dell imposta municipale propria imu e secondaria imus d lgs 292 artt 3 4 5 6 e 7 l imu sarà introdotta a decorrere dal 2014 e sostituirà l ici sulle case non considerate principali incluse le pertinenze classificate nelle categorie catastali c/2 magazzini e locali di deposito cantine e soffitte se non unite all unità immobiliare c6 stalle scuderie rimesse autorimesse c7 tettoie posti auto su aree private posti auto coperti e l irpef sui redditi fondiari resteranno escluse dall imposta invece le unità immobiliari che sono classificate nelle categorie catastali a1 abitazioni di tipo signorile a/8 ville a/9 castelli e palazzi eminenti gli immobili posseduti dalle amministrazioni pubbliche nonché alcune categorie di immobili già esentati ai sensi della normativa dell ici fabbricati destinati ad usi culturali all esercizio del culto utilizzati dalle società no profit ecc l aliquota di equilibrio è ora fissata al 7,6 per mille ma potrebbe salire ancora È previsto uno sconto del 50 per le case affittate come abitazioni e si verserà in quattro rate ai comuni è concessa la facoltà di poter modificare la suddetta aliquota di 0,3 punti percentuali in aumento o in riduzione la modificabilità è invece fino a 0,2 punti nel caso della aliquota ridotta alla metà per gli immobili locati l imus sostituirà le tasse ed i canoni su occupazioni e pubblicità le tasse sulle affissioni e sull installazione dei mezzi pubblicitari i consigli comunali avranno la competenza per l istituzione di tale imposta secondaria mentre con successivo dpcm si attuerà un regolamento che disciplinerà l imposta istituzione dell imposta di soggiorno con l introduzione della tassa di soggiorno i turisti potrebbero dover pagare fino a 5 euro per notte il soggiorno in comuni capoluogo nei comuni turistici e nelle città d arte possibili sconti per categorie e per specifici periodi il relativo gettito dovrà essere destinato alla copertura finanziaria per spese relative al turismo ogni anno secondo gli ultimi dati forniti dall eurostat gli alberghi del nostro paese ospitano i turisti per 238 milioni di notti collocando l italia al secondo posto in europa subito dopo la spagna un imposta da 2,5 euro a notte cioè a metà fra il minimo e il massimo previsti dal decreto sul federalismo municipale si tradurrebbe in un bonus da 600 milioni di euro si tratta di una cifra consistente pari per esempio a quella che ogni anno i sindaci raggranellano con il servizio idrico o l assistenza scolastica mense scuolabus e simili ma con una differenza importante i proventi della tassa di soggiorno sarebbero tutto sommato concentrati in una minoranza di comuni per cui il loro effetto sui fortunati sarebbe molto più consistente la tassa per gli albergatori è una sorta di partita di giro viene riscossa da loro attraverso l obolo dei turisti e girata al comune le possibilità di evasione almeno sulla carta non sono molte perché i titolari degli alberghi sono già obbligati a comunicare alla questura gli elenchi degli ospiti ed il comune può chiedere con l adozione di apposito regolamento di «esibire o trasmettere atti o documenti» utili per ricostruire l attività delle strutture ricettive per gli evasori scattano le procedure di riscossione coattiva una sanzione pari al 30 delle somme non versate e una multa da 25 a 500 euro 13
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siciliautonomie n 1 2011 revisione della tassa di scopo È prevista una nuova disciplina per le tasse di scopo originariamente prevista con la legge n 296/2006 finanziaria 2007 al fine di realizzare infrastrutture ed opere pubbliche fino alla durata di dieci anni e potendo utilizzare l intero gettito anziché il 30 come previsto inizialmente con apposito dpcm attuativo salvo proroghe dovrà essere adottato entro il 31 ottobre 2011 un regolamento che disciplinerà la revisione della tassa compravendite dal gennaio 2014 scompare l attuale tabella dell imposta di registro per i trasferimenti immobiliari ci sarà una sola imposta che assorbe anche quella di bollo le ipotecarie e catastali che attualmente si versano con una drastica semplificazione per quello che riguarda le tipologie di proprietà immobiliari ad uso abitativo diverse dall abitazione principale l imposta passerà dall attuale 10 al 9 passerà invece dall attuale 3 al 2 nel caso si tratti di abitazioni principali È comunque prevista una soglia minima di 1.000 euro tassa rifiuti attualmente la tassa rifiuti tarsu si paga sui metri quadrati con la possibilità per chi vive da solo di ottenere sconti la riforma preannuncia l arrivo di un decreto ad hoc che riorganizzi il tributo guardando anche alla composizione nel nucleo familiare evasione fiscale art 1 comma 7 vengono inasprite le norme amministrative per i contribuenti che omettono di dichiarare redditi concernenti gli immobili e concessi in locazione anche nell ambito della nuova disciplina sulla cedolare secca metà dell incasso andrà ai comuni che hanno anche interesse all emersione degli immobili fantasma dei quali incasseranno le maggiori imposte sono partiti intanto i questionari predisposti dalla sose spa società per gli studi di settore ai sensi dell art 5 lett c del d lgs n 216/2010 i questionari sono funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai comuni e dalle province per le funzioni di polizia locale è prevista la somministrazione di un unico questionario che rileverà i dati riguardanti i servizi di polizia municipale di polizia commerciale e di polizia amministrativa esso è indirizzato a tutti i comuni e alle unioni di comuni che prevedono l erogazione di servizi di polizia locale con esclusione degli enti locali appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di trento e bolzano gli enti locali della sicilia pertanto restano attualmente esclusi dall obbligo di compilazione dei suddetti questionari che riguardano come sopra accennato i dati e le informazioni sulle funzioni di polizia locale e sui servizi di polizia municipale di polizia commerciale e di polizia amministrativa l esclusione prevista per gli enti locali siciliani potrebbe rappresentare uno svantaggio per la mancanza di riferimenti sui dati di natura contabile che riguardano alcune voci di spesa e di entrata già presenti nel certificato del conto consuntivo sui dati di natura strutturale che riguardano la forza lavoro ed il numero dei dipendenti ed infine sui dati socio-territoriali che riguardano le problematiche di sicurezza negli enti locali siciliani verranno pertanto a mancare i riferimenti ad un insieme strutturato di informazioni senza i quali sarà più complicato effettuare le elaborazioni e le analisi statistiche ai fini della determinazione relativamente alle funzioni di polizia locale dei costi standard e dei fabbisogni standard per ciascun comune in base alle sue caratteristiche dimensionali alle tipologie di territorio e di popolazione nonché alle forme adottate di gestione e di erogazione di servizi gli amministratori locali delle altre regioni a statuto speciale tuttavia non hanno brancolato nel buio ma hanno profuso come visto sopra il loro impegno facendosi trovare pronte al decreto legislativo in esame avendo già allineato alcune delle loro competenze agli strumenti fiscali federali a differenza della sicilia la quale non avendo adottato alcun provvedimento normativo fiscale di superamento della finanza derivata si trova ora a dover fare i conti con una riforma che rivoluzionerà il sistema fiscale siciliano prettamente statico e con bilanci ancora basati esclusivamente sui trasferimenti erariali a cura di antonio cogode qui ad atene noi facciamo cosÌ qui ad atene noi facciamo così il nostro governo favorisce i molti invece dei pochi per questo è detto democrazia un cittadino ateniese non trascura i pubblici affari quando attende alle proprie faccende private ma in nessun caso si occupa delle pubbliche faccende per risolvere le sue questioni private qui ad atene noi facciamo così ci è stato insegnato a rispettare i magistrati e c è stato insegnato a rispettare le leggi anche quelle leggi non scritte la cui sanzione risiede soltanto nell universale sentimento di ciò che è giusto e di buon senso la nostra città è aperta a tutti ed è per questo che noi non cacciamo mai uno straniero qui ad atene noi facciamo così pericle 495-429 a.c 14
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siciliautonomie n 1 2011 una ferita rimasta sempre aperta un conto che mai i suoi abitanti hanno chiuso definitivamente neanche ai nostri giorni dopo così tanto tempo trascorso ma veniamo al protagonista del libro il bandito giuliano come sappiamo la sua carriera criminale iniziò per caso un futuro affiliato alla banda raccontò in proposito eravamo in un salone da barba e stavamo giocando a carte giuliano ad un certo punto si alzò dicendo che doveva andare
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